Cassazione Civile, Ordinanza n. 18262/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’occupazione d’urgenza di un’area privata sita nel territorio comunale: una porzione di 294 mq era stata occupata nel 1982 senza successivo decreto di esproprio, mentre una contigua porzione di 351 mq risultava anch’essa occupata. Il proprietario originario aveva chiesto il risarcimento per occupazione appropriativa/usurpativa e l’indennità di occupazione. Dopo una prima decisione favorevole in primo grado e una riduzione dell’importo in appello, la Cassazione, in un precedente giudizio, aveva cassato con rinvio limitatamente alla determinazione del valore venale del bene occupato di 294 mq e alla questione del deposito presso la Cassa depositi e prestiti. In sede di rinvio la Corte d’appello di Firenze aveva recepito una consulenza tecnica che attribuiva all’area una "reale potenzialità edificatoria", liquidando il valore del terreno e l’indennità di occupazione nei limiti già riconosciuti in primo grado. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 4 e 5 c.p.c.: la sentenza impugnata non avrebbe esaminato il punto decisivo dell’edificabilità legale dell’area, si sarebbe limitata a recepire acriticamente la CTU, e avrebbe omesso di considerare che una variante al PRG del 6 settembre 1983 aveva destinato l’area a parcheggio pubblico, con conseguente esclusione della piena edificabilità privata. I controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità delle doglianze per mancata costituzione del Comune nel giudizio di rinvio, sostenendo la novità delle eccezioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo del Comune. Ha affermato che la motivazione della sentenza di rinvio non raggiungeva il minimo costituzionale, perché si limitava a rinviare alla CTU senza chiarire se e come fosse stata accertata l’edificabilità legale dell’area, né quale fosse lo strumento urbanistico vigente al momento della vicenda ablativa. La Corte ha precisato che la questione era ammissibile, perché restava interna al thema decidendum fissato dalla precedente pronuncia di cassazione, che imponeva di determinare il valore venale del bene secondo il criterio dell’art. 39 l. 2359/1865. Ha poi richiamato il principio per cui un’area è edificabile solo se tale è la sua classificazione negli strumenti urbanistici vigenti al momento dell’ablazione, mentre una destinazione a uso pubblicistico (ad esempio parcheggio pubblico) comporta un vincolo incompatibile con la nozione tecnica di edificazione privata. Conseguentemente la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per dedurre omesso esame di fatto decisivo e vizio motivazionale.
art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359
È il criterio che il giudice di rinvio avrebbe dovuto applicare per la determinazione del valore venale del bene.
art. 5-bis, comma 7-bis, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333
È indicato come criterio utilizzato in precedenza e poi travolto da declaratoria di incostituzionalità, da non più applicare.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve attenersi al perimetro del thema decidendum fissato dalla sentenza rescindente, ma può essere censurato in cassazione se non esplicita i criteri giuridici e fattuali posti a base della decisione.
- Ai fini della liquidazione del valore venale di un’area espropriata, l’edificabilità va riconosciuta solo quando risulti dalla classificazione urbanistica vigente al momento della vicenda ablativa; una mera potenzialità di fatto o una generica attitudine edificatoria non sono sufficienti.
- La motivazione che si limiti a recepire acriticamente una consulenza tecnica, senza chiarire il contenuto degli accertamenti e il rapporto con gli strumenti urbanistici applicabili, non supera il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost. e integra vizio denunciabile in cassazione.
- Una destinazione urbanistica a uso pubblicistico, come parcheggio pubblico, può escludere la piena edificabilità privata del suolo e incidere sulla sua valutazione economica ai fini risarcitori o indennitari.
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