Sentenza n. 13723/2026 - Roma, Sezione 2B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti ministeriali, regionali e delle aziende sanitarie relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i successivi atti di ricalcolo e riparto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti concernenti il cosiddetto payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, deducendone l’illegittimità e contestando, in particolare, la disciplina normativa e amministrativa posta a fondamento della certificazione del superamento del tetto di spesa e dell’attribuzione degli oneri di ripiano. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, rilevando l’estinzione dell’obbligazione relativa agli anni considerati ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, sopravvenuto nelle more del giudizio, e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente e dell’estinzione dell’obbligazione relativa agli anni 2015-2018 per effetto della disciplina sopravvenuta. Il Collegio ha richiamato il principio dispositivo del processo amministrativo e ha ritenuto di dover definire il giudizio in rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure dedotte contro gli atti impugnati. Le spese sono state compensate tra le parti costituite, mentre nulla è stato disposto quanto alle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
La disciplina sopravvenuta ha determinato l’estinzione dell’obbligazione relativa agli anni 2015-2018, facendo venir meno l’interesse della ricorrente alla decisione nel merito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la trattazione da remoto dell’udienza straordinaria.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo è improcedibile quando, per effetto di una disciplina sopravvenuta o di altri fatti successivi, viene meno in modo concreto e attuale l’interesse del ricorrente alla decisione nel merito.
- La dichiarazione della parte circa la sopravvenuta carenza di interesse può condurre alla definizione in rito del giudizio quando il venir meno dell’interesse risulta coerente con la sopravvenuta eliminazione o estinzione della posizione sostanziale controversa.
- In presenza di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo deve definire il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare le censure di merito rivolte contro gli atti impugnati.
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