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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-423/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 novembre 2017. — HX contro Consiglio dell'Unione europea. — Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana – Misure restrittive adottate nei confronti di una persona che figura nell’allegato di una decisione – Proroga della validità di tale decisione nel corso del procedimento pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Domanda di adattamento del ricorso formulata in udienza e non con atto scritto separato – Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale – Versione in lingua bulgara – Annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale recante iscrizione dell’interessato nell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive – Scadenza della decisione di proroga – Persistenza dell’oggetto della domanda di adattamento del ricorso. — Causa C-423/16 P

Giurisprudenza europea62016CJ0423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte annulla il punto della sentenza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile la domanda di adattamento del ricorso di HX contro la proroga delle misure restrittive relative alla Siria. Secondo la Corte, la particolarità della versione bulgara dell’articolo 86 del regolamento di procedura, unita alla formulazione orale della domanda in udienza e alla sua iscrizione a verbale, imponeva al Tribunale di consentire la regolarizzazione. Poiché, però, l’atto iniziale di iscrizione era già stato annullato con effetto retroattivo, la Corte conclude che non vi è più luogo a statuire sulla domanda di adattamento.

Impugnazione sulle misure restrittive contro la Siria: ammissibilità dell’adattamento del ricorso quando l’atto sopravvenuto è stato contestato oralmente in udienza e la versione linguistica del regolamento di procedura è ambigua.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia violato l’articolo 86 del proprio regolamento di procedura dichiarando irricevibile, per difetto di atto separato scritto, una domanda di adattamento del ricorso formulata oralmente in udienza e poi riportata a verbale; e, in subordine, se, a seguito dell’annullamento dell’atto iniziale di iscrizione e della scadenza dell’atto di proroga, residuasse ancora un interesse a statuire sulla domanda di adattamento.

Principio di diritto

La Corte afferma che, nel contesto del regolamento di procedura del Tribunale, una domanda di adattamento del ricorso non può essere dichiarata irricevibile solo perché non presentata in un separato atto scritto, se la versione linguistica processuale applicabile è ambigua e il ricorrente ha formulato la domanda in udienza, poi messa a verbale: il Tribunale deve, in tal caso, invitare l’interessato a regolarizzare la domanda prima di sanzionarla con l’irricevibilità. Tuttavia, se nel frattempo l’annullamento dell’atto originario ha già eliminato l’effetto utile della domanda di adattamento, la Corte può dichiarare che non vi è più luogo a statuire su tale domanda.

Norme richiamate

  • articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • articolo 20, paragrafo 2, lettera d), TFUE
  • articolo 24, quarto comma, TFUE
  • articolo 263, sesto comma, TFUE
  • articolo 44 del regolamento di procedura del Tribunale
  • articolo 45 del regolamento di procedura del Tribunale
  • articolo 78 del regolamento di procedura del Tribunale
  • articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale
  • articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • articolo 227 del regolamento di procedura del Tribunale
  • articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • decisione 2013/255/PESC
  • decisione di esecuzione 2014/488/PESC
  • decisione (PESC) 2015/837
  • regolamento (UE) n. 36/2012
  • regolamento di esecuzione (UE) n. 793/2014

Misure restrittive contro la Siria e adattamento del ricorso nel procedimento di impugnazione

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da HX contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato, in parte, gli atti di iscrizione nelle liste sanzionatorie relative alla Siria ma aveva respinto la domanda di adattamento volta a contestare anche la successiva decisione di proroga. La Corte si concentra sulla corretta applicazione dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale e sul ruolo della lingua processuale scelta dal ricorrente.

Fatti e iter processuale

HX, uomo d’affari siriano, era stato inserito negli elenchi delle persone soggette a misure restrittive tramite la decisione di esecuzione 2014/488/PESC e il regolamento di esecuzione n. 793/2014. Nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale, il Consiglio aveva poi adottato la decisione (PESC) 2015/837, che prorogava la validità della decisione 2013/255/PESC.

HX aveva chiesto l’annullamento degli atti del 2014 e, successivamente, aveva domandato in udienza di adattare il ricorso per impugnare anche la decisione di proroga del 2015. Il Tribunale aveva accolto l’annullamento degli atti del 2014, ma aveva dichiarato irricevibile la domanda di adattamento perché non presentata mediante un "atto separato" ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura.

