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Sentenza

Sentenza n. 625/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento dell’indennità di trasferimento per il periodo di servizio presso una diversa sede dei Vigili del Fuoco

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui l’amministrazione ha respinto la richiesta di indennità di trasferimento ai sensi dell’art. 1 della l. n. 86/2001, chiedendo anche l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma richiesta, quantificata in euro 7.712,34, oltre interessi. Il trasferimento era stato disposto con ordine del giorno del Comando provinciale, per esigenze di riequilibrio dei turni di servizio, dal Comando di Ascoli Piceno al Distaccamento di Amandola/Monti Sibillini, con servizio prestato dal 17 giugno 2019 al 6 luglio 2020. È stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. n. 86/2001, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione. Il diniego si limitava a richiamare due note amministrative, una delle quali non era stata depositata in giudizio, senza esplicitare le ragioni del rigetto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto il diniego illegittimo per motivazione assolutamente scarna e inidonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione. Nel merito, valorizzando anche l’art. 64, comma 2, c.p.a., ha ritenuto provati i fatti allegati, non essendo stati specificamente contestati dall’amministrazione. Ha quindi accertato la sussistenza dei presupposti del trasferimento d’autorità rilevante ai fini dell’indennità ex art. 1 della l. n. 86/2001: esistenza di un formale provvedimento di movimentazione, natura autoritativa del trasferimento, assenza di una domanda volontaria del dipendente, esigenza di servizio espressamente indicata, potenziale irreversibilità del trasferimento, distanza superiore a 10 km tra comuni diversi. L’amministrazione è stata condannata a calcolare e liquidare l’indennità dovuta, oltre interessi dalla data della domanda fino al soddisfo, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 1 l. n. 86/2001

    L’indennità di trasferimento spetta quando il dipendente sia trasferito d’autorità, in presenza dei presupposti individuati dalla decisione: formale provvedimento di movimentazione, natura autoritativa e non volontaria del trasferimento, esigenza di servizio, potenziale irreversibilità e distanza superiore a 10 km tra comuni diversi.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    I fatti allegati dal ricorrente possono essere considerati provati quando l’amministrazione non li abbia specificamente contestati.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della l. n. 86/2001, il trasferimento rilevante è quello disposto d’autorità mediante formale provvedimento, non fondato su una domanda volontaria del dipendente e giustificato da esigenze di servizio.
  • La potenziale irreversibilità del trasferimento può essere desunta dal fatto che il rientro nella sede originaria sia avvenuto soltanto mediante una successiva procedura di mobilità.
  • La distanza superiore a 10 km tra comuni diversi costituisce, insieme agli altri presupposti previsti dalla disciplina, elemento rilevante per il riconoscimento dell’indennità di trasferimento.
  • Un provvedimento di diniego non è adeguatamente motivato quando si limiti a richiamare atti o note amministrative senza esporre le ragioni concrete e comprensibili per cui la richiesta dell’interessato viene respinta; il richiamo a un atto non depositato in giudizio non consente di colmare tale carenza.
  • Nel processo amministrativo, i fatti allegati dal ricorrente possono essere ritenuti provati quando l’amministrazione non li abbia specificamente contestati, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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