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Ordinanza

Ordinanza del 01/03/2019 n. 32 - Corte Costituzionale

Riscossione- Riscossione coattiva- "Rottamazione-bis delle cartelle- Ricorso di legittimità costituzionale della Regione Toscana per violazione dell'autonomia finanziaria - Infondatezza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate dalla Regione Toscana contro l’art. 1, commi 4 e 11-quater, del D.L. n. 148/2017, convertito dalla L. n. 172/2017. La disciplina della rottamazione-bis rientra nel coordinamento statale della riscossione mediante ruoli e non viola l’autonomia finanziaria regionale, non essendo stata dimostrata una diminuzione del gettito tale da compromettere le funzioni regionali. È infondata anche la censura di disparità di trattamento tra riscossione mediante ruolo e ingiunzione fiscale, poiché si tratta di procedure diverse, soggette a distinti regimi di competenza.

Manifesta infondatezza delle censure regionali contro la rottamazione-bis delle cartelle e la definizione delle ingiunzioni fiscali

Rottamazione-bis delle cartelle e autonomia finanziaria regionale

La Corte costituzionale, con ordinanza deliberata l’8 gennaio 2019 e depositata l’1 marzo 2019, ha esaminato il ricorso della Regione Toscana contro l’art. 1, commi 4 e 11-quater, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172. La Regione contestava la compatibilità costituzionale della disciplina della cosiddetta “rottamazione-bis” e della definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali, invocando gli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione.

Oggetto del ricorso regionale

La Regione Toscana sosteneva che il comma 4 dell’art. 1 del D.L. n. 148/2017 producesse una riduzione del gettito dei tributi regionali, incidendo negativamente sull’esercizio delle funzioni regionali e sull’autonomia tributaria e finanziaria. Secondo la ricorrente, la disciplina avrebbe inoltre favorito le amministrazioni meno tempestive ed efficienti nella riscossione, privando le Regioni di una fonte di entrata senza prevedere meccanismi compensativi.

La Regione contestava altresì il comma 11-quater, ritenendo irragionevole e lesivo dell’autonomia regionale il fatto che la facoltà di non aderire alla definizione agevolata fosse riconosciuta agli enti territoriali che utilizzavano l’ingiunzione fiscale, ma non agli enti che si avvalevano della riscossione mediante ruolo.

Contenuto della rottamazione-bis

Il comma 4 dell’art. 1 del D.L. n. 148/2017 ha riaperto e ampliato la precedente definizione agevolata prevista dall’art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito dalla L. n. 225/2016.

La disciplina riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione:

  • dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, purché non già oggetto delle dichiarazioni previste dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 193/2016;
  • compresi in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, quando il debitore non era stato ammesso alla precedente definizione agevolata esclusivamente per il mancato pagamento tempestivo delle rate scadute al 31 dicembre 2016;
  • dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

L’adesione consente di estinguere i debiti pagando le somme dovute a titolo di capitale, interessi legali e remunerazione del servizio di riscossione, senza corrispondere le sanzioni comprese nei carichi, gli interessi di mora e le ulteriori somme dovute sui contributi e premi previdenziali.

La disciplina si applica senza distinzione tra tributi statali e tributi regionali.

Definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali

Il comma 11-quater dell’art. 1 del D.L. n. 148/2017 ha riaperto i termini per consentire a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni di deliberare la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, riscosse mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

La facoltà riguarda le ingiunzioni fiscali notificate entro il 16 ottobre 2017 dagli enti stessi o dai concessionari della riscossione disciplinati dall’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

La Regione sosteneva che l’esclusione di una facoltà analoga per gli enti che utilizzano il ruolo esattoriale violasse il principio di uguaglianza e ragionevolezza, oltre alle norme costituzionali sull’autonomia regionale.

Inquadramento costituzionale della disciplina

La Corte ha richiamato la propria precedente sentenza n. 29 del 2018, relativa agli artt. 6 e 6-ter del D.L. n. 193/2016, ritenendo che le motivazioni già espresse siano pienamente applicabili alla rottamazione-bis.

