Cassazione Penale, Ordinanza n. 05316/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per violazione dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011. I motivi erano quattro: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo che la propria versione dei fatti fosse stata erroneamente disattesa; 2) contestazione del diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) censura sulla ritenuta recidiva; 4) censura sul giudizio di comparazione tra circostanze, lamentando che non fosse stata valorizzata una comparazione più favorevole. La Corte rileva che le doglianze sono in larga parte generiche, confutative e dirette a una rivalutazione del merito, mentre la sentenza impugnata aveva già dato conto in modo puntuale della non credibilità della versione difensiva, della gravità del fatto, della specifica sussistenza della recidiva e del divieto di prevalenza delle attenuanti per effetto dell'art. 69, comma 4, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo perché meramente fattuale e già compiutamente disatteso in appello, il secondo perché mirava a una non consentita rivalutazione del merito sul diniego dell'art. 131-bis c.p., il terzo per genericità della censura sulla recidiva e l'ultimo perché generico e manifestamente infondato, essendo ostato al giudizio di prevalenza il divieto di cui all'art. 69, comma 4, c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011
È la norma incriminatrice per cui l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado; la sentenza di legittimità non ne ridefinisce il contenuto, ma prende atto della condanna già confermata.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in ragione della concreta gravità del fatto, valutazione sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
art. 69, comma 4, c.p.
art. 69 comma 4 cod. pen.
Il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti su una recidiva qualificata ha impedito un giudizio di comparazione più favorevole per l'imputato.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva in una mera contestazione fattuale o in una richiesta di rivalutazione del merito già esaminato e congruamente disatteso dal giudice di appello.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione; non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione della gravità concreta della condotta quando la motivazione del giudice di merito sia adeguata e non illogica.
- Le doglianze sulla recidiva devono confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito; censure generiche o assertive sono inammissibili.
- Quando la recidiva è di natura tale da attivare il divieto di cui all'art. 69, comma 4, c.p., non può essere riconosciuta la prevalenza delle attenuanti, sicché la censura sul giudizio di comparazione è infondata se non si confronta con tale limite normativo.
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