Direttiva 2007/28
Direttiva 2007/28/CE della Commissione, del 25 maggio 2007 , che modifica alcuni allegati delle direttive 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodione, lambda-cialotrina, idrazide maleica, metalaxil-M e trifloxistrobina (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna i limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari nei prodotti alimentari di origine animale e vegetale, modificando gli allegati delle direttive 86/363/CEE e 90/642/CEE. Le nuove QMR sono fissate sulla base delle valutazioni di esposizione cronica e, per alcune sostanze, anche acuta, al fine di evitare il superamento delle dosi ammissibili per i consumatori. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 26 novembre 2007 e applicarle dal 27 novembre 2007.
Modifica gli allegati delle direttive 86/363/CEE e 90/642/CEE aggiornando le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari nei prodotti alimentari di origine animale e vegetale.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono recepire e applicare le modifiche alle norme UE sulle quantità massime di residui (QMR) di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine animale e vegetale. Riguarda in particolare carni, latte, uova e numerosi prodotti vegetali elencati negli allegati delle direttive 86/363/CEE e 90/642/CEE, con riferimento alle sostanze azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodione, lambda-cialotrina, idrazide maleica, metalaxil-M e trifloxistrobina. Non disciplina direttamente nuove autorizzazioni di prodotti fitosanitari, ma adegua i limiti residui in funzione di usi nuovi o modificati e delle valutazioni tossicologiche e di esposizione alimentare.
QMR di antiparassitari in prodotti alimentari di origine animale e vegetale
La direttiva 2007/28/CE della Commissione aggiorna i limiti massimi di residui (QMR) di alcuni antiparassitari negli alimenti, intervenendo sugli allegati delle direttive 86/363/CEE e 90/642/CEE. L'intervento deriva dalla revisione periodica dei limiti e dalla comunicazione di nuovi o modificati usi dei prodotti fitosanitari; la Commissione richiama le valutazioni di esposizione alimentare e l'esigenza di tutelare il consumatore.
Finalità e criteri di fondo
La direttiva si fonda sulla logica della protezione della salute umana e animale e dell'ambiente già propria della disciplina dei prodotti fitosanitari. I considerando evidenziano che le QMR devono riflettere l'impiego minimo efficace degli antiparassitari e risultare tossicologicamente accettabili, con particolare riguardo all'esposizione stimata tramite dieta.
Per alcune sostanze la Commissione ha valutato sia l'esposizione cronica sia, quando esiste una dose acuta di riferimento, l'esposizione acuta:
- clorfenapir
- folpet
- lambda-cialotrina
Per le altre sostanze, l'esame delle informazioni disponibili ha escluso la necessità di una valutazione a breve termine.
Ambito materiale
Le modifiche incidono sui residui presenti in:
- prodotti alimentari di origine animale disciplinati dalla direttiva 86/363/CEE, in particolare carni, latte e prodotti lattiero-caseari, uova e tuorli d'uovo;
- prodotti di origine vegetale disciplinati dalla direttiva 90/642/CEE, con una rassegna molto ampia di categorie alimentari, tra cui frutta, ortaggi, legumi, semi oleosi, patate, tè e luppolo.
Le sostanze interessate sono:
- azossistrobina
- clorfenapir
- folpet
- iprodione
- lambda-cialotrina
- idrazide maleica
- metalaxil, compreso metalaxil-M
- trifloxistrobina
Modifica della direttiva 86/363/CEE
L'articolo 1 rinvia all'allegato I, che introduce nella parte B dell'allegato II della direttiva 86/363/CEE nuovi limiti per l'idrazide maleica nei prodotti di origine animale.
Sono previste QMR, tra le altre, per:
- carne (escluso il pollame): 0,05 mg/kg
- fegato (escluso il pollame): 0,05 mg/kg
- rene (escluso il pollame): 0,5 mg/kg
- altro: 0,02 mg/kg come limite inferiore di determinazione analitica
- latte e prodotti lattiero-caseari: 0,2 mg/kg
- uova e prodotti analoghi: 0,1 mg/kg
La nota al testo precisa che, per il latte e i prodotti lattiero-caseari, la definizione di residui comprende idrazide maleica e suoi coniugati espressi come idrazide maleica.