La disciplina non è qualificata come intervento diretto sui singoli tributi e sulle relative sanzioni, ma come regolazione della riscossione mediante ruoli. L’incidenza sulle sanzioni costituisce un elemento strumentale alla riorganizzazione della procedura esecutiva.

La finalità principale consiste nel rendere più efficiente la riscossione e nel sostenere la riorganizzazione conseguente allo scioglimento, dal 1° luglio 2017, delle società del Gruppo Equitalia, con attribuzione delle relative funzioni all’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’intervento mira a evitare che l’ente subentrante si trovi a gestire un arretrato tale da ostacolare l’avvio della riforma e a favorire l’effettività del gettito e l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

Secondo la Corte, la riscossione mediante ruoli presenta esigenze unitarie che giustificano una disciplina statale centralizzata e omogenea per tutte le Regioni e gli enti interessati. Il coinvolgimento di tributi propri regionali non modifica tale conclusione.

Insussistenza della lesione dell’autonomia finanziaria regionale

La Corte ha ritenuto sussistenti le condizioni che consentono allo Stato di esercitare la potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento del sistema tributario, ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost.

È stata quindi esclusa la violazione delle competenze regionali e dell’autonomia finanziaria con riferimento al comma 4 dell’art. 1 del D.L. n. 148/2017.

La Corte ha inoltre negato la lesione dell’autonomia finanziaria regionale in senso sostanziale. A tal fine sarebbe stato necessario dimostrare che l’applicazione della disciplina determinasse una diminuzione del gettito dei tributi regionali di entità tale da compromettere il funzionamento delle competenze regionali.

Tale prova non è stata fornita. In particolare, la relazione del dirigente regionale del Settore politiche fiscali e riscossione è stata ritenuta insufficiente perché:

  • confrontava periodi temporali non coincidenti per durata relativamente alle annualità 2016 e 2017;
  • non trovava riscontro nell’attestazione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione sulle somme riscosse per conto della Regione Toscana negli stessi anni.

La memoria del Presidente del Consiglio dei ministri aveva inoltre evidenziato un incremento del 14,75 per cento delle entrate tributarie regionali tra il 2016 e il 2017.

Distinzione tra ruolo e ingiunzione fiscale

La Corte ha dichiarato manifestamente infondata anche la questione relativa al comma 11-quater.

La riscossione mediante ruolo e quella mediante ingiunzione fiscale costituiscono procedure differenti. La prima rientra nell’ambito della riforma collegata all’affidamento della riscossione a Equitalia e, successivamente, all’Agenzia delle entrate-Riscossione. La seconda è invece gestita direttamente dagli enti impositori oppure affidata a terzi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

Poiché le due procedure hanno ambiti e caratteristiche diversi, non sussiste un obbligo costituzionale di assoggettarle alla medesima disciplina. È pertanto ragionevole che, per le ingiunzioni fiscali, la scelta sull’estensione della definizione agevolata e sulla sua disciplina sia rimessa agli enti territoriali, nel rispetto dell’ordinario riparto delle competenze.

La Corte ha quindi escluso la violazione dell’art. 3 Cost., sia sotto il profilo della disparità di trattamento sia sotto quello della ragionevolezza.

Riferimento alla rottamazione-ter

Nel ricostruire il quadro normativo, la Corte ha menzionato anche la successiva “rottamazione-ter”, introdotta dall’art. 3 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Tale disciplina consente l’estinzione dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 mediante pagamento del capitale, degli interessi iscritti a ruolo, dell’aggio, dei diritti di notifica e delle eventuali spese esecutive, senza pagamento delle sanzioni, degli interessi di mora e delle ulteriori somme relative ai contributi e premi previdenziali. I rapporti con le precedenti definizioni agevolate sono regolati dal comma 25 dello stesso art. 3.

Decisione della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza:

  • della questione relativa all’art. 1, comma 4, del D.L. n. 148/2017, sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo e secondo comma, Cost.;
  • della questione relativa all’art. 1, comma 11-quater, del medesimo decreto-legge, sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, primo e secondo comma, e 3 Cost.

La pronuncia è stata adottata a Roma l’8 gennaio 2019 e depositata in cancelleria l’1 marzo 2019.

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