Direttiva 2007/23
Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007 , relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2007/23/CE armonizza a livello UE le condizioni per l'immissione sul mercato degli articoli pirotecnici, fissando requisiti essenziali di sicurezza, una classificazione in categorie, procedure di valutazione della conformità e regole di marcatura ed etichettatura. L'obiettivo è garantire la libera circolazione nel mercato interno senza sacrificare un elevato livello di protezione della salute, della sicurezza pubblica e dei consumatori. La direttiva lascia agli Stati membri margini significativi in materia di limiti di età, restrizioni all'uso/vendita per motivi di ordine pubblico e organizzazione della sorveglianza del mercato, ma impone un risultato uniforme quanto alla conformità dei prodotti e al riconoscimento della marcatura CE.
Armonizzazione delle norme per l'immissione sul mercato degli articoli pirotecnici, con requisiti essenziali di sicurezza, classificazione, marcatura CE, etichettatura e sorveglianza del mercato.
Ambito di applicazione
Si applica agli articoli pirotecnici definiti dall'articolo 2, paragrafi 1-5, e riguarda la loro immissione sul mercato nell'Unione europea/Comunità, la libera circolazione, la classificazione, la verifica di conformità, la marcatura CE, l'etichettatura, la sorveglianza del mercato e le misure di sicurezza. Sono esclusi, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, gli articoli pirotecnici destinati ad usi non commerciali da parte di forze armate, pubblica sicurezza o vigili del fuoco, l'equipaggiamento rientrante nella direttiva 96/98/CE, gli articoli per l'industria aeronautica e spaziale, le capsule a percussione per giocattoli soggetti alla direttiva 88/378/CEE, gli esplosivi soggetti alla direttiva 93/15/CEE e le munizioni. Sono inoltre esclusi dall'applicazione alcune categorie di articoli per le quali esistono regole speciali o altri strumenti UE; la direttiva lascia agli Stati membri margini per limitare possesso, uso e vendita al pubblico di talune categorie per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale.
Direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici
La direttiva armonizza nell'Unione europea le condizioni per l'immissione sul mercato degli articoli pirotecnici, con l'obiettivo di eliminare gli ostacoli agli scambi e garantire, al contempo, un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza pubblica, dei consumatori e dell'ambiente. Il testo si colloca nel quadro del nuovo approccio alla armonizzazione tecnica: definisce requisiti essenziali di sicurezza, affida la conformità in primo luogo al fabbricante e prevede l'intervento di organismi notificati, marcatura CE e sorveglianza del mercato.
Finalità e logica di armonizzazione
La disciplina mira a rendere compatibile la libera circolazione dei prodotti con la tutela degli interessi essenziali. Il legislatore europeo rileva che le normative nazionali divergevano sensibilmente e che ciò poteva determinare barriere al commercio; per questo stabilisce un livello comune di regole minime di sicurezza e conformità. La direttiva non disciplina in modo uniforme ogni profilo d'uso: lascia agli Stati membri spazi di intervento, in particolare per limitare possesso, uso e vendita al pubblico di alcune categorie per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone e protezione ambientale.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L'articolo 1 delimita l'ambito oggettivo agli articoli pirotecnici definiti all'articolo 2, commi da 1 a 5. Sono esclusi gli articoli destinati ad usi non commerciali da parte di forze armate, pubblica sicurezza e vigili del fuoco, l'equipaggiamento marittimo soggetto alla direttiva 96/98/CE, gli articoli per l'industria aeronautica e spaziale, le capsule a percussione per giocattoli, gli esplosivi già soggetti alla direttiva 93/15/CEE e le munizioni. La direttiva si applica quindi soprattutto a fuochi d'artificio, articoli teatrali e altri articoli pirotecnici, compresi quelli per veicoli.
Definizioni rilevanti
La nozione di "articolo pirotecnico" è ampia e comprende qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o miscele esplosive destinate a produrre effetti calorici, luminosi, sonori, gassosi o fumogeni. Rilevano anche le definizioni di immissione sul mercato, fabbricante, importatore, distributore, norma armonizzata e persona con conoscenze specialistiche. Un punto di rilievo pratico per gli operatori è che i fuochi d'artificio prodotti dal fabbricante per uso proprio e approvati dallo Stato membro non sono considerati immessi sul mercato.