Il segno (p) indica che la QMR è provvisoria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; il segno (t) indica una QMR provvisoria fino al 30 giugno 2008 in attesa dei dati del richiedente, con previsione di ritiro in mancanza di tali dati.
Modifica della direttiva 90/642/CEE
L'articolo 2 rinvia all'allegato II, che sostituisce le colonne delle sostanze interessate nella parte A dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE. L'allegato contiene tabelle molto dettagliate per gruppi di prodotti e per singoli prodotti, con limiti espressi in mg/kg e, in diversi casi, valori provvisori o al limite di determinazione analitica.
Le categorie coinvolte comprendono in particolare:
- frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati, e frutta a guscio
- ortaggi freschi, non cotti, congelati o secchi
- legumi da granella freschi e secchi
- semi oleosi
- patate
- tè
- luppolo essiccato
Tra le sottocategorie figurano, a titolo esemplificativo, agrumi, pomacee, drupacee, bacche e piccola frutta, ortaggi a radice e tubero, a bulbo, a frutto, cavoli, ortaggi a foglia ed erbe fresche, ortaggi a stelo e funghi.
Per molte voci la direttiva fissa limiti specifici per singoli prodotti, talvolta con la nota (1) che indica la somma di captano e folpet, e con il segno (*1) che indica il limite inferiore di determinazione analitica. Anche qui il segno (p) segnala valori provvisori stabiliti ai sensi della direttiva 91/414/CEE.
Obblighi degli Stati membri e tecnica di recepimento
L'articolo 3 impone agli Stati membri un obbligo di trasposizione entro il 26 novembre 2007. Le disposizioni nazionali di recepimento devono essere applicate dal 27 novembre 2007.
Sono previsti anche obblighi formali:
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e una tavola di concordanza;
- inserire un riferimento alla direttiva nelle norme nazionali di recepimento o corredarle di tale riferimento alla pubblicazione;
- comunicare alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia.
La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di trasposizione, come tipico delle direttive, purché sia raggiunto il risultato imposto in termini di aggiornamento delle QMR.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 5 precisa che la direttiva è rivolta agli Stati membri.
Rilievo pratico per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, il testo ha rilievo soprattutto per:
- l'adeguamento delle normative nazionali sui residui di pesticidi;
- i controlli di conformità dei prodotti alimentari importati, commercializzati o trasformati;
- la verifica dei limiti applicabili nelle filiere agroalimentari interessate;
- la gestione del rischio regolatorio connesso a limiti provvisori, in particolare per idrazide maleica e trifloxistrobina.
La direttiva non introduce un regime sanzionatorio autonomo, ma impone agli Stati membri di allineare la disciplina nazionale ai nuovi limiti europei entro la scadenza di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati sulle QMR
L'articolo 1 modifica la direttiva 86/363/CEE secondo l'allegato I; l'articolo 2 modifica la direttiva 90/642/CEE secondo l'allegato II. Le modifiche introducono o sostituiscono i limiti massimi di residui per azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodione, lambda-cialotrina, idrazide maleica, metalaxil (compreso metalaxil-M) e trifloxistrobina.
Criteri scientifici per la fissazione dei limiti
I considerando precisano che le QMR sono state riviste alla luce di nuovi o modificati usi dei prodotti fitosanitari. La Commissione ha valutato l'esposizione dei consumatori a lungo termine e, per clorfenapir, folpet e lambda-cialotrina, anche l'esposizione acuta, tenendo conto degli orientamenti OMS e dei pareri del Comitato scientifico per le piante. Le QMR devono impedire il superamento dell'assunzione giornaliera accettabile e, ove applicabile, della dose acuta di riferimento.
Limite inferiore di determinazione analitica e QMR provvisorie
Quando gli usi autorizzati non producono residui rilevabili, quando non vi sono usi autorizzati o quando mancano i dati necessari, le QMR sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica. Per idrazide maleica e trifloxistrobina sono previste QMR provvisorie, indicate con il segno (p), con alcune stabilite fino al 30 giugno 2008 in attesa dei dati del richiedente.
Recepimento e applicazione
L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 26 novembre 2007 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 27 novembre 2007. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza, nonché le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 5 indica che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
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