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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18080/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario diciotto intimazioni di pagamento emesse a seguito della notifica di altrettante cartelle relative a vari tributi e a più annualità d’imposta. La Commissione tributaria provinciale e poi la Commissione tributaria regionale avevano rigettato le doglianze, ritenendo regolari la notifica delle cartelle, la motivazione e sottoscrizione delle intimazioni, nonché la correttezza di compensi di riscossione, interessi di mora e spese. In cassazione il ricorrente articolava dieci motivi: contestava anzitutto la legittimazione della società di riscossione a resistere; deduceva poi che una parte della pretesa riguardava un soggetto della cui eredità egli aveva rinunciato, con conseguente insussistenza della sua qualità di obbligato e necessità di dichiarare cessata la materia del contendere; lamentava inoltre il difetto di notificazione delle cartelle e l’illegittimità della notifica a mezzo posta; censurava la mancata considerazione della carenza di motivazione delle intimazioni e della pretesa relativa agli interessi; sosteneva che gli interessi di mora non fossero esigibili in sede di intimazione; contestava l’eccessività di aggio e altri compensi della riscossione; infine denunciava vizi nella regolazione e liquidazione delle spese di merito.

La decisione

La Corte ha accolto solo il secondo motivo, nei limiti in cui risultava dagli atti l’avvenuto annullamento in autotutela di due cartelle di pagamento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente a quelle due cartelle. Tutti gli altri motivi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili: è stata affermata la legittimazione processuale della società della riscossione; sono state ritenute inammissibili o infondate le censure sulla notifica delle cartelle e sulle intimazioni per difetto di autosufficienza e comunque per la legittimità della notifica postale; è stata ritenuta inammissibile la censura sulla motivazione degli avvisi per mancata trascrizione degli atti; è stata giudicata errata in diritto l’affermazione secondo cui gli interessi di mora non sarebbero richiedibili con l’intimazione; è stata ritenuta inammissibile la doglianza sull’aggio perché attinente a cartelle regolarmente notificate; le censure sulle spese sono state dichiarate inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo state compensate le spese dei gradi di merito. Per le spese del giudizio di cassazione il ricorrente è stato condannato a rifonderne i quattro quinti ai controricorrenti, con compensazione del restante quinto.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. in l. 2 dicembre 2005, n. 248

    L’attribuzione della funzione di riscossione nazionale all’Agenzia delle entrate tramite Equitalia non comporta l’estinzione delle precedenti concessionarie, che conservano legittimazione processuale se già parti nel giudizio di primo grado.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente per contestare la legittimazione processuale della società della riscossione; la censura è stata respinta.

  • art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente in tema di legittimazione e processo tributario; la Corte ha escluso l’illegittimità della partecipazione del concessionario.

  • art. 521 c.c.

    Richiamato nel motivo sull’eredità; la questione è stata accolta solo nella parte in cui risultava l’annullamento in autotutela di alcune cartelle, con cessazione della materia del contendere su quelle pretese.

  • art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Invocato dal ricorrente nel motivo relativo alla qualità di erede; non ha inciso sull’esito, essendo la decisione fondata sull’annullamento in autotutela di alcune cartelle.

  • art. 2, comma 1, lett. c), d.m. 11 febbraio 1997, n. 37

    Richiamato nel motivo concernente la successione e la riscossione; non è stato ritenuto decisivo.

  • art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato sia per la doglianza sulla pretesa tributaria e gli interessi sia per la notifica; la Corte ha ritenuto che gli interessi di mora possano essere chiesti in sede di intimazione e ha respinto le altre censure.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia e ultrapetizione; le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza o carenza di interesse.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato per contestare la notificazione delle cartelle; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e comunque infondata.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La Corte ha affermato che, ratione temporis, l’agente della riscossione era legittimato a notificare direttamente le cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato per contestare motivazione e trasparenza degli avvisi di intimazione; la doglianza è stata dichiarata inammissibile per mancata trascrizione degli atti.

  • art. 2380 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla motivazione degli avvisi; non ha avuto incidenza decisiva, essendo stata la censura dichiarata inammissibile.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1996, n. 669

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla motivazione e sugli interessi; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 17, comma 1, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Richiamato per contestare aggio e compensi della riscossione; la Corte ha rilevato che tali somme risultavano dalle cartelle e non potevano essere contestate in sede di impugnazione dell’intimazione.

  • art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo sulle spese di primo grado; le relative doglianze sono state dichiarate inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 91 c.p.c.

    Invocato per contestare la liquidazione delle spese; la Corte ha escluso l’interesse residuo alla censura dopo la compensazione delle spese di merito.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato sulla compensazione delle spese; la Corte ha compensato le spese dei gradi di merito in ragione dell’annullamento in autotutela di alcune cartelle.

  • art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo sulle spese; la censura è stata dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • d.m. 8 aprile 2004, n. 127

    Richiamato per la liquidazione delle spese; il motivo è stato assorbito/inammissibile per difetto di interesse.

Massime di principio

  • La società concessionaria della riscossione conserva legittimazione processuale a resistere nel giudizio tributario se era parte nel giudizio di merito, anche dopo il riassetto normativo della riscossione nazionale, con legittimazione concorrente rispetto all’ente subentrante.
  • Le contestazioni relative alla validità della cartella di pagamento, inclusa la qualità di soggetto obbligato, devono essere fatte valere contro la cartella tempestivamente impugnata; in sede di impugnazione dell’intimazione non possono essere riproposte questioni ormai coperte da preclusione, salvo che intervenga un fatto sopravvenuto rilevante, come l’annullamento in autotutela.
  • Quando dagli atti risulti l’annullamento in autotutela di alcune cartelle o pretese, il giudice deve darne conto e dichiarare la cessazione della materia del contendere per le sole somme o cartelle caducate.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure che investono la notificazione o il contenuto di atti tributari devono rispettare l’autosufficienza: occorre trascrivere o riprodurre gli atti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • L’agente della riscossione, nel regime applicabile ratione temporis, può notificare direttamente le cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale.
  • Gli interessi di mora maturano ex lege per il mero ritardo nel pagamento e possono essere richiesti anche mediante avviso di intimazione; non è corretta l’affermazione che la loro richiesta sia limitata alla sola cartella.
  • Aggio e compensi della riscossione, se già liquidati nelle cartelle regolarmente notificate, non possono essere utilmente contestati con l’impugnazione dell’avviso di intimazione.
  • Le censure sulle spese di merito perdono interesse quando la Corte, decidendo la causa, disponga una nuova regolazione delle spese che assorbe o supera quella precedente.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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