Cassazione Penale, Sentenza n. 22352/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore del Romano avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 09/06/2021 che aveva confermato la condanna, con rito abbreviato, per tentata estorsione aggravata (capi 1, 2 e 3, in continuazione). Il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato Valguarnera per violazione degli artt. 63 comma 2 e 191 commi 1-2 c.p.p.; 2) mancanza di prova del concorso nei tentativi di estorsione e insufficienza del ruolo di accompagnatore per configurare responsabilità; 3) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'aggravante ex art. 7 d.l. n.152/1991 per assenza di prova di metodo mafioso o di incarico per agevolare consorteria mafiosa; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 628 comma terzo n.3 e richiamata dall'art. 629 comma 2 cod. pen., per mancata prova di appartenenza a cosa nostra; 5) ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta dagli artt. 581 comma 1 e 591 comma 1 lett. c) c.p.p., rilevando che molte doglianze erano reiterative e non affrontavano le argomentazioni della corte territoriale. Ha confermato la utilizzabilità, nel rito abbreviato, di atti acquisiti al fascicolo del P.M., comprese le dichiarazioni rese in fase di indagine (giurisprudenza citata), e ha ritenuto sufficienti le concordi dichiarazioni delle tre persone offese e le dichiarazioni del Valguarnera per sostenere la condanna. Sull'aggravante "mafiosa" la Corte ha ritenuto provato che gli estorsori si presentarono come inviati di una famiglia (Resuttana) e usarono espressioni tipiche che denotano metodo mafioso; pertanto concorrono sia l'aggravante dell'art. 7 d.l. 13/5/1991 n.152 conv. sia quella di cui all'art. 628 comma terzo n.3 richiamata dall'art. 629 comma secondo. Il diniego delle attenuanti generiche è stato confermato sulla base della personalità negativa e dei significativi precedenti penali. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 conv. in l. n.176/2020
art. 23, comma 8, d.l. n.137de1 2020 conv. in I. n. 176 del 2020
Richiamata la norma procedurale che disciplina le modalità di trattazione del ricorso in tempo di emergenza (richiamo formale alla procedura semplificata di motivazione).
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per censurare l'utilizzabilità delle dichiarazioni di coimputato; la Corte ha ritenuto che nel rito abbreviato resti utilizzabile la documentazione acquisita legittimamente al fascicolo delle indagini, se l'imputato ha accettato l'utilizzabilità scegliendo l'abbreviato.
art. 191, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento alle garanzie difensive e alla necessità di assistenza dell'imputato; la Corte ha ritenuto non ostativa l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in indagine se acquisite legittimamente e rese prima della scelta dell'abbreviato.
art. 629 cod. pen.
Norma relativa alle aggravanti nei reati contro la persona; citata dal ricorrente. La Corte ha esaminato il nesso tra le aggravanti di natura mafiosa e le fattispecie contestate (richiamo all'art. 629 comma secondo in riferimento alle aggravanti).
art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n.152, conv. in l. 12 luglio 1991, n.203
L'aggravante per l'uso di metodi mafiosi è stata ritenuta operante sulla base delle dichiarazioni delle vittime e di elementi concreti (presentazione come emissari di una famiglia e richieste tipiche di 'messa a posto').
art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen.
art. 628 comma terzo, n. 3
L'aggravante riferita alla provenienza della violenza o della minaccia da soggetto appartenente ad associazione mafiosa è stata ritenuta integrata dalla circostanza che gli autori si presentarono come appartenenti alla famiglia di Resuttana.
artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c)
Norme che disciplinano i motivi ammissibili per il ricorso per cassazione e la specificità delle censure; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata specificità e riproposizione di doglianze già decise dalla corte territoriale.
Massime di principio
- Nel rito abbreviato sono utilizzabili, in generale, tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero anteriormente alla richiesta: incluse dichiarazioni rese in fase di indagine in assenza del difensore, se non vi è stata censura specifica e se l'imputato ha accettato l'utilizzabilità scegliendo l'abbreviato.
- Le doglianze in cassazione devono essere specifiche e non meramente reiterative di argomentazioni già motivate e respinte in sede di merito: la mancanza di specificità rende il ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.
- Le aggravanti di tipo mafioso possono essere accertate anche sulla base delle dichiarazioni delle vittime e di elementi di contesto (presentazione come emissari di una famiglia mafiosa, linguaggio o richieste tipiche), purché la corte di merito abbia fornito adeguata e non contraddittoria motivazione.
- La negazione delle circostanze attenuanti generiche può essere motivata sulla base di una personalità negativa e di precedenti penali significativi in assenza di elementi positivi di valutazione dell'imputato.
- In Cassazione la verifica è principalmente di legittimità: le valutazioni probatorie e le valutazioni sulla attendibilità delle dichiarazioni rese in primo e secondo grado sono difficilmente sindacabili se corredate da motivazione logica e coerente.
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