Cassazione Penale, Ordinanza n. 21798/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo il titolo di reato contestato, ma il giudizio di merito sulla responsabilità penale è stato mantenuto fermo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze. Dal testo emerge che uno dei ricorsi conteneva un primo motivo sulla responsabilità penale, mentre il secondo motivo dell'imputata e l'unico motivo del coimputato riguardavano il trattamento sanzionatorio e circostanziale, in particolare il diniego o la valutazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che il motivo sulla responsabilità mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione delle fonti di prova e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità. Quanto al trattamento sanzionatorio, i motivi erano ritenuti generici e non consentiti perché diretti a censurare una valutazione discrezionale già sorretta da motivazione congrua e non illogica.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Il ricorso non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
art. 62-bis c.p.
In tema di circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo richiamo agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi; la valutazione è discrezionale e sindacabile solo se manca motivazione o questa è manifestamente illogica.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito devolvere alla Corte una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura del fatto storico, perché il controllo di cassazione riguarda la correttezza logica e giuridica della motivazione, non il merito.
- La censura sulla responsabilità penale è inammissibile quando si risolve nella mera contrapposizione acritica di una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata.
- Il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e può essere censurato solo per mancanza di motivazione, motivazione apparente o manifesta illogicità; è sufficiente il riferimento a elementi negativi o alla assenza di elementi positivi.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e concreti; censure generiche sul trattamento sanzionatorio o sulla valutazione delle circostanze non consentono l’ammissibilità dell’impugnazione.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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