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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15907/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui un condomino era stato intimato a pagare un conguaglio di spese condominiali ordinarie e straordinarie relative a più annualità. Il condomino aveva opposto il decreto sostenendo, da un lato, la nullità delle delibere assembleari poste a fondamento del credito, in particolare quella di approvazione del consuntivo 2011 e del preventivo 2012, perché le spese sarebbero state ripartite con criteri diversi da quelli risultanti dalle tabelle millesimali predisposte in precedenza e senza approvazione unanime; dall’altro lato, aveva contestato la prova e l’ammontare del credito. In appello incidentale aveva inoltre dedotto l’incertezza del credito per carenza documentale e chiesto di accertare che nulla fosse dovuto. La Corte di cassazione è stata investita di due motivi: violazione degli artt. 1123 c.c. e 115 c.p.c. per omesso rilievo della nullità delle delibere e per la pretesa necessità dell’unanimità; violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per insufficiente prova del credito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l’approvazione o revisione delle tabelle millesimali non richiede l’unanimità dei condomini, ma la maggioranza qualificata prevista dalla legge, salvo che risulti espressamente la volontà di derogare al criterio legale di riparto. Di conseguenza, la delibera contestata non era affetta da nullità rilevabile d’ufficio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione nei termini dedotti. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1123 c.c.

    Il criterio legale di riparto delle spese condominiali può essere derogato solo in presenza di una diversa convenzione; la semplice approvazione o revisione delle tabelle millesimali non equivale, di per sé, a deroga unanime al regime legale.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito.

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    Se il giudice rileva d'ufficio la nullità della deliberazione assembleare, deve instaurare il contraddittorio tra le parti sulla questione.

  • art. 69 disp. att. c.c.

    La tabella millesimale può essere oggetto di revisione quando non rispecchi il valore effettivo dell'unità immobiliare rispetto all'edificio.

  • art. 1139, comma 2, c.c.

    Per l'approvazione o revisione delle tabelle millesimali è sufficiente la maggioranza qualificata prevista da questa disposizione.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    Non è consentito utilizzare il vizio di violazione di legge per censurare, in realtà, la valutazione discrezionale delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore importo dovuto è parametrato a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su spese condominiali, il giudice può esaminare la nullità della deliberazione posta a base del credito, anche d'ufficio, ma solo se effettivamente sussistente; non ogni contestazione sulla ripartizione integra una nullità.
  • La deliberazione di approvazione o revisione delle tabelle millesimali ha natura ricognitiva e tecnica: non costituisce fonte diretta dell'obbligo contributivo, ma strumento di quantificazione dello stesso.
  • La modifica o revisione delle tabelle millesimali non richiede l'unanimità dei condomini, salvo che si intenda approvare una vera e propria convenzione derogatoria del criterio legale di riparto ex art. 1123 c.c.
  • La censura di omessa o erronea valutazione delle prove non è deducibile in cassazione come violazione di legge, poiché la valutazione del materiale probatorio appartiene al giudice di merito.
  • Se il ricorrente contesta la quantificazione del credito sulla base della sola rilettura delle prove, il motivo è inammissibile quando mira in sostanza a ottenere un nuovo apprezzamento del merito.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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