Direttiva 2007/29
Direttiva 2007/29/CE della Commissione, del 30 maggio 2007 , che modifica la direttiva 96/8/CE per quanto riguarda l’etichettatura, la pubblicità o la presentazione di alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna la disciplina degli alimenti destinati a diete ipocaloriche per la riduzione del peso, coordinandola con il regolamento (CE) n. 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute. In particolare, elimina il divieto assoluto di riferimenti alla riduzione dello stimolo della fame o al maggiore senso di sazietà, purché tali indicazioni rispettino le condizioni previste dal regolamento. Resta invece vietato ogni riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti all'impiego del prodotto.
Modifica la direttiva 96/8/CE sull'etichettatura, pubblicità e presentazione degli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, consentendo i riferimenti alla riduzione dello stimolo della fame o al maggiore senso di sazietà alle condizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Ambito di applicazione
Si applica agli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso disciplinati dalla direttiva 96/8/CE, limitatamente agli aspetti di etichettatura, pubblicità e presentazione. Interviene nel contesto dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute, ferma restando la disciplina specifica dei prodotti interessati. La direttiva è rivolta agli Stati membri, che devono recepirla nell'ordinamento interno.
Direttiva 2007/29/CE: etichettatura e indicazioni nutrizionali per gli alimenti destinati a diete ipocaloriche
La direttiva 2007/29/CE della Commissione interviene sulla direttiva 96/8/CE, che disciplina gli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso. L'intervento nasce dall'esigenza di coordinare la disciplina speciale di tali prodotti con il regolamento (CE) n. 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute, applicabile dal 1° luglio 2007.
Finalità della modifica
Nei considerando la Commissione osserva che l'evoluzione dei prodotti e delle conoscenze scientifiche consente di ammettere, per questi alimenti, indicazioni sulla salute relative alla riduzione dello stimolo della fame o a un maggiore senso di sazietà, purché si basino su dati scientifici generalmente accettati e siano comprensibili per il consumatore medio. Per questo motivo non è più opportuno mantenere un divieto generale su tali indicazioni, mentre resta necessario impedire affermazioni fuorvianti sui risultati concretamente ottenibili in termini di perdita di peso.
Modifica sostanziale della direttiva 96/8/CE
L'articolo 1 sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo 5 della direttiva 96/8/CE. La nuova formulazione stabilisce che etichettatura, pubblicità e presentazione dei prodotti non devono contenere alcun riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti all'impiego.
Resta quindi vietato:
- indicare in etichetta o nella pubblicità quanto peso si perderà;
- indicare in quanto tempo si otterrà la perdita di peso.
Il divieto non si estende più, in via generale, ai riferimenti alla riduzione dello stimolo della fame o al maggiore senso di sazietà, purché tali affermazioni rispettino le condizioni previste dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Coordinamento con il regolamento (CE) n. 1924/2006
La direttiva precisa, nei considerando, che il regolamento (CE) n. 1924/2006 si applica agli alimenti in questione, salvo le norme specifiche della direttiva 96/8/CE. Il riferimento è rilevante perché l'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento consente, a determinate condizioni, indicazioni sulla salute che descrivono o fanno riferimento alla riduzione dello stimolo della fame o a un maggiore senso di sazietà.
Per i professionisti del settore alimentare ciò significa che la comunicazione commerciale di tali prodotti deve essere valutata congiuntamente:
- alla disciplina speciale della direttiva 96/8/CE, come modificata;
- alle condizioni sostanziali e procedurali del regolamento (CE) n. 1924/2006 sulle health claims.
Recepimento e applicazione negli Stati membri
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2007 le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono essere applicate a decorrere dal 1° luglio 2007, con un effetto pratico anticipato rispetto al termine formale di recepimento indicato per l'adozione e pubblicazione.
Sono previsti specifici obblighi di cooperazione con la Commissione:
- trasmissione immediata del testo delle disposizioni nazionali e di una tavola di concordanza;
- comunicazione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Le disposizioni nazionali devono inoltre contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 indica come destinatari esclusivamente gli Stati membri, secondo la fisiologia della direttiva UE, che vincola quanto al risultato da raggiungere lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi.
Disposizioni principali
Modifica dell'articolo 5 della direttiva 96/8/CE
L'articolo 1 sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo 5 della direttiva 96/8/CE: l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti in oggetto non possono contenere alcun riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti all'impiego. Viene quindi mantenuto il divieto su questi profili, ma non più quello generale sulle indicazioni relative a fame e sazietà.
Coordinamento con il regolamento (CE) n. 1924/2006
Nei considerando si precisa che il regolamento (CE) n. 1924/2006 si applica dal 1° luglio 2007 anche agli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, fatte salve le norme specifiche della direttiva 96/8/CE. Le indicazioni sulla salute che descrivono o fanno riferimento alla riduzione dello stimolo della fame o a un maggiore senso di sazietà sono ammissibili a determinate condizioni, in particolare quelle dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento.
Obbligo di recepimento e applicazione nazionale
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 1° luglio 2007. Gli Stati membri devono trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza; inoltre, all'atto della pubblicazione ufficiale, le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate. Devono anche comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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