Questione giuridica sottoposta alla Corte

In impugnazione, HX ha sostenuto che la sua domanda era stata formulata oralmente in udienza ma successivamente riportata a verbale, e che la versione bulgara dell’articolo 86 era ambigua circa l’esigenza di un atto scritto separato. Ha inoltre dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto concedere un termine per regolarizzare la domanda, poiché la controparte non aveva subito alcun pregiudizio. Il Consiglio ha replicato che tutte le altre versioni linguistiche imponevano chiaramente un atto scritto separato.

Ragionamento della Corte sull’articolo 86 del regolamento di procedura

La Corte ricorda anzitutto che, in linea di principio, le conclusioni delle parti sono immutabili e che l’articolo 86 costituisce una deroga codificata a tale principio. Evidenzia poi che il ricorrente aveva scelto la lingua bulgara come lingua processuale, ai sensi dell’articolo 45 del regolamento di procedura del Tribunale.

La Corte rileva che la versione bulgara dell’articolo 86, paragrafo 2, utilizza il termine "molba", che può indicare più genericamente una domanda o una manifestazione di volontà, senza implicare necessariamente la forma scritta. Tale ambiguità poteva ragionevolmente indurre il difensore a ritenere ammissibile la richiesta orale presentata in udienza, soprattutto perché essa era poi stata inserita nel verbale, che ha valore di atto pubblico ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 1.

In questo contesto, il Tribunale non avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l’irricevibilità per il solo mancato deposito di un atto scritto separato. Avrebbe dovuto, quantomeno, avvertire il ricorrente dell’errore e consentirgli di regolarizzare la domanda. La Corte sottolinea che gli adempimenti formali non sono fini a sé stessi, ma servono a garantire il contraddittorio e la buona amministrazione della giustizia. Inoltre, il regolamento di procedura del Tribunale prevede esso stesso meccanismi di regolarizzazione per le domande di adattamento e per gli allegati del ricorso.

La Corte respinge l’argomento del Consiglio fondato sull’interpretazione uniforme delle versioni linguistiche. Pur riconoscendo il principio secondo cui le diverse versioni devono essere interpretate in modo coerente, osserva che, trattandosi del regolamento di procedura di una giurisdizione dell’Unione autenticato in tutte le lingue processuali, non è compatibile con il diritto del ricorrente di scegliere liberamente la lingua processuale esigere che egli consulti tutte le versioni linguistiche per evitare conseguenze di irricevibilità derivanti da divergenze testuali.

Effetto dell’annullamento dell’atto originario e assenza di interesse residuo

Pur annullando il punto della sentenza del Tribunale che aveva respinto la domanda di adattamento, la Corte esamina se essa debba statuire nel merito sulla decisione di proroga del 2015. Applicando l’articolo 61, primo comma, dello Statuto, ricorda che il ricorso deve mantenere un interesse attuale fino alla decisione finale.

Poiché la sentenza del Tribunale aveva già annullato definitivamente l’atto di iscrizione del 2014, con effetto retroattivo, il nome di HX deve considerarsi come mai inserito nell’elenco. Di conseguenza, l’eventuale annullamento della decisione di proroga del 2015 non procurerebbe al ricorrente alcun vantaggio ulteriore rispetto a quello già ottenuto. Ne deriva che non vi è più luogo a statuire sulla domanda di adattamento.

Dispositivo e spese

La Corte annulla il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale. Dichiara poi che non vi è più luogo a statuire sulla domanda di adattamento del ricorso proposta in primo grado. Il Consiglio, rimasto soccombente, è condannato a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da HX sia nel giudizio di primo grado sia nell’impugnazione.

Principi desumibili dalla decisione

La pronuncia chiarisce che, in presenza di una formulazione linguistica ambigua del regolamento di procedura nella lingua processuale scelta, il giudice dell’Unione deve privilegiare una lettura che non sacrifichi indebitamente il diritto di difesa e l’accesso al giudice. La formalità dell’"atto separato" non può essere applicata in modo meramente sanzionatorio quando il ricorrente abbia espresso la volontà di adattare il ricorso in udienza e il difetto sia suscettibile di regolarizzazione. Resta tuttavia fermo il principio dell’interesse a statuire: se l’atto iniziale è già stato annullato con effetto retroattivo, l’adattamento perde utilità e la Corte può dichiarare il non luogo a statuire.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittive pscimpugnazioneregime linguistico processualeammissibilità degli atti processualiinteresse a statuire

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