Sentenza n. 1041/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 226/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Novara, Sezione Lavoro, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 974/2024, pubblicata in data 18/09/2025 e notificata il 05/10/2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di pagamento derivante da una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Novara, Sezione lavoro, che aveva liquidato in suo favore somme a titolo di capitale e interessi legali. Ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora. La sentenza civile, attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. e notificata via PEC al Ministero il 5 ottobre 2025, era passata in giudicato. Alla data del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con mera costituzione formale e non ha contestato l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: esistenza del giudicato civile, regolare attestazione e notificazione del titolo, decorso del termine dilatorio di 120 giorni e mancata contestazione dell'omesso adempimento. Ha ordinato al Ministero di pagare al ricorrente le somme liquidate dalla sentenza civile entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inadempimento, il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione quale commissario ad acta, autorizzandolo a delegare l'incarico anche a un altro dirigente o funzionario ritenuto idoneo, senza il limite delle ordinarie competenze interne e anche al di fuori del dipartimento di appartenenza. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di spesa ministeriali o dell'Ufficio scolastico regionale, altri capitoli disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, se necessario. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il TAR ha inoltre accolto la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissandola nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, aggiuntiva rispetto agli interessi già riconosciuti nel titolo civile. La penalità decorre dalla notificazione della sentenza amministrativa e cessa con l'adempimento o, in caso di perdurante inerzia, con l'efficacia della nomina del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata infine disposta la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per le valutazioni di competenza, in ragione della rilevata serialità delle inottemperanze ministeriali.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata deve essere attestata conforme all'originale; dopo l'abrogazione della necessità della spedizione in forma esecutiva, tale attestazione è sufficiente ai fini considerati dal giudice.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nell'ambito della disciplina applicabile alla notificazione e all'esecuzione del titolo giudiziale.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
D.M. 55/2014
È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in considerazione della semplicità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, quando il titolo sia stato regolarmente attestato conforme e notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- In presenza di un giudicato civile non eseguito e di un'inadempienza non contestata dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento delle somme dovute entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta esercita i poteri necessari all'integrale attuazione del giudicato senza essere vincolato alle ordinarie attribuzioni dell'ufficio o ai rapporti gerarchici interni dell'amministrazione di appartenenza; può pertanto delegare l'incarico a un soggetto pubblico idoneo anche appartenente a un diverso dipartimento o articolazione amministrativa.
- Per dare esecuzione a un giudicato di condanna pecuniaria, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di spesa pertinenti o altri capitoli disponibili secondo criteri di buona amministrazione e, se necessario, fare ricorso a fondi fuori bilancio o al pagamento in conto sospeso.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sanzionatoria e sollecitatoria, è distinta dagli interessi già riconosciuti nel titolo giudiziale e può essere fissata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, decorrendo dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento o all'efficacia della nomina del commissario ad acta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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