Sentenza n. 155/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 202/2025 in data 12 aprile 2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro n. 202/2025, passata in giudicato, concernente l’attribuzione della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 202/2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro. La sentenza del giudice ordinario aveva condannato il Ministero a rendere disponibile alla ricorrente la carta docente, alle stesse condizioni previste per il personale di ruolo, per l’importo complessivo di euro 1.000,00 relativo agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, oltre interessi. La ricorrente ha documentato la notificazione della sentenza al Ministero in data 8 maggio 2025 e il suo passaggio in giudicato mediante certificazione della cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia del 14 ottobre 2025. Ha inoltre dedotto l’inutile decorso del termine per l’adempimento, nonostante la regolare notificazione della pronuncia. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza ex artt. 112 e seguenti c.p.a. La mancata esecuzione del giudicato è risultata dalla documentazione prodotta e dalla mancata contestazione dell’Amministrazione. Il Collegio ha inoltre rilevato il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, decorrente dalla notificazione della sentenza alle amministrazioni dello Stato. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza, compiendo gli adempimenti necessari a rendere disponibile la carta docente nei termini stabiliti dal giudice ordinario. Per l’ulteriore inottemperanza è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato, il quale dovrà intervenire entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano il rimedio per l’attuazione degli obblighi derivanti dal giudicato e consentono al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione inadempiente di provvedere, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il TAR ne ha rilevato l’inutile decorso prima della proposizione del ricorso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata dal giudicato del giudice ordinario quale base normativa del diritto della docente alla carta docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi puntualmente stabiliti nella pronuncia.
- La prova del passaggio in giudicato della sentenza e della sua notificazione all’amministrazione, unitamente alla mancata esecuzione e all’assenza di contestazioni dell’amministrazione non costituita, è sufficiente a fondare l’accoglimento della domanda di ottemperanza quando l’inadempimento risulti documentalmente.
- Prima di ordinare l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni dello Stato deve essere decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, individuandolo anche in un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice; in tale ipotesi non è dovuto un compenso commissariale.
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