Cassazione Penale, Sentenza n. 1763/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza che ha confermato l'assoluzione di Foglia per lesioni e danneggiamento. Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 582 c.p., deducendo che la Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere la condotta del Foglia legittima difesa, senza valutare la necessità della reazione e la possibilità del "commodus discessus", e sostengono che la reazione avrebbe ecceduto la difesa. Secondo motivo: violazione dell'art. 441, comma 5, c.p.p., per carenza di motivazione, sostenendo che nel giudizio abbreviato il giudice di primo grado avrebbe dovuto integrare d'ufficio la prova e che tale omissione non sarebbe stata corretta in appello.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la ratio decidendi della sentenza di appello fosse l'impossibilità di ricostruire con certezza i fatti sulla base delle prove (quindi l'assoluzione per dubbio), mentre la richiamata valutazione sulla legittima difesa era una ricostruzione secondaria espressa in termini di verosimiglianza. Poiché i ricorrenti hanno contestato soltanto quella parte secondaria della motivazione (sulla legittima difesa) e non hanno impugnato la prima ratio (l'insufficienza probatoria), il motivo è inammissibile per non essere direttamente centrato sulla decisione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che l'esercizio del potere d'integrazione probatoria nel giudizio abbreviato è valutazione discrezionale del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 52 c.p. (legittima difesa)
La norma è stata richiamata nella discussione sulla sussistenza della scriminante; la Corte territoriale l'ha utilizzata per valutare, in termini di verosimiglianza, se la reazione del Foglia potesse ritenersi difensiva. La Cassazione ha però rilevato che tale valutazione è secondaria rispetto alla decisione fondata sull'insufficienza probatoria.
art. 582 c.p. (eccesso colposo nell'eccesso di legittima difesa)
Richiamato nella censura dei ricorrenti circa l'eventuale travalicamento della difesa da parte del Foglia; la Corte d'Appello ha valutato le lesioni e le circostanze, ma la Cassazione ha ritenuto che la questione sia rimasta nella sfera delle valutazioni di fatto e non abbia inciso sulla ratio principale dell'assoluzione.
art. 441, comma 5, c.p.p. (possibilità per il giudice abbreviato di acquisire d'ufficio elementi ai fini della decisione)
I ricorrenti sostenevano che il giudice di primo grado avrebbe dovuto integrare la prova; la Corte di legittimità ha ricordato che l'esercizio di tale potere nel giudizio abbreviato è discrezionale e non sindacabile in sede di legittimità.
art. 606 c.p.p. (lett. b), c), d.)
Richiamato come base normativa per i motivi di ricorso (violazione di legge e carenza/mancata motivazione). La Corte ha esaminato la rilevanza dei motivi alla luce della motivazione effettiva della sentenza impugnata e ha ritenuto i motivi non attinenti alla ratio decidendi.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 6, n. 49469 del 18/11/2015
Citata per affermare il principio che l'esercizio del potere d'integrazione della prova nel giudizio abbreviato è valutazione discrezionale del giudice di merito e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
Massime di principio
- Se la decisione di merito è fondata primariamente sull'insufficienza probatoria (assoluzione per dubbio), un ricorso che contesta solo valutazioni secondarie o ricostruzioni alternative non centrali alla ratio decidendi rischia di essere dichiarato inammissibile.
- Nel giudizio abbreviato l'eventuale mancata integrazione d'ufficio della prova è spesso una valutazione discrezionale del giudice di merito e, secondo la giurisprudenza consolidata, non è agevolmente sindacabile in sede di legittimità.
- Contestazioni relative alla sussistenza della legittima difesa (art. 52 c.p.) richiedono di incidere direttamente sulla motivazione principale che ha determinato l'esito del processo; altrimenti sono irrilevanti ai fini del ricorso in Cassazione.
- La gravità delle lesioni da sola non determina automaticamente chi sia stato l'aggressore; la valutazione delle lesioni è elemento probatorio che può essere interpretato in modo diverso e non è decisivo se non correlato ad altri elementi di prova.
- Per impugnare con efficacia una sentenza basata su dubbi probatori è necessario mostrare errori specifici nella valutazione delle prove o nella procedura che abbiano effettiva incidenza sulla decisione centrale, non solo prospettare una diversa ricostruzione verosimile dei fatti.
- Le doglianze che riguardano valutazioni discrezionali del giudice di merito (es. valutazione della prova, esercizio del potere istruttorio) devono essere trasformate in questioni di diritto o di legittimità chiaramente inquadrate per essere ammissibili in Cassazione.
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