Cassazione Penale, Sentenza n. 29108/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava l'illegittimità dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva confermato il trattenimento di una missiva inviata da Elio Amato (provvedimento adottato ai sensi dell'art. 18-ter Ord. pen.). Il ricorrente, assistito dall'avv. Maria Teresa Antonia Pintus, deduceva violazione e/o erronea applicazione degli artt. 15, 18, 27, comma 3, Cost. e dell'art. 18-ter Ord. pen., sostenendo che mancassero elementi concreti che giustificassero un sospetto o un pericolo per l'ordine e la sicurezza dell'istituto penitenziario e censurando la motivazione del Tribunale come "incomprensibile" (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Nel motivare, la Corte ha richiamato il proprio limite di sindacato: verificare la congruità argomentativa e l'assenza di vizi logico-giuridici nel provvedimento impugnato, senza sostituirsi alle valutazioni di merito sulla affidabilità delle fonti. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse svolto un percorso argomentativo entro la fisiologica opinabilità e che il ricorrente non avesse specificamente contestato i passaggi logici. Perciò il ricorso è stato rigettato come generico. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e richiamando la giurisprudenza costituzionale (sent. n.186/2000), la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 18-ter Ord. pen.
Norma che disciplina il trattenimento della corrispondenza; nel caso è il titolo del provvedimento impugnato e la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato sufficientemente il trattenimento entro il margine di apprezzamento.
art. 18 Ord. pen.
Norma collegata alla materia della corrispondenza; evocata nel ricorso tra le censure relative alla libertà di comunicazione, ma la Corte non ha ritenuto dedotte specifiche violazioni.
art. 15 Cost.
Richiamato dal ricorrente per profili di tutela delle libertà individuali; la Corte ha ritenuto che non fossero state fornite censure puntuali tali da dimostrare violazione di principio costituzionale.
art. 18 Cost.
Riferimento costituzionale utilizzato dal ricorrente (libertà di circolazione e soggiorno), non dettagliatamente sviluppato nella impugnazione; la Corte ne ha rilevato la genericità.
art. 27, comma 3, Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al trattamento della persona detenuta; non è stata ritenuta dalla Corte una contestazione specifica e dimostrata del rispetto della normativa costituzionale.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme che definiscono i motivi di cassazione dedotti; la Corte ha ritenuto il motivo generico e privo della necessaria specificità richiesta per la valutazione di legittimità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare l'enunciazione delle censure nei limiti necessari alla motivazione; il ricorso è stato trattato nei limiti previsti ma risultato generico.
art. 616 c.p.p.
Norma che stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per imporre le spese e il versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186
Richiamata per valutare la responsabilità