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Ordinanza

Ordinanza del 26/02/2019 n. 5546 - Corte di Cassazione

Sentenza penale - Giudicato - Processo tributario - Poteri del giudice tributario - Valutazione autonoma.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ritenendo errata la decisione della CTR Basilicata che aveva attribuito valore decisivo alla sentenza penale di assoluzione del contribuente per fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. La sentenza penale irrevocabile non produce automaticamente effetti vincolanti nel processo tributario: il giudice tributario deve valutare autonomamente il materiale probatorio, comprese le presunzioni semplici ammesse in tale giudizio, confrontandolo con il contenuto della decisione penale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra composizione della CTR Basilicata, anche per la liquidazione delle spese.

Cassazione dell’annullamento dell’accertamento fondato automaticamente sull’assoluzione penale: autonomia del giudizio tributario e necessità di valutazione autonoma delle prove.

Autonomia del giudizio tributario rispetto al giudizio penale

La pronuncia riguarda il rapporto tra sentenza penale irrevocabile e processo tributario, con particolare riferimento agli accertamenti fiscali fondati sull’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. La Corte di cassazione ribadisce che il giudice tributario non può estendere automaticamente all’atto impositivo l’esito del processo penale, sia in caso di condanna sia in caso di assoluzione.

L’eventuale identità dei fatti esaminati nei due procedimenti non comporta, di per sé, l’automatica efficacia di cosa giudicata della sentenza penale nel contenzioso tributario. I due giudizi restano autonomi e sono disciplinati da regole probatorie differenti.

Differenze tra regole probatorie penali e tributarie

Nel processo tributario operano i limiti probatori previsti dall’art. 7, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Al contempo, possono trovare ingresso presunzioni semplici che, pur non essendo sufficienti a sostenere una pronuncia penale di condanna secondo lo standard probatorio proprio del processo penale, possono risultare idonee a fondare una pretesa fiscale.

Ne consegue che l’assoluzione penale, anche con formula piena perché l’imputato non ha commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, non esclude necessariamente la responsabilità tributaria. Il contribuente può essere ritenuto fiscalmente responsabile quando l’atto impositivo sia sostenuto da validi indizi, insufficienti per la responsabilità penale ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario.

Obblighi di valutazione del giudice tributario

Il giudice tributario deve esercitare autonomamente i propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti, secondo il principio richiamato dall’art. 116 c.p.c.

In particolare, deve:

  • esaminare il contenuto effettivo della sentenza penale e le ragioni dell’assoluzione;
  • confrontare quanto accertato in sede penale con gli ulteriori elementi di prova presenti nel processo tributario;
  • verificare autonomamente se sussistano indizi e presunzioni idonei a sostenere la pretesa fiscale;
  • motivare la decisione senza recepire acriticamente le conclusioni assolutorie del giudice penale.

La sentenza penale può quindi costituire un elemento di valutazione, ma non può essere considerata automaticamente decisiva né vincolante per la controversia tributaria.

Vicenda processuale e accertamento fiscale

Con sentenza del 18 maggio 2017, la Commissione tributaria regionale della Basilicata aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate, confermando la decisione della Commissione tributaria provinciale di Matera favorevole a M.C.

L’atto impositivo riguardava l’anno d’imposta 2006 e imposte dirette e IVA. L’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione Euro 168.638,50, qualificando la relativa componente come costo riferito a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

La CTR aveva confermato l’accoglimento del ricorso del contribuente attribuendo valore dirimente alla sentenza penale con la quale quest’ultimo era stato assolto dall’accusa relativa all’esposizione di elementi passivi fittizi mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Ricorso per cassazione e principio applicato

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione il 18 dicembre 2017, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. L’Amministrazione ha contestato che la CTR avesse considerato vincolante la sentenza penale di assoluzione rispetto ai medesimi fatti oggetto del giudizio tributario.

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha richiamato il proprio consolidato orientamento, già espresso, tra le altre, nelle sentenze n. 28174 del 2017 e n. 19786 del 2011. Secondo tale orientamento, nel contenzioso tributario non opera automaticamente l’autorità di cosa giudicata della sentenza penale irrevocabile in materia di reati fiscali, anche quando vi sia coincidenza tra i fatti esaminati nei due giudizi.

Errore commesso dalla Commissione tributaria regionale

La CTR Basilicata si era limitata a estendere al giudizio sull’atto impositivo l’esito assolutorio del processo penale. Non aveva invece:

  • valutato specificamente il contenuto e la portata della sentenza penale;
  • confrontato tale decisione con gli altri elementi acquisiti nel giudizio tributario;
  • verificato la presenza di elementi idonei a sostenere la fondatezza della pretesa fiscale.

Tale omissione ha determinato la cassazione della sentenza, poiché l’assoluzione penale non poteva essere assunta come ragione automaticamente assorbente del contenzioso tributario.

Decisione e rinvio

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassato la sentenza impugnata e disposto il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione.

Il giudice del rinvio dovrà procedere a una nuova valutazione della controversia applicando il principio di autonomia del giudizio tributario e verificando, sulla base dell’intero materiale probatorio, la fondatezza dell’accertamento relativo ai costi documentati dalle fatture contestate. Alla Commissione tributaria regionale è stato inoltre demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

La decisione è stata assunta a Roma l’8 novembre 2018 e depositata in cancelleria il 26 febbraio 2019.

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