Ordinanza n. 65/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Verbale di Disposizione ex art. 14, comma 1, D.lgs. 124/2004, n. prot. 18170 del 22 settembre 2025, con cui l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Sassari ha disposto il riconoscimento al Sig. Manchia Emiliano del terzo livello retributivo, superiore a quello di inquadramento; - del silenzio rigetto dell'Ispettorato del Lavoro di Sassari, perfezionatosi il 22 ottobre 2025, sul ricorso ex art. 14, comma 2, del D.lgs. 124/2004 avverso il verbale dispositivo qui gravato; - di tutti gli atti presupposti consequenziali e/o comunque connessi, ancorché non conosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione del 25 novembre 2025, con cui l’Ispettorato Territoriale di Sassari ha comunicato alla ricorrente gli esiti degli accertamenti effettuati dal 19 marzo 2025 al 25 agosto 2025, riconoscendo al la-voratore il livello 3 di inquadramento contrattuale, in luogo di quello formalizzato dalla ricorrente e allegando una notificazione d’illecito ai sensi dell’art. 16, l. n. 689/1981 per non aver adempiuto alle prescrizioni impartite dal Verbale di Disposizione, oggetto di autonoma impugnazione con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale di disposizione ex art. 14, comma 1, d.lgs. 124/2004 che imponeva il riconoscimento al lavoratore del terzo livello retributivo, con versamento dei contributi e corresponsione delle differenze retributive; successivo verbale unico di accertamento e notificazione e sanzione per omessa ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, il verbale di disposizione con cui l’Ispettorato aveva accertato il mancato riconoscimento al lavoratore del livello superiore e imposto l’inquadramento al terzo livello, in luogo del quarto formalmente attribuito, con effetti retroattivi dal novembre 2006, fatta salva la prescrizione, nonché il versamento dei contributi e il pagamento delle differenze retributive. La censura sostanziale riguarda la natura delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e, quindi, la correttezza dell’inquadramento contrattuale. Con motivi aggiunti la società ha impugnato il successivo verbale unico di accertamento e notificazione, recante gli esiti degli accertamenti ispettivi e la contestazione dell’illecito per mancata ottemperanza alle prescrizioni del verbale di disposizione, oltre alla relativa sanzione amministrativa di 1.000 euro. L’Ispettorato ha resistito; il lavoratore controinteressato non si è costituito.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha accolto la domanda relativa al ricorso introduttivo e ha sospeso l’efficacia del verbale di disposizione. Il fumus non è stato definito in modo conclusivo: la questione centrale, concernente le mansioni concretamente svolte dal lavoratore, richiede un approfondimento nella fase di merito. È stato invece ritenuto senz’altro sussistente il periculum in mora, in considerazione delle conseguenze dell’esecuzione del verbale, mentre l’interesse del lavoratore potrà comunque essere soddisfatto all’esito del giudizio di merito; l’interesse pubblico è stato ritenuto di minore intensità. È stata respinta la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti. Il TAR ha ritenuto allo stato inammissibile l’impugnazione del verbale ispettivo non dispositivo, richiamando il principio secondo cui tale atto non è autonomamente impugnabile in sede amministrativa. Ha inoltre rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sull’impugnazione della sanzione amministrativa, trattandosi di ordinanza-ingiunzione attribuita alla competenza funzionale del giudice del lavoro; in ogni caso, per la sanzione di 1.000 euro non è stato ravvisato il periculum in mora, essendo il pregiudizio ristorabile per equivalente. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata disposta la fissazione dell’udienza pubblica di merito entro la fine del 2026.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.lgs. 124/2004
Fondamento del verbale di disposizione con cui l’Ispettorato ha imposto il riconoscimento del livello retributivo superiore e gli adempimenti contributivi e retributivi conseguenti; la sua efficacia è stata sospesa in via cautelare.
art. 14, comma 2, d.lgs. 124/2004
Disciplina il ricorso avverso il verbale di disposizione; il relativo silenzio rigetto è stato impugnato dalla società.
art. 13, comma 1, d.lgs. 124/2004
Fondamento del verbale unico di accertamento e notificazione, qualificato dal TAR come verbale ispettivo non dispositivo e, pertanto, allo stato non autonomamente impugnabile.
art. 16 l. 689/1981
Richiamato in relazione alla notificazione dell’illecito amministrativo per omessa ottemperanza alle prescrizioni del verbale di disposizione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base della valutazione sommaria propria di tale fase il TAR ha sospeso il verbale di disposizione e respinto la domanda cautelare sui motivi aggiunti.
Massime di principio
- Il verbale ispettivo privo di contenuto dispositivo non è autonomamente impugnabile in sede giurisdizionale amministrativa, non producendo di per sé una lesione immediata e attuale della posizione del destinatario.
- L’impugnazione di una sanzione amministrativa adottata nella forma dell’ordinanza-ingiunzione per omessa ottemperanza a prescrizioni ispettive spetta, secondo la decisione, alla competenza funzionale del giudice del lavoro, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
- In sede cautelare, quando l’esecuzione di un verbale di disposizione produce conseguenze retributive e contributive rilevanti, il periculum in mora può ritenersi sussistente anche se la questione sostanziale sull’effettivo svolgimento di mansioni superiori richiede l’approfondimento del merito.
- Il bilanciamento cautelare può condurre alla sospensione dell’atto ispettivo quando il pregiudizio derivante dalla sua immediata esecuzione è significativo, l’interesse pubblico ha minore intensità e la posizione del lavoratore può trovare soddisfazione all’esito del giudizio di merito.
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