Cassazione Civile, Ordinanza n. 21371/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente impugnava una cartella di pagamento IRPEF relativa all'anno d'imposta 2004, emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, con disconoscimento di una detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio per tardività e incompletezza della documentazione. Dopo l'accoglimento del ricorso in primo grado per asseriti vizi della cartella, la CTR riformava la decisione e confermava la legittimità della cartella. In cassazione la ricorrente articolava tre motivi: (1) violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che non fosse a suo carico provare che la cartella notificata contenesse solo le prime due pagine e non l'intero contenuto; (2) violazione degli artt. 21 e 19 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 24 Cost., deducendo che la CTR avesse motivato in modo apparente e avesse erroneamente interpretato il termine "vale" dell'art. 21, con compressione del diritto di difesa per mancata conoscenza effettiva del ruolo; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/1973, contestando la mancata sottoscrizione del ruolo e ritenendola causa di invalidità del potere di riscossione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo, osservando che la verifica sulla regolarità della notificazione della cartella è accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e che, in caso di contestazione della sola ricezione/notifica, l'agente della riscossione deve provare la regolare notificazione, non anche produrre in giudizio la copia integrale della cartella. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste del vizio di motivazione apparente, mirava in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione. Ha reputato infondato il terzo motivo, affermando che il ruolo è atto interno dell'Amministrazione e che l'omessa sottoscrizione non comporta nullità in assenza di espressa previsione, né la mancata sottoscrizione della cartella la invalida quando sia certa la sua riferibilità all'ufficio; ha inoltre richiamato la disciplina del modello ministeriale della cartella, che non prevede la sottoscrizione del funzionario. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva delle parti intimate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata come base del controllo formale che ha condotto al disconoscimento della detrazione fiscale.
art. 1 L. 27 dicembre 1997, n. 449
Norma richiamata per l'agevolazione fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio, negata per tardività e incompletezza della documentazione.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La Corte esclude un onere dell'agente della riscossione di produrre in giudizio la copia integrale della cartella; è sufficiente provare la regolare notificazione.
art. 2697 c.c.
La ripartizione dell'onere della prova non impone all'agente della riscossione di dimostrare il contenuto integrale della cartella quando sia contestata solo la notificazione.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La notifica della cartella produce gli effetti connessi alla notifica del ruolo senza necessità di una doppia notifica integrale del ruolo e della cartella.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali invocate a sostegno dell'impugnazione della cartella.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma la Corte non accoglie la doglianza.
art. 12, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'omessa sottoscrizione del ruolo non è causa di nullità in mancanza di espressa sanzione.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La cartella va predisposta secondo il modello ministeriale, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo l'intestazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione/falsa applicazione di legge invocata per tutti i motivi.
Massime di principio
- In tema di cartella di pagamento, se il destinatario contesta la notificazione ma non la conformità della copia notificata all'originale, l'agente della riscossione deve provare la regolare notificazione dell'atto, non anche produrre in giudizio la copia integrale della cartella.
- L'accertamento della regolarità della notificazione di un atto amministrativo è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come se si trattasse di un autonomo giudizio sul contenuto materiale dell'atto.
- Non è configurabile una nullità della cartella o del ruolo per la sola omessa sottoscrizione, quando la legge non la preveda espressamente e l'atto sia comunque riferibile all'amministrazione da cui promana.
- La notifica della cartella di pagamento è idonea a produrre gli effetti della conoscenza del ruolo senza necessità di una doppia notifica integrale di ruolo e cartella.
- In cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la deduzione di motivazione apparente o violazione di legge, miri in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e delle prove.
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