Ordinanza del 26/02/2019 n. 5544 - Corte di Cassazione
Redditometro - Capacità contributiva - Prova - Valore dei beni indice - Valutazione giudiziale - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione stabilisce che, nell’accertamento sintetico fondato sul redditometro, il giudice tributario non può ridurre il valore presuntivo dei beni indice né sostituire i coefficienti normativi con costi di mantenimento ritenuti inferiori. Una volta accertata l’effettiva disponibilità dei beni, il giudice può valutare soltanto la prova fornita dal contribuente circa la provenienza non reddituale delle somme necessarie al loro mantenimento. La sentenza della CTR Toscana viene cassata con rinvio.
Redditometro e limiti del giudice tributario nella valutazione dei beni indice
Redditometro e valutazione dei beni indice
La pronuncia riguarda i limiti del potere del giudice tributario nell’ambito dell’accertamento sintetico del reddito mediante redditometro, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38. La Corte chiarisce che la disponibilità effettiva di beni e servizi individuati dalla normativa come indicatori di capacità contributiva determina una presunzione legale della relativa capacità contributiva.
Origine della controversia
Con sentenza del 1° dicembre 2016, la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva accolto parzialmente l’appello proposto da D.A.K. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Firenze, che aveva respinto il ricorso contro un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008.
L’accertamento era stato emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, sulla base del reddito sinteticamente determinato considerando, tra gli altri elementi, la disponibilità di due autovetture e i relativi costi di mantenimento.
La CTR aveva ritenuto che il contribuente avesse dimostrato, mediante documentazione ritenuta idonea, che le spese effettivamente sostenute per il mantenimento delle autovetture erano inferiori a quelle risultanti dall’applicazione dei coefficienti previsti dal redditometro. Secondo la CTR, tali coefficienti avevano valore di presunzione semplice.
Ricorso dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione il 29 novembre 2017, formulando un unico motivo e denunciando la violazione e falsa applicazione:
- del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6;
- del D.M. 10 settembre 1992;
- del D.M. 19 novembre 1992;
- degli artt. 2728 e 2697 c.c.;
- dell’art. 115 c.p.c.
L’Amministrazione ha sostenuto che, una volta determinato sinteticamente il reddito complessivo netto sulla base dei coefficienti presuntivi del redditometro, essa non fosse gravata da ulteriori oneri probatori rispetto alla dimostrazione dell’esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva previsti dai decreti ministeriali. Sarebbe spettato invece al contribuente dimostrare che il reddito sinteticamente determinato derivasse, in tutto o in parte, da redditi esenti oppure da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
Principio sulla presunzione derivante dai beni indice
La Corte ha ritenuto fondata la censura dell’Agenzia delle entrate e ha richiamato i principi già affermati, tra le altre, dalle sentenze Cass. n. 17487 del 2016 e Cass. n. 3462 del 2016.
Secondo tale orientamento, nell’accertamento sintetico previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, nella versione applicabile ratione temporis, la disponibilità di un alloggio e di un autoveicolo costituisce una presunzione legale di capacità contributiva ai sensi dell’art. 2728 c.c. La legge impone quindi di ricollegare al fatto certo della disponibilità del bene l’esistenza di una capacità contributiva corrispondente.
La presunzione opera una volta accertata l’effettiva disponibilità dei beni o degli altri specifici elementi indicatori esposti dall’Ufficio. Da quel momento, il giudice tributario non può eliminare o ridurre il valore presuntivo che la legge collega alla disponibilità dei beni.
Limiti della valutazione giudiziale
Il giudice tributario non può:
- determinare un valore inferiore dei beni indice rispetto a quello risultante dai coefficienti normativi;
- sostituire ai parametri del redditometro i costi concretamente dichiarati o documentati dal contribuente;
- privare i beni del valore presuntivo normativamente attribuito alla loro disponibilità;
- qualificare i coefficienti come una mera presunzione semplice liberamente riducibile sulla base dei costi effettivi di mantenimento.
Il giudice può invece valutare la prova offerta dal contribuente in merito alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per acquistare o mantenere i beni. Tale provenienza può riguardare somme già sottoposte a imposizione oppure somme esenti, purché la relativa prova sia concretamente fornita e adeguatamente valutata.
Errore della Commissione tributaria regionale
La CTR Toscana, attribuendo rilievo probatorio alla documentazione relativa ai minori costi di mantenimento delle autovetture, ha ridotto il valore degli elementi indicatori di capacità contributiva in ragione della spesa effettivamente sostenuta.
Secondo la Corte di cassazione, tale valutazione ha comportato una sostanziale privazione del valore presuntivo normativamente collegato alla disponibilità delle autovetture. La CTR avrebbe dovuto limitarsi a esaminare se il contribuente avesse provato che le somme necessarie al mantenimento dei beni provenivano da fonti non reddituali imponibili, e non rideterminare il valore dei beni sulla base dei costi di mantenimento ritenuti inferiori.
Decisione e rinvio
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.
Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia conformandosi al principio secondo cui, accertata l’effettiva disponibilità dei beni indice, il loro valore presuntivo non può essere ridotto dal giudice. Dovrà inoltre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione è stata assunta a Roma l’8 novembre 2018 e depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2019.
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