Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza del 22/02/2019 n. 5318 - Corte di Cassazione

Contenzioso tributario - Pagamento tributi in pendenza processo - ICI - Tributi locali - Versamento per intero.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che l’art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, relativo alla riscossione frazionata dei tributi durante il processo, non si applica all’ICI né agli altri tributi locali. Anche se l’avviso di accertamento è impugnato, il contribuente deve versare l’intero importo entro 60 giorni dalla notifica, salvo sospensione dell’esecutività da parte del giudice tributario. In caso di mancato pagamento, il Comune o il concessionario possono procedere alla riscossione coattiva. La Cassazione ha accolto il ricorso di Roma Capitale, cassato senza rinvio la sentenza impugnata e respinto il ricorso originario della contribuente.

ICI e tributi locali: riscossione integrale delle somme accertate durante il contenzioso

ICI e riscossione durante il contenzioso

La pronuncia riguarda la disciplina applicabile al pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) quando il contribuente impugna l’avviso di accertamento. La Corte di cassazione chiarisce che, per l’ICI e per gli altri tributi locali, non opera il meccanismo della riscossione frazionata previsto dall’art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 per i casi in cui tale modalità sia contemplata dalla legge.

Vicenda processuale

La società Mary 85 s.r.l. aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all’ICI per gli anni 2002-2004, notificata il 16 marzo 2009, mentre erano ancora pendenti i giudizi sugli avvisi di accertamento presupposti. La contribuente sosteneva che il Comune di Roma avesse illegittimamente iscritto a ruolo l’intero importo delle somme accertate, nonostante l’impugnazione degli avvisi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.

La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso contro la cartella. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva confermato tale decisione. Nel frattempo, il Comune aveva proposto appello contro la sentenza che aveva annullato gli avvisi di accertamento, ottenendo dalla CTR una decisione favorevole, con conferma della legittimità degli avvisi, salvo quello relativo all’anno 2004. Alcuni avvisi erano inoltre stati parzialmente annullati in autotutela e la società aveva impugnato un’ulteriore cartella relativa agli anni 2000-2003.

Roma Capitale ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 4046/14/14 della CTR del Lazio, nei confronti della società contribuente e della concessionaria della riscossione. La società ha resistito con controricorso, mentre la concessionaria non si è costituita.

Motivi del ricorso e questione giuridica

Il Comune ha dedotto la violazione, tra le altre disposizioni, dell’art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 69 del d.lgs. n. 546/1992. Secondo l’ente, la tutela del contribuente avrebbe dovuto operare soltanto fino alla decisione definitiva sulla legittimità della pretesa tributaria e la successiva sentenza d’appello favorevole all’amministrazione avrebbe confermato la validità degli avvisi.

La Corte ha accolto il ricorso, ma per una ragione giuridica diversa da quella prospettata dal Comune: l’art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 presuppone che per il tributo sia prevista la riscossione frazionata durante il processo, condizione che non ricorre per l’ICI.

Inapplicabilità della riscossione frazionata all’ICI e ai tributi locali

La Corte richiama il principio secondo cui la riscossione frazionata, prevista dall’art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, non si applica all’ICI. Il pagamento frazionato previsto dall’art. 15 del D.P.R. n. 602/1973 per determinate imposte era riferito ad altri tributi ed è stato successivamente abrogato dall’art. 37 del d.lgs. n. 46/1999; tale disciplina non trova applicazione all’imposta comunale sugli immobili.

Ne consegue che:

  • l’ICI e gli altri tributi locali devono essere riscossi per intero anche quando l’avviso di accertamento è stato impugnato;
  • la riscossione frazionata in pendenza di giudizio riguarda, secondo la pronuncia, i tributi per i quali tale modalità è espressamente prevista, in particolare i tributi erariali, ma non quelli locali;
  • l’impugnazione dell’avviso non impedisce di per sé la riscossione integrale dell’importo accertato.

Obbligo di pagamento e sospensione giudiziale

Il contribuente è tenuto a pagare per intero le somme accertate entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo. L’obbligo può essere neutralizzato, quanto all’efficacia esecutiva dell’atto, soltanto se il contribuente ottiene dalla commissione tributaria adita la sospensione dell’esecutività dell’atto stesso.

In assenza di sospensione e di pagamento entro il termine di 60 giorni, il Comune o il concessionario incaricato della riscossione possono procedere coattivamente al recupero delle somme accertate.

Decisione della Corte di cassazione

La Corte ha ritenuto assorbente il principio sulla riscossione integrale dell’ICI, senza necessità di fondare la decisione esclusivamente sulla circostanza che gli avvisi di accertamento fossero stati successivamente confermati con pronuncia definitiva.

Poiché la CTR del Lazio aveva erroneamente ritenuto applicabile l’art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, la Cassazione ha:

  • accolto il ricorso di Roma Capitale;
  • cassato senza rinvio la sentenza impugnata;
  • deciso la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;
  • respinto il ricorso originario della società contribuente.

Spese di giudizio

Le spese dei due gradi di merito sono state compensate, in considerazione della natura della controversia, delle questioni giuridiche trattate e dell’esito del processo di merito.

Per il giudizio di cassazione, la società contribuente è stata condannata a rimborsare a Roma Capitale le spese di lite, liquidate in euro 4.100,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese nei confronti dell’agente della riscossione, non costituitosi.

Riferimenti e data della pronuncia

La decisione richiama, tra le altre, Cass. nn. 15473/2010, 7831/2010, 19015/2015, 8554/2016, 22495/2017, 22494/2017, 30170/2017 e 27803/2018. È stata deliberata il 7 febbraio 2019 e depositata in cancelleria il 22 febbraio 2019.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.