Cassazione Penale, Ordinanza n. 26227/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per la violazione degli artt. 116, comma 5, e 17 del d.lgs. n. 285/1992. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, la violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; dall'altro, la violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero deducibili in sede di legittimità perché non si confrontavano criticamente con la motivazione della Corte di appello, limitandosi a riproporre censure già esaminate e respinte. Quanto al primo motivo, ha valorizzato la motivazione della sentenza impugnata sul diniego dell'art. 131-bis c.p., fondata su plurimi precedenti penali specifici e sulla conseguente abitualità del comportamento. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto congrua e corretta la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, basata sull'obiettiva gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 116, comma 5, d.lgs. n. 285/1992
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata nei gradi di merito, ma non specificamente interpretata nel merito dalla Corte di cassazione.
art. 17 d.lgs. n. 285/1992
Norma concorrente nella contestazione oggetto della sentenza di condanna confermata in appello.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando ricorre il comportamento abituale, desumibile da plurimi precedenti penali specifici e da condotte della stessa indole.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice dà conto degli elementi ritenuti decisivi, anche limitandosi a richiamare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, senza dover valutare espressamente ogni circostanza favorevole dedotta.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una somma in favore della cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 192 c.p.p.
Non citato nel testo come norma applicata; non pertinente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a reiterare questioni già vagliate e respinte nel giudizio di merito, senza un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è preclusa quando l'autore risulti aver tenuto un comportamento abituale, desumibile dalla commissione di altri reati della stessa indole, anche se accertati incidentalmente dal giudice procedente.
- Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto, rilevano i precedenti specifici e la complessiva propensione a delinquere dell'imputato, se logicamente e congruamente valorizzati nella motivazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice individua elementi negativi o la mancanza di elementi positivi ritenuti decisivi, senza essere tenuto a confutare analiticamente ogni argomento difensivo.
- L'incensuratezza non costituisce, da sola, ragione sufficiente per concedere le attenuanti generiche; il giudice può negarle valorizzando gravità del fatto e personalità dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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