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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21701/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e anche le tre sentenze di primo grado, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società fallita e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2005: uno emesso nei confronti della società per IRAP e IVA, con ricostruzione induttiva del reddito per ritenuta inattendibilità delle scritture contabili e irrogazione di sanzioni; altri due emessi nei confronti dei soci per IRPEF da redditi di partecipazione. La CTR aveva rigettato gli appelli riuniti proposti dalla società e dai soci. In cassazione i ricorrenti deducono: 1) nullità del procedimento per violazione del litisconsorzio necessario e dell'art. 14 d.lgs. 546/1992, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore fallimentare della società; 2) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per asserita nullità della motivazione dell'avviso, perché non sarebbe stato allegato integralmente il PVC richiamato; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese. La Corte rileva che, trattandosi di accertamento unitario del reddito della società di persone e dei soci, sussiste litisconsorzio necessario; nel caso concreto la società non aveva effettivamente partecipato ai giudizi di merito, essendo fallita prima dell'instaurazione del contenzioso e non essendo la ex socia più legittimata a rappresentarla. La riunione dei giudizi dei soci non sana il vizio originario di contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per denunciare la nullità del procedimento derivante dalla violazione del contraddittorio necessario.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla necessaria partecipazione dei litisconsorti al giudizio.

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    impone l'integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari in presenza di litisconsorzio necessario.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    invocato dai ricorrenti per sostenere che l'avviso di accertamento fosse nullo per mancata allegazione integrale del PVC richiamato.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alla condanna alle spese di lite.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro per le censure di violazione di legge dedotte con il secondo e terzo motivo.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari relativi all'accertamento unitario del reddito di una società di persone e dei soci sussiste, in linea di principio, litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti interessati; il giudice deve integrare il contraddittorio, a pena di nullità assoluta del giudizio.
  • La nullità per mancata partecipazione del litisconsorte necessario non è sanata dalla sola riunione di giudizi paralleli, salvo che tutti i litisconsorti abbiano effettivamente partecipato ai processi riuniti e questi siano stati decisi nel medesimo contesto.
  • Se una società è fallita prima dell'instaurazione del contenzioso, la legittimazione processuale non può essere attribuita a un ex socio o ex legale rappresentante, e il giudizio deve vedere la partecipazione del soggetto legittimato alla rappresentanza della massa fallimentare o comunque del litisconsorte corretto.
  • L'accoglimento della censura processuale che determina la nullità dell'intero giudizio rende assorbite le ulteriori doglianze di merito o sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioCompetenza
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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