Direttiva 2007/31
Direttiva 2007/31/CE della Commissione, del 31 maggio 2007 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda un'estensione dell'utilizzazione della sostanza attiva fostiazato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene in modo puntuale sulla direttiva 91/414/CEE, modificando le condizioni specifiche di iscrizione del fostiazato nell'allegato I. L'effetto principale è consentire agli Stati membri di autorizzare la sostanza non solo come nematocida, ma anche come insetticida, purché siano rispettate le condizioni e le cautele indicate. La direttiva fissa inoltre il termine di recepimento al 1 settembre 2007 e l'applicazione dal 2 settembre 2007.
Modifica la direttiva 91/414/CEE per estendere al fostiazato l'uso autorizzabile anche come insetticida, oltre che come nematocida, aggiornando le condizioni specifiche di iscrizione in allegato I.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, chiamati a recepire le modifiche della direttiva 91/414/CEE relative alla sostanza attiva fostiazato. Incide sull'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti fostiazato e, in particolare, sugli usi consentiti, sulle condizioni di valutazione dei rischi e sulle misure di mitigazione da considerare in sede nazionale. Non modifica l'intero regime dei prodotti fitosanitari, ma solo la riga dell'allegato I riferita al fostiazato e le modalità di recepimento della modifica.
Modifica della disciplina del fostiazato nella direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2007/31/CE della Commissione interviene in modo circoscritto sulla disciplina comunitaria dei prodotti fitosanitari, modificando le condizioni specifiche di iscrizione del fostiazato nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. L'operazione è giustificata dall'esito positivo della valutazione delle informazioni supplementari presentate dal notificante per estendere gli usi della sostanza anche alla lotta contro gli insetti, senza aumentare i rischi già esaminati.
Contesto e finalità
La sostanza attiva fostiazato era già stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE con la direttiva 2003/84/CE, ma con una limitazione specifica che consentiva agli Stati membri di autorizzarne l'uso soltanto come nematocida. Successivamente il notificante ha chiesto la modifica di tali prescrizioni per consentire anche l'impiego contro gli insetti, fornendo dati supplementari a sostegno della richiesta. Secondo le valutazioni dei Paesi Bassi e del Regno Unito, l'estensione dell'utilizzazione non comporta rischi ulteriori rispetto a quelli già considerati nel rapporto di esame della Commissione, poiché modifica solo gli organismi bersaglio e non i parametri applicativi.
Ambito della modifica
La direttiva non riscrive l'intera disciplina dei prodotti fitosanitari, ma incide esclusivamente sulla riga 69 dell'allegato I relativa al fostiazato. La nuova formulazione indica la sostanza con numero CAS 98886-44-3 e numero CIPAC 585, specifica la denominazione chimica ((RS)-S-sec-butil O-etil 2-oxo-1,3-tiazolidin-3-ilfosfonotioato) e conferma il tenore di purezza pari a 930 g/kg. L'aspetto centrale è l'ampliamento degli usi autorizzabili, che diventano quelli di insetticida o nematocida.
Condizioni per le autorizzazioni nazionali
Nel dare attuazione ai principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame del fostiazato del 4 luglio 2003, in particolare delle appendici I e II. La direttiva impone una particolare attenzione a tre profili di rischio:
- protezione delle acque sotterranee, soprattutto in presenza di suoli e/o condizioni climatiche vulnerabili;
- protezione di uccelli e mammiferi selvatici, in particolare durante il periodo di nidificazione;
- protezione degli organismi del suolo non bersaglio.
Ove necessario, gli Stati membri devono adottare misure di attenuazione dei rischi. Inoltre, per limitare il rischio potenziale per i piccoli uccelli, le autorizzazioni dei prodotti devono imporre un livello assai elevato di incorporazione dei granuli nel suolo. Resta infine l'obbligo di informare la Commissione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, con riferimento alla specificazione della sostanza tecnica così come fabbricata commercialmente.
Recezione e decorrenza
La direttiva prevede un termine di trasposizione preciso: gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni nazionali necessarie a decorrere dal 1 settembre 2007 e applicarle dal 2 settembre 2007. È richiesto anche l'invio immediato alla Commissione del testo delle misure nazionali e di una tavola di concordanza. Gli atti di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata a tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
L'articolo 1 dispone che l'allegato I della direttiva 91/414/CEE sia modificato conformemente all'allegato della direttiva. La modifica riguarda la riga 69 relativa al fostiazato, sostituendola con nuove condizioni di iscrizione.
Estensione degli usi autorizzabili del fostiazato
Nell'allegato, il fostiazato è descritto con numero CAS 98886-44-3, numero CIPAC 585, denominazione chimica (RS)-S-sec-butil O-etil 2-oxo-1,3-tiazolidin-3-ilfosfonotioato e purezza 930 g/kg. Gli usi autorizzabili sono estesi agli impieghi come insetticida o nematocida, mentre in precedenza le specifiche limitavano l'uso ai soli nematocidi.
Condizioni di valutazione e misure di mitigazione
Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame del fostiazato del 4 luglio 2003, in particolare delle appendici I e II. In sede di valutazione globale, occorre prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee in aree con suoli o condizioni climatiche vulnerabili, alla protezione di uccelli e mammiferi selvatici, soprattutto nel periodo di nidificazione, e alla protezione degli organismi del suolo non bersaglio. Se necessario devono essere adottate misure di attenuazione del rischio; per limitare il rischio per i piccoli uccelli, le autorizzazioni devono imporre un livello molto elevato di incorporazione dei granuli nel suolo.
Trasposizione e decorrenza
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, a decorrere dal 1 settembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 2 settembre 2007. Gli Stati membri devono trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza, e gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all'atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
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