Sentenza del 17/02/2017 n. 4242 - Corte di Cassazione
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE Cassazione con rinvio - Decesso del difensore durante la pendenza del termine per la riassunzione - Interruzione del processo - Esclusione - Mancata riassunzione entro tale termine - Estinzione del processo - Giudicato sulla relativa pronuncia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'istanza di riassunzione della società e aveva deciso nuovamente il merito della controversia fiscale. Ha sostenuto che la riassunzione fosse tardiva, poiché il termine annuale previsto dall'art. 392 c.p.c. era scaduto senza che il processo fosse stato riassunto. La morte del difensore della società, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di cassazione con rinvio, non poteva interrompere il processo né sospendere o prorogare il termine per la riassunzione. L'Agenzia ha inoltre contestato l'applicazione della rimessione in termini dopo che era già intervenuta una pronuncia definitiva di estinzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso dell'Agenzia, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi relativi al merito della pretesa tributaria. Ha stabilito che la morte del difensore, verificatasi durante il termine per la riassunzione, non interrompe il processo e non impedisce la formazione del giudicato. Poiché la società non aveva riassunto il giudizio entro il termine annuale e la sentenza che aveva dichiarato l'estinzione non era stata impugnata, essa era divenuta definitiva. La Cassazione ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, perché il giudizio non poteva più essere proseguito, e ha condannato la società al pagamento delle spese processuali, liquidate in 10.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 392 c.p.c.
Il processo deve essere riassunto entro un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.
Il termine annuale per la riassunzione del giudizio rinviato è perentorio e non viene interrotto dalla morte del difensore che aveva rappresentato la parte in Cassazione. La sua ampiezza consente alla parte di informarsi sull'esito del giudizio e di attivarsi diligentemente.
Art. 184-bis c.p.c.
La rimessione in termini per causa non imputabile può operare nel processo tributario, ma non può essere concessa quando il processo sia già stato definito da una sentenza divenuta irretrattabile, come nel caso di una pronuncia di estinzione non impugnata.
Art. 382 c.p.c.
La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata perché il giudizio non poteva essere proseguito, essendosi definitivamente estinto per mancata riassunzione.
Massime di principio
- Dopo una cassazione con rinvio, la parte interessata deve controllare tempestivamente l'esito del giudizio e riassumere la causa entro il termine perentorio previsto dall'art. 392 c.p.c.
- La morte del difensore, se avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza di cassazione con rinvio, non interrompe il termine per la riassunzione e non giustifica automaticamente la rimessione in termini.
- La mancata riassunzione entro il termine comporta l'estinzione del processo; se la relativa pronuncia non viene impugnata, si forma il giudicato e la controversia non può essere riaperta.
- La rimessione in termini può essere valutata solo prima che il processo sia definitivamente chiuso; non può essere utilizzata per superare una sentenza di estinzione ormai irretrattabile.
- La parte non può fare affidamento esclusivo sul proprio difensore per conoscere gli sviluppi del processo: deve adottare, nei limiti della diligenza richiesta, iniziative per verificare lo stato della causa e rispettare le scadenze processuali.
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