Classificazione dei prodotti
L'articolo 3 impone al fabbricante di classificare gli articoli in categorie, in funzione dell'uso, della finalità, del rischio potenziale e della rumorosità; gli organismi notificati confermano la classificazione. I fuochi d'artificio sono suddivisi nelle categorie 1-4, gli articoli teatrali nelle categorie T1-T2 e gli altri articoli nelle categorie P1-P2. La distinzione tra categorie ordinarie e categorie riservate a persone con conoscenze specialistiche è centrale, perché incide sulla commercializzazione, sull'etichettatura e sui limiti di vendita.
Obblighi di fabbricanti, importatori e distributori
La responsabilità primaria della conformità grava sul fabbricante, che deve assicurare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I. Se il fabbricante è stabilito fuori dalla Comunità, l'importatore deve garantire l'adempimento di tali obblighi o assumerseli direttamente. I distributori, dal canto loro, devono operare con diligenza e verificare la presenza delle marcature e della documentazione richiesta. La direttiva chiarisce che la conformità va dimostrata mediante procedura di valutazione affidata a organismi notificati e completata con marcatura CE ed etichettatura corretta.
Immissione sul mercato e libera circolazione
Un prodotto può essere immesso sul mercato solo se conforme alla direttiva, recante marcatura CE e accompagnato dagli esiti della valutazione di conformità. Una volta soddisfatti i requisiti, gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare la circolazione del prodotto conforme. Restano però possibili restrizioni nazionali mirate su possesso, uso e vendita al pubblico di alcune categorie, purché giustificate da esigenze di sicurezza o protezione ambientale.
Limiti di età e vendita riservata a specialisti
La direttiva fissa limiti minimi di età per la vendita ai consumatori: 12 anni per F1, 16 anni per F2, 18 anni per F3, e 18 anni per T1 e P1. Gli Stati membri possono alzare tali limiti per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza o incolumità delle persone, e possono anche abbassarli per persone in formazione professionale o già formate. F4, P2 e T2 sono invece riservati esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche.
Norme armonizzate e presunzione di conformità
La direttiva si appoggia alle norme armonizzate elaborate dagli organismi europei di normalizzazione su mandato della Commissione. I riferimenti di tali norme vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e gli Stati membri devono riconoscerle e adottarle. La conformità a norme nazionali che attuano norme armonizzate pubblicate in GUUE fa presumere la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza. Se vi sono dubbi sul loro adeguamento ai requisiti della direttiva, si attiva la procedura davanti al comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE.
Valutazione della conformità e organismi notificati
L'articolo 9 consente al fabbricante di scegliere tra diversi moduli di valutazione: esame CE del tipo con successiva conformità al tipo, garanzia della qualità di produzione, garanzia della qualità del prodotto, verifica dell'esemplare unico e, per i fuochi d'artificio di categoria 4, garanzia totale di qualità del prodotto. Gli organismi notificati devono essere designati dagli Stati membri, notificati alla Commissione e agli altri Stati membri, e rispettare i criteri minimi dell'allegato III. La Commissione pubblica l'elenco degli organismi notificati e la revoca della notifica non travolge automaticamente gli attestati già rilasciati, salvo che emerga un pericolo reale e diretto per salute e sicurezza.
Marcatura CE ed etichettatura
Una volta superata la verifica di conformità, la marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto, oppure su piastrina o confezione se necessario. Non sono ammessi segni che possano confondere il significato della marcatura CE. Per gli articoli diversi da quelli per i veicoli, l'etichetta deve contenere almeno dati identificativi del fabbricante o importatore, nome e tipo del prodotto, limiti di età, categoria, istruzioni per l'uso, anno di produzione per F3 e F4, eventuale distanza minima di sicurezza e QEN. Sono inoltre previste avvertenze specifiche per categoria, ad esempio l'uso esclusivo in spazi aperti o da parte di persone con conoscenze specialistiche.
Articoli pirotecnici per i veicoli
Per questi prodotti l'etichettatura è semplificata e orientata all'uso professionale: devono comparire il nome del fabbricante o dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo e le istruzioni di sicurezza. Se lo spazio è insufficiente, le informazioni vanno sulla confezione. Inoltre, agli utilizzatori professionali deve essere fornita una scheda dati di sicurezza conforme alla direttiva 2001/58/CE, su supporto cartaceo o elettronico, purché il destinatario possa accedervi.
Sorveglianza del mercato, gravi rischi e clausola di salvaguardia
Gli Stati membri devono assicurare che gli articoli pirotecnici siano immessi sul mercato solo se, correttamente immagazzinati e utilizzati, non mettono in pericolo salute e sicurezza. Sono richieste ispezioni periodiche all'ingresso nella Comunità e nei luoghi di deposito e fabbricazione, oltre a una sorveglianza del mercato che tenga conto della presunzione di conformità dei prodotti con marcatura CE. Se un articolo, pur recando marcatura CE e dichiarazione di conformità, appare pericoloso, lo Stato membro può ritirarlo, vietarlo o limitarne la circolazione e deve informarne Commissione e altri Stati membri. Se il rischio è grave, scatta anche l'obbligo di informazione rapida. La clausola di salvaguardia disciplina il raccordo tra misure nazionali e controllo europeo, con possibilità di conferma o revoca delle misure da parte della Commissione.
Misure restrittive e garanzie procedurali
Ogni misura di divieto, limitazione o ritiro deve indicare con precisione le motivazioni, essere notificata all'interessato e accompagnata dall'indicazione dei mezzi di ricorso disponibili e dei relativi termini. In linea generale, l'interessato deve poter esporre preventivamente le proprie osservazioni, salvo i casi di urgenza, in particolare se collegati a esigenze di sanità pubblica o sicurezza.
Misure di esecuzione e tracciabilità
La Commissione può adottare misure di esecuzione per adeguare gli allegati II e III al progresso tecnico, per recepire modifiche future delle raccomandazioni ONU e per aggiornare le regole di etichettatura. È inoltre prevista la possibilità di introdurre un sistema di tracciabilità con numero di registrazione e registro a livello UE per l'identificazione dei tipi di articoli pirotecnici e del loro fabbricante, nonché criteri comuni per la raccolta e l'aggiornamento dei dati sugli incidenti.
Sanzioni
Gli Stati membri devono prevedere sanzioni per le infrazioni alla normativa nazionale di attuazione, assicurandone l'effettiva applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Devono inoltre essere predisposte misure per bloccare le partite di articoli pirotecnici non conformi.
Recepimento e regime transitorio
Il termine di recepimento è fissato al 4 gennaio 2010, data entro la quale gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure necessarie e comunicarle alla Commissione. L'applicazione è però scaglionata: dal 4 luglio 2010 per i fuochi d'artificio delle categorie 1, 2 e 3, e dal 4 luglio 2013 per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d'artificio di categoria 4 e per gli articoli pirotecnici teatrali. Le autorizzazioni nazionali antecedenti continuano a valere fino alla loro scadenza o per un massimo di dieci anni dall'entrata in vigore della direttiva, se precedente; per gli articoli pirotecnici per i veicoli la validità si estende fino alla scadenza.
Requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I
L'allegato I dettaglia i requisiti tecnici di sicurezza: i prodotti devono corrispondere alle caratteristiche dichiarate dal fabbricante, essere progettati per uno smaltimento sicuro e funzionare correttamente nelle condizioni di uso previste. Sono richieste prove in condizioni realistiche e verifiche su stabilità chimico-fisica, sensibilità alla manipolazione e al trasporto, compatibilità dei componenti, resistenza all'acqua e alle temperature, prevenzione di accensioni involontarie, adeguate istruzioni e marcature, resistenza allo stoccaggio e indicazione dei dispositivi/accessori necessari. Gli articoli non devono contenere esplosivi commerciali, salvo polvere nera o miscele ad effetto lampo, né esplosivi militari. Per i fuochi d'artificio e gli altri articoli sono fissati ulteriori requisiti, tra cui livelli sonori massimi, distanze di sicurezza, protezione contro accensioni involontarie e limitazione dei frammenti; per i dispositivi d'accensione sono previsti requisiti specifici di affidabilità, protezione elettrostatica/elettromagnetica e informazioni tecniche fornite con il prodotto.
Allegati sulle procedure di valutazione della conformità
L'allegato II disciplina i moduli B, C, D, E, G e H. In particolare, il modulo B richiede l'esame CE del tipo da parte di un organismo notificato; il modulo C impone al fabbricante di garantire la conformità alla tipologia approvata; i moduli D ed E prevedono sistemi di qualità rispettivamente per produzione e prodotto finito; il modulo G riguarda la verifica dell'esemplare unico; il modulo H prevede una garanzia totale di qualità che copre progettazione, produzione, ispezione e prova. In tutti i casi sono previsti obblighi di conservazione della documentazione per almeno 10 anni e forme di sorveglianza da parte degli organismi notificati.
Criteri per gli organismi notificati e marcatura CE
L'allegato III richiede indipendenza dal fabbricante, dal fornitore e dagli altri operatori della catena, competenza tecnica, integrità professionale, mezzi adeguati, personale qualificato e assicurazione di responsabilità civile salvo copertura statale. L'allegato IV definisce la grafica della marcatura CE, che deve rispettare le proporzioni del simbolo ufficiale.
Disposizioni principali
Obiettivi, campo di applicazione ed esclusioni
L'articolo 1 stabilisce che la direttiva mira alla libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando nel contempo un elevato livello di protezione della salute umana, della sicurezza pubblica, della tutela e incolumità dei consumatori e tenendo conto della protezione ambientale. Essa si applica agli articoli pirotecnici definiti all'articolo 2, paragrafi 1-5, ma esclude una serie di prodotti e usi specifici indicati all'articolo 1, paragrafo 4.
Definizioni chiave
L'articolo 2 definisce, tra l'altro, "articolo pirotecnico", "immissione sul mercato", "fuoco d'artificio", "articoli pirotecnici teatrali", "articoli pirotecnici per i veicoli", "fabbricante", "importatore", "distributore", "norma armonizzata" e "persona con conoscenze specialistiche". La nozione di immissione sul mercato esclude i fuochi d'artificio prodotti dal fabbricante per uso proprio e approvati dallo Stato membro sul proprio territorio.
Classificazione dei prodotti e persone con conoscenze specialistiche
L'articolo 3 impone ai fabbricanti di classificare gli articoli pirotecnici in categorie in funzione dell'uso, della finalità, del rischio potenziale e della rumorosità; gli organismi notificati confermano la classificazione. Sono previste le categorie F1-F4 per i fuochi d'artificio, T1-T2 per gli articoli teatrali e P1-P2 per gli altri articoli pirotecnici. Gli Stati membri devono informare la Commissione sulle procedure per identificare e autorizzare le persone con conoscenze specialistiche.
Obblighi di fabbricante, importatore e distributore
L'articolo 4 pone in capo ai fabbricanti l'obbligo di assicurare che gli articoli immessi sul mercato rispettino i requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I. Se il fabbricante non è stabilito nella Comunità, l'importatore deve garantire il rispetto degli obblighi del fabbricante o assumerli. I distributori devono operare con la dovuta diligenza e verificare marcature e documenti. Il fabbricante deve sottoporre il prodotto a un organismo notificato e apporre marcatura CE ed etichettatura conformemente agli articoli 11-13.
Immissione sul mercato e divieto di marcature indebite
L'articolo 5 consente l'immissione sul mercato solo di articoli conformi alla direttiva, recanti la marcatura CE e conformi agli esiti della valutazione di conformità. Gli Stati membri devono inoltre impedire che gli articoli rechino indebitamente la marcatura CE.
Libera circolazione e facoltà nazionali di restrizione
L'articolo 6 vieta agli Stati membri di ostacolare la libera circolazione degli articoli conformi, ma consente misure nazionali che vietino o limitino possesso, uso o vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli teatrali e altri articoli pirotecnici per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale. Sono disciplinate anche le esposizioni in fiere/dimostrazioni di prodotti non conformi e gli usi a fini di ricerca, sviluppo e prova.
Limiti di età e vendita a persone con conoscenze specialistiche
L'articolo 7 fissa i limiti minimi di età per la vendita ai consumatori: F1 12 anni, F2 16 anni, F3 18 anni, T1 e P1 18 anni. Gli Stati membri possono innalzare o, per persone in formazione professionale o già formate, abbassare i limiti. Fuochi d'artificio F4, articoli P2 e T2 possono essere venduti solo a persone con conoscenze specialistiche.
Norme armonizzate e presunzione di conformità
L'articolo 8 disciplina il ricorso a norme armonizzate: la Commissione può invitare gli organismi europei di normalizzazione a elaborarle o rivederle, ne pubblica i riferimenti in GUUE e gli Stati membri devono riconoscerle e adottarle. La conformità alle norme nazionali che attuano norme armonizzate pubblicate in GUUE genera presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I. È prevista una procedura di esame in comitato se le norme non soddisfano pienamente i requisiti.
Procedure di valutazione della conformità
L'articolo 9 prevede tre alternative: esame CE del tipo (modulo B) con successiva conformità al tipo (modulo C), garanzia della qualità di produzione (modulo D), garanzia della qualità del prodotto (modulo E), verifica dell'esemplare unico (modulo G) oppure garanzia totale di qualità del prodotto (modulo H) per i fuochi d'artificio di categoria 4.
Organismi notificati
L'articolo 10 disciplina la notifica degli organismi incaricati delle verifiche di conformità, la pubblicazione dell'elenco da parte della Commissione, i criteri minimi dell'allegato III, la revoca della notifica in caso di perdita dei requisiti e la validità degli attestati già rilasciati salvo rischio reale e diretto. Gli organismi devono essere adeguatamente indipendenti, competenti e assicurati.
Marcatura CE
L'articolo 11 impone l'apposizione visibile, leggibile e indelebile della marcatura CE sugli articoli o, se non possibile, sulla piastrina d'identificazione o sulla confezione; la piastrina deve essere non riutilizzabile. Sono vietati segni che possano fuorviare il significato o la forma della marcatura CE.
Etichettatura generale e scheda di sicurezza
L'articolo 12 stabilisce i requisiti di etichettatura per gli articoli diversi da quelli per i veicoli: lingua dello Stato membro di vendita al consumatore, dati del fabbricante/importatore, nome e tipo, limiti minimi di età, categoria, istruzioni per l'uso, anno di produzione per F3 e F4, eventuale distanza minima di sicurezza e quantità equivalente netta (QEN). Sono previste indicazioni specifiche per ciascuna categoria e l'uso delle informazioni sulla confezione se lo spazio è insufficiente. L'articolo 13 contiene regole particolari per gli articoli pirotecnici per i veicoli e impone la fornitura di una scheda di sicurezza agli utilizzatori professionali.
Sorveglianza del mercato, informazione rapida e clausola di salvaguardia
Gli articoli 14-16 prevedono controlli all'ingresso nella Comunità e nei luoghi di deposito e fabbricazione, sorveglianza dei prodotti immessi sul mercato, relazione annuale alla Commissione, misure cautelari in caso di rischio, informazione rapida sui prodotti che presentano gravi rischi e procedura di salvaguardia se le misure nazionali sono contestate o se il rischio deriva da carenze delle norme armonizzate. Se un articolo non conforme reca comunque marcatura CE, lo Stato membro competente deve agire contro il responsabile.
Motivazione delle misure restrittive e diritto di difesa
L'articolo 17 richiede che ogni misura che vieti, limiti o ritiri un prodotto indichi le motivazioni esatte, sia notificata senza indugio all'interessato e lo informi dei mezzi di ricorso e dei relativi termini. In via generale deve essere garantita la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della misura, salvo urgenza.
Misure di esecuzione e comitologia
L'articolo 18 attribuisce alla Commissione il potere di adottare, tramite procedura di regolamentazione con controllo, adattamenti alle raccomandazioni ONU, al progresso tecnico degli allegati II e III e alle disposizioni di etichettatura degli articoli 12 e 13. Con procedura di regolamentazione possono essere istituiti un sistema di tracciabilità con numero di registrazione e registro UE, nonché criteri comuni per la raccolta dei dati sugli incidenti.
Sanzioni nazionali e blocco delle partite non conformi
L'articolo 20 impone agli Stati membri di fissare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa nazionale di attuazione e di adottare misure per bloccare partite di articoli pirotecnici non conformi.
Recepimento, applicazione e regime transitorio
L'articolo 21 prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino le misure di recepimento entro il 4 gennaio 2010. Tali misure si applicano dal 4 luglio 2010 per i fuochi d'artificio delle categorie 1, 2 e 3 e dal 4 luglio 2013 per gli altri articoli pirotecnici, i fuochi d'artificio di categoria 4 e gli articoli pirotecnici teatrali. Le autorizzazioni nazionali anteriori restano valide fino alla scadenza o, al massimo, per dieci anni dall'entrata in vigore della direttiva; per gli articoli pirotecnici per i veicoli la validità si estende fino alla scadenza.
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