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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26884/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello resa nei suoi confronti per il reato di truffa, deducendo: 1) un vizio nella ricostruzione dei fatti, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze probatorie e contestando la motivazione con cui il giudice di merito ha ritenuto integrati gli artifici e raggiri; 2) l'erroneo diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) la manifesta incongruità della pena irrogata, lamentando la graduazione sanzionatoria, anche con riferimento agli aumenti e alle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene il primo motivo inammissibile perché volto a ottenere una rilettura del compendio probatorio e una diversa valutazione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta. Considera il secondo motivo manifestamente infondato, richiamando le plurime condanne già riportate dall'imputato, valorizzate dal giudice di appello ai fini dell'esclusione dell'art. 131-bis c.p. Quanto al terzo motivo, afferma che la determinazione della pena, inclusa la commisurazione della pena base e le variazioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non per arbitrio o palese illogicità, qui escluse. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata quale titolo di reato oggetto del ricorso; la decisione non ne affronta il contenuto tipico, ma opera sul controllo di legittimità della motivazione di condanna.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è ritenuta non applicabile nel caso concreto, poiché ostano le plurime pregresse condanne del ricorrente valorizzate dal giudice di merito.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato quale criterio generale di commisurazione della pena rimesso al giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale parametro per la determinazione giudiziale della pena, non censurabile in cassazione se congruamente motivata.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, previa valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende richiede la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione del materiale probatorio rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente e giuridicamente adeguata.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di plurimi precedenti penali del reo, specie quando tali elementi siano valorizzati dal giudice di merito in modo non illogico.
  • La determinazione della pena, compresa la fissazione della pena base e gli aumenti o le diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ove ne ricorrano i presupposti soggettivi di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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