Cassazione Penale, Sentenza n. 45663/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per erronea interpretazione e applicazione della disciplina sulla prescrizione in relazione al reato di ricettazione (capo b). Il Tribunale aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato a Giuseppe Frenello Cacciapuoti ritenendo che, non essendo possibile individuare la data di acquisto/mercezione degli assegni sottratti, il dies a quo dovesse retroagire alla data del reato presupposto (furto denunciato il 13.5.2015) e che il termine prescrizionale fosse quindi già decorso. Il PM ha censurato tale valutazione, sostenendo che il reato non poteva essersi perfezionato dopo il ritiro degli assegni (marzo 2015) e che, anche senza considerare l'atto interruttivo dell'esercizio dell'azione penale, la prescrizione non sarebbe comunque maturata prima del marzo 2023.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata soltanto con riguardo al reato di cui al capo b) (ricettazione) disponendo il rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su quel capo. La Cassazione ha osservato che il termine massimo di prescrizione, alla luce del combinato disposto degli artt. 157 e 160 cod. pen., è pari a 10 anni e pertanto non poteva considerarsi decorso al momento della sentenza impugnata. La posizione dell'originario coimputato Aniello Cacciapuoti rimane definita per estinzione del reato per morte dell'imputato.
Norme richiamate
art. 23 DL 137 del 2020
Riferimento procedurale alla trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; non incide direttamente sulla sostanza del giudizio di merito ma attesta la partecipazione del pubblico ministero nel gravame
art. 157 cod. pen.
Richiamato insieme all'art. 160 per determinare il termine massimo di prescrizione applicabile al reato contestato; la Corte ha ritenuto che, applicando il combinato disposto, il termine massimo di prescrizione sia pari a 10 anni
art. 160 cod. pen.
Combinato con l'art. 157 per il calcolo del termine massimo di prescrizione in relazione alla pena edittale del reato contestato
Massime di principio
- Quando la data di consumazione di un reato non è direttamente accertabile, il tribunale deve motivare con precisione quale "dies a quo" assume (data del fatto contestato, data del reato presupposto o altra data certa) perché da essa dipende il decorso della prescrizione
- Il calcolo della prescrizione richiede l'individuazione corretta della pena edittale massima applicabile e l'applicazione combinata delle norme sul termine (es. artt. 157 e 160 c.p.) per stabilire il termine massimo; un'errata determinazione della pena massima può portare a un errore nella declaratoria di estinzione per prescrizione
- La dichiarazione di estinzione del reato per morte dell'imputato comporta l'immediata definizione della posizione dell'interessato; le questioni relative agli altri imputati restano autonome e possono essere riesaminate in sede di appello o cassazione
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione qualora ritenga che il giudice abbia erroneamente applicato le norme sulla prescrizione; la Corte di Cassazione verifica sia la corretta individuazione del dies a quo sia il corretto calcolo del termine prescrizionale
- In casi di ricettazione o reati connessi a fatti presupposti (es. furto), occorre valutare se la condotta ascritta sia autonomamente identificabile o debba far retroagire il dies a quo al reato presupposto; la scelta influisce sul decorso della prescrizione e va adeguatamente motivata
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