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Ordinanza

Ordinanza del 26/02/2019 n. 5526 - Corte di Cassazione

Accertamento sintetico - Redditometro - Reddito presunto - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTR Emilia-Romagna, confermando l’annullamento degli accertamenti sintetici relativi agli anni 2007 e 2008. Nel redditometro l’onere della prova contraria grava sul contribuente, ma la valutazione dell’idoneità delle disponibilità ereditarie e degli altri elementi probatori è riservata al giudice di merito e non può essere riesaminata in cassazione come mera valutazione dei fatti. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Accertamento sintetico mediante redditometro: prova contraria del contribuente e limiti del giudizio di cassazione

Accertamento sintetico mediante redditometro

La pronuncia riguarda gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, il reddito di B.R. per gli anni d’imposta 2007 e 2008. L’accertamento era fondato su manifestazioni di capacità contributiva individuate nelle spese per il mantenimento di alcuni autoveicoli e nel costo di locazione dell’abitazione.

La Commissione tributaria provinciale di Bologna aveva accolto il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza del 29 novembre 2016, aveva confermato tale decisione, ritenendo che il contribuente avesse dimostrato una capacità economica sufficiente a sostenere le spese contestate, anche in considerazione di eventi successori e delle conseguenti disponibilità patrimoniali.

Posizione dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione il 29 novembre 2017, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del D.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Secondo l’Agenzia:

  • gli elementi indicativi di capacità contributiva utilizzati dall’Ufficio avrebbero integrato una presunzione legale e non una semplice presunzione;
  • la CTR avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente la mera esistenza di disponibilità finanziarie pregresse per giustificare gli incrementi patrimoniali e le spese sostenute;
  • l’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 avrebbe richiesto, per superare la presunzione redditometrica, la prova documentale della durata del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte;
  • le disponibilità derivanti dalla successione ereditaria, risalenti al 1997, non avrebbero consentito un plausibile collegamento con le spese considerate per gli anni d’imposta 2007 e 2008.

Ripartizione dell’onere della prova

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, precisando che la CTR aveva correttamente individuato la distribuzione dell’onere probatorio nell’accertamento sintetico basato sul redditometro.

Il contribuente è tenuto a fornire la prova contraria rispetto alla presunzione del maggior reddito desunto dagli indici di capacità contributiva stabiliti dal redditometro. La pronuncia richiama quindi il principio secondo cui, una volta utilizzati gli elementi redditometrici per fondare la pretesa fiscale, spetta al contribuente dimostrare l’inidoneità di tali elementi a rappresentare reddito imponibile o la provenienza delle disponibilità utilizzate per sostenere le spese.

La Corte osserva tuttavia che la CTR, pur avendo utilizzato il riferimento alla presunzione semplice, aveva sostanzialmente applicato correttamente tale regola di ripartizione dell’onere della prova, valutando la documentazione e le circostanze dedotte dal contribuente.

Valutazione delle disponibilità ereditarie

La censura dell’Agenzia è stata ritenuta diretta, nella sostanza, a ottenere una nuova valutazione delle risultanze di fatto, in particolare del rilievo attribuito alle disponibilità finanziarie derivanti dalla successione ereditaria.

La CTR aveva ritenuto che il contribuente avesse fornito una prova adeguata della propria capacità economica negli anni oggetto di accertamento e che il patrimonio, anche grazie agli eventi successori considerati, fosse sufficiente a sostenere i costi relativi all’abitazione e agli automezzi.

Secondo la Cassazione, tale giudizio costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Non spetta quindi alla Corte di legittimità stabilire nuovamente se le disponibilità ereditarie fossero temporalmente vicine o sufficientemente collegate alle manifestazioni di spesa, quando il giudice di merito abbia fornito una valutazione coerente degli elementi acquisiti.

Limiti del giudizio di cassazione

La Corte ha richiamato due principi consolidati:

  • il vizio di violazione di legge riguarda l’erronea interpretazione della fattispecie astratta prevista dalla norma, mentre la contestazione dell’erronea ricostruzione della fattispecie concreta, sulla base delle prove, attiene alla valutazione di merito e deve eventualmente essere dedotta nei limiti del vizio di motivazione; tale principio è stato richiamato con riferimento a Cass. n. 26110 del 2015;
  • il ricorso per cassazione non può trasformarsi in uno strumento per contrapporre all’apprezzamento dei giudici di merito una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove. Il giudizio di legittimità consente soltanto il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale della decisione, restando riservati al giudice di merito l’individuazione delle fonti del convincimento, la valutazione dell’attendibilità e della concludenza delle prove e la scelta degli elementi idonei a dimostrare i fatti controversi; tale principio è stato richiamato con riferimento a Cass. n. 9097 del 2017.

La censura dell’Agenzia, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava quindi a rimettere in discussione la valutazione concreta delle prove effettuata dalla CTR e risultava incompatibile con i limiti propri del giudizio di cassazione.

Esito del giudizio e spese

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate, confermando la decisione favorevole al contribuente.

Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle entrate, in applicazione del principio di soccombenza, e liquidate nei seguenti importi:

  • Euro 5.600,00 per compensi;
  • spese forfettarie nella misura del 15%;
  • Euro 200,00 per esborsi;
  • accessori di legge.

La decisione è stata assunta a Roma il 7 novembre 2018 e depositata in cancelleria il 26 febbraio 2019.

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