Cassazione Civile, Ordinanza n. 21701/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e anche le tre sentenze di primo grado, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società fallita e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2005: uno emesso nei confronti della società per IRAP e IVA, con ricostruzione induttiva del reddito per ritenuta inattendibilità delle scritture contabili e irrogazione di sanzioni; altri due emessi nei confronti dei soci per IRPEF da redditi di partecipazione. La CTR aveva rigettato gli appelli riuniti proposti dalla società e dai soci. In cassazione i ricorrenti deducono: 1) nullità del procedimento per violazione del litisconsorzio necessario e dell'art. 14 d.lgs. 546/1992, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore fallimentare della società; 2) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per asserita nullità della motivazione dell'avviso, perché non sarebbe stato allegato integralmente il PVC richiamato; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese. La Corte rileva che, trattandosi di accertamento unitario del reddito della società di persone e dei soci, sussiste litisconsorzio necessario; nel caso concreto la società non aveva effettivamente partecipato ai giudizi di merito, essendo fallita prima dell'instaurazione del contenzioso e non essendo la ex socia più legittimata a rappresentarla. La riunione dei giudizi dei soci non sana il vizio originario di contraddittorio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare la nullità del procedimento derivante dalla violazione del contraddittorio necessario.
art. 102 c.p.c.
richiamato quale norma sulla necessaria partecipazione dei litisconsorti al giudizio.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
impone l'integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari in presenza di litisconsorzio necessario.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dai ricorrenti per sostenere che l'avviso di accertamento fosse nullo per mancata allegazione integrale del PVC richiamato.
art. 91 c.p.c.
richiamato in relazione alla condanna alle spese di lite.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro per le censure di violazione di legge dedotte con il secondo e terzo motivo.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari relativi all'accertamento unitario del reddito di una società di persone e dei soci sussiste, in linea di principio, litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti interessati; il giudice deve integrare il contraddittorio, a pena di nullità assoluta del giudizio.
- La nullità per mancata partecipazione del litisconsorte necessario non è sanata dalla sola riunione di giudizi paralleli, salvo che tutti i litisconsorti abbiano effettivamente partecipato ai processi riuniti e questi siano stati decisi nel medesimo contesto.
- Se una società è fallita prima dell'instaurazione del contenzioso, la legittimazione processuale non può essere attribuita a un ex socio o ex legale rappresentante, e il giudizio deve vedere la partecipazione del soggetto legittimato alla rappresentanza della massa fallimentare o comunque del litisconsorte corretto.
- L'accoglimento della censura processuale che determina la nullità dell'intero giudizio rende assorbite le ulteriori doglianze di merito o sulle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21627/2024 del 01/08/2024
- ordinanza_civile · 1 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21629/2024 del 01/08/2024
- ordinanza_civile · 1 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21630/2024 del 01/08/2024
- ordinanza_civile · 1 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21631/2024 del 01/08/2024
- ordinanza_civile · 1 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21634/2024 del 01/08/2024
- ordinanza_civile · 1 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21635/2024 del 01/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →