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direttiva

Direttiva 2007/32

Direttiva 2007/32/CE della Commissione, del 1 o giugno 2007 , che modifica l’allegato VI della direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e l’allegato VI della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32007L0032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva interviene sugli allegati VI delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE per rendere più chiara la procedura di verifica "CE" dei sottosistemi ferroviari. In particolare, introduce la possibilità di valutazioni preliminari e di dichiarazioni intermedie di verifica (DIV) per la fase di progettazione e/o produzione, distinguendole dalle prove del sottosistema terminato. Stabilisce inoltre regole più puntuali su attestato di verifica, documentazione tecnica, sorveglianza, deposito dei documenti, pubblicazione delle informazioni e lingua della documentazione. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 2 dicembre 2007.

Modifica degli allegati VI delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE per chiarire e rafforzare la procedura di verifica "CE" dei sottosistemi ferroviari e introdurre le dichiarazioni intermedie di verifica (DIV).

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. Incide sugli enti appaltanti, sui loro mandatari stabiliti nella Comunità, sui contraenti principali, sui fabbricanti e sugli organismi notificati coinvolti nella procedura di verifica CE dei sottosistemi; riguarda sia la fase di progettazione sia quella di produzione e le prove del sottosistema terminato. Non sono previste esclusioni espresse nel testo fornito, ma la disciplina è limitata ai profili di verifica e documentazione dei sottosistemi ferroviari disciplinati dalle due direttive originarie.

Modifica della procedura di verifica CE dei sottosistemi ferroviari

La direttiva 2007/32/CE della Commissione interviene sugli allegati VI delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE, relative rispettivamente all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e convenzionale. L’obiettivo è chiarire la procedura di verifica "CE" dei sottosistemi e introdurre uno strumento intermedio di controllo, le dichiarazioni intermedie di verifica (DIV), per rendere più precisa la ripartizione delle verifiche tra progettazione, produzione e prove finali.

Finalità e contesto

I considerando evidenziano che la nozione di "prove del sottosistema terminato" non era sufficientemente chiara: occorreva distinguere i controlli sulla conformità del sottosistema alle direttive e alle altre disposizioni applicabili, e quelli relativi alla sua effettiva messa in servizio, incluse le interfacce con gli altri sottosistemi in condizioni di esercizio. Al tempo stesso, alcune prove su componenti di interoperabilità o sottosistemi possono essere effettuate indipendentemente dall’ambiente finale di installazione; da qui la necessità di prevedere valutazioni preliminari per progettazione e/o produzione.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda la verifica dei sottosistemi dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale. Sono coinvolti:

  • l’ente appaltante e il suo mandatario stabilito nella Comunità;
  • il contraente principale o il fabbricante, nonché il loro mandatario nella Comunità;
  • l’organismo notificato incaricato della verifica;
  • l’autorità di tutela dello Stato membro in cui il sottosistema è installato e/o gestito. La modifica opera sui soli profili procedurali e documentali della verifica CE, senza alterare in questa direttiva il quadro generale di interoperabilità.

Procedura di verifica CE

L’allegato VI definisce la verifica "CE" come la procedura con cui un organismo notificato accerta e attesta che il sottosistema:

  • è conforme alle disposizioni della direttiva;
  • è conforme alle altre disposizioni regolamentari derivanti dal trattato;
  • può essere messo in servizio.

La verifica si svolge nelle seguenti tappe:

  • progettazione complessiva;
  • produzione, comprensiva dell’esecuzione dei lavori di genio civile, del montaggio dei componenti e della regolazione del tutto;
  • prove del sottosistema terminato.

Valutazioni preliminari e dichiarazioni intermedie di verifica (DIV)

Una delle innovazioni principali è la possibilità, per la fase di progettazione (incluse le prove del tipo) e per la fase di produzione, di richiedere una valutazione preliminare. La richiesta può essere presentata dal contraente principale o dal fabbricante, oppure dal loro mandatario stabilito nella Comunità.

Le valutazioni preliminari portano al rilascio di dichiarazioni intermedie di verifica (DIV) da parte dell’organismo notificato scelto dal contraente principale o dal fabbricante. Su tale base, il contraente principale o il fabbricante redige una "Dichiarazione CE di conformità intermedia del sottosistema" per le fasi corrispondenti. La direttiva consente quindi una certificazione progressiva, utile quando alcune prove sono indipendenti dal sito finale di installazione.

Attestato di verifica e dichiarazione CE di verifica

L’organismo notificato responsabile della verifica CE elabora l’attestato di verifica destinato all’ente appaltante o al suo mandatario nella Comunità. Quest’ultimo, a sua volta, redige la dichiarazione CE di verifica destinata all’autorità di tutela dello Stato membro interessato.

Nel predisporre l’attestato, l’organismo notificato:

  • valuta la progettazione e la produzione del sottosistema;
  • tiene conto, se del caso, delle DIV;
  • verifica che il sottosistema sia coperto dalle DIV di progettazione e produzione pertinenti, se tali dichiarazioni sono state richieste;
  • verifica che il sottosistema prodotto sia conforme a tutti gli aspetti coperti dalla sola DIV di progettazione, se la richiesta ha riguardato soltanto tale fase;
  • controlla che i requisiti della STI siano adeguatamente soddisfatti;
  • valuta gli elementi di progettazione e produzione non coperti dalle DIV.

Documentazione tecnica

La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione di verifica deve essere composta, a seconda del caso, da elementi quali:

  • per le infrastrutture: piani di esecuzione delle opere, verbali di collaudo dei lavori di scavo e di armatura, rapporti di prova e controllo delle parti in calcestruzzo, ecc.;
  • per gli altri sottosistemi: progettazioni di massima e di dettaglio conformi all’esecuzione, schemi degli impianti elettrici e idraulici, schemi dei circuiti di comando, descrizione dei sistemi informatici e dei sistemi automatici, istruzioni operative e di manutenzione, ecc.;
  • elenco dei componenti di interoperabilità incorporati nel sottosistema;
  • copie delle dichiarazioni CE di conformità o di idoneità all’impiego dei componenti, corredate ove necessario dalle note di calcolo e dalle copie dei verbali di prova ed esame svolti dagli organismi notificati;
  • se presenti, le DIV e le dichiarazioni CE di conformità intermedia del sottosistema, con il risultato della verifica della loro validità;
  • se presenti, l’attestazione dell’organismo notificato sulla conformità del progetto, con le relative note di calcolo, le riserve eventualmente formulate e non sciolte, nonché i rapporti di ispezione e audit svolti nell’ambito della missione.

Sorveglianza durante la realizzazione

La sorveglianza CE ha lo scopo di garantire che durante la realizzazione del sottosistema siano rispettati gli obblighi derivanti dalla documentazione tecnica. A tal fine:

  • l’organismo notificato deve avere accesso permanente ai cantieri, alle officine di fabbricazione, alle zone di deposito e, se necessario, agli impianti di prefabbricazione e di prova, nonché a tutti i luoghi utili all’esecuzione del mandato;
  • l’ente appaltante o il suo mandatario deve consegnare o far pervenire i documenti utili, in particolare i piani di esecuzione e la documentazione tecnica;
  • l’organismo notificato svolge audit periodici per verificare il rispetto della direttiva e trasmette un rapporto di audit ai responsabili dell’attuazione;
  • l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso in cantiere o nelle officine, con audit completi o parziali e relativi rapporti.

Deposito, conservazione e trasmissione della documentazione

La documentazione completa deve essere depositata presso l’ente appaltante o il suo mandatario nella Comunità a sostegno dell’attestato rilasciato dall’organismo notificato incaricato della verifica del sottosistema operativo. Essa deve essere allegata alla dichiarazione CE di verifica trasmessa all’organo di tutela dello Stato membro interessato.

Una copia deve essere conservata per tutta la durata dell’esercizio del sottosistema e inviata a qualsiasi Stato membro che la richieda.

Pubblicazione delle informazioni da parte degli organismi notificati

Ciascun organismo notificato deve pubblicare periodicamente le informazioni pertinenti relative a:

  • domande di verifica CE ricevute;
  • dichiarazioni intermedie di verifica (DIV) emesse o rifiutate;
  • attestati di verifica emessi o rifiutati.

Lingua della documentazione

La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di verifica CE devono essere redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l’ente appaltante o il suo mandatario nella Comunità, oppure in una lingua accettata da quest’ultimo. La scelta della lingua è quindi rimessa, in alternativa, all’accettazione del destinatario.

Recepimento e decorrenza

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri devono adottare entro il 2 dicembre 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione.

Quando adottano tali disposizioni, gli Stati membri devono prevedere un riferimento alla direttiva o accompagnarle con un riferimento del genere al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla loro scelta.

Indicazioni pratiche per il professionista

Per avvocati e commercialisti operanti nel settore ferroviario, il testo rileva soprattutto per la gestione documentale e contrattuale della verifica CE:

  • va verificato chi, tra ente appaltante, mandatario, contraente principale e fabbricante, sia competente a richiedere le valutazioni preliminari e a redigere le dichiarazioni intermedie;
  • occorre presidiare il coordinamento tra DIV, attestato di verifica e dichiarazione CE di verifica;
  • è essenziale assicurare la tracciabilità della documentazione tecnica, dei controlli e degli audit;
  • la disciplina impone un attento presidio del termine di recepimento nazionale, fissato al 2 dicembre 2007.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati VI delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE

Gli articoli 1 e 2 sostituiscono integralmente l’allegato VI della direttiva 96/48/CE e l’allegato VI della direttiva 2001/16/CE con il testo allegato alla direttiva 2007/32/CE. La modifica mira a chiarire la procedura di verifica "CE" e a disciplinare in modo più preciso le valutazioni preliminari e le dichiarazioni intermedie di verifica (DIV).

Chiarimento della procedura di verifica CE

L’allegato VI definisce la verifica "CE" come la procedura con cui un organismo notificato accerta e attesta che un sottosistema è conforme alle disposizioni della direttiva e alle altre disposizioni regolamentari derivanti dal trattato e può essere messo in servizio. La verifica avviene nelle fasi di progettazione complessiva, produzione e prove del sottosistema terminato.

Valutazioni preliminari e DIV

Per la fase di progettazione, incluse le prove del tipo, e per la fase di produzione, il contraente principale o il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, può richiedere una valutazione preliminare. Tali valutazioni conducono a dichiarazioni intermedie di verifica (DIV) rilasciate dall’organismo notificato scelto dal contraente principale o dal fabbricante; sulla base di esse, il contraente principale o il fabbricante redige una dichiarazione CE di conformità intermedia del sottosistema per le fasi corrispondenti.

Attestato di verifica e uso delle DIV

L’organismo notificato responsabile della verifica CE elabora l’attestato di verifica destinato all’ente appaltante o al suo mandatario, che redige la dichiarazione CE di verifica destinata all’autorità di tutela dello Stato membro in cui il sottosistema è installato e/o gestito. Nel rilasciare l’attestato, l’organismo valuta progettazione e produzione, tiene conto ove necessario delle DIV e verifica che il sottosistema sia coperto dalle DIV pertinenti, oppure che sia conforme agli aspetti coperti dalla sola DIV di progettazione, nonché che i requisiti della STI siano adeguatamente soddisfatti.

Documentazione tecnica da allegare

La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione di verifica deve includere, a seconda del caso, piani di esecuzione, verbali di collaudo, rapporti di prova, progettazioni di massima e di dettaglio, schemi elettrici e idraulici, schemi dei circuiti di comando, descrizione dei sistemi informatici e automatici, istruzioni operative e di manutenzione, elenco dei componenti di interoperabilità incorporati, copie delle dichiarazioni CE di conformità o di idoneità all’impiego, eventuali DIV e dichiarazioni CE di conformità intermedia, nonché l’attestazione dell’organismo notificato sulla conformità del progetto.

Sorveglianza durante la realizzazione

La sorveglianza CE ha lo scopo di garantire che, durante la realizzazione del sottosistema, siano rispettati gli obblighi derivanti dalla documentazione tecnica. L’organismo notificato deve avere accesso ai cantieri, alle officine, alle zone di deposito e, se necessario, agli impianti di prefabbricazione e di prova; può svolgere audit periodici e visite senza preavviso, producendo i relativi rapporti.

Deposito e conservazione della documentazione

La documentazione completa deve essere depositata presso l’ente appaltante o il suo mandatario a sostegno dell’attestato dell’organismo notificato incaricato della verifica del sottosistema operativo e allegata alla dichiarazione CE di verifica inviata all’organo di tutela dello Stato membro interessato. Una copia deve essere conservata per tutta la durata dell’esercizio del sottosistema ed essere trasmessa a qualsiasi Stato membro che ne faccia richiesta.

Pubblicazione delle informazioni

Ogni organismo notificato deve pubblicare periodicamente le informazioni pertinenti sulle domande di verifica CE ricevute, sulle dichiarazioni intermedie di verifica emesse o rifiutate e sugli attestati di verifica emessi o rifiutati.

Lingua della documentazione

La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di verifica CE devono essere redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l’ente appaltante o il suo mandatario nella Comunità, oppure in una lingua accettata da quest’ultimo.

Termine di recepimento

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 2 dicembre 2007 e informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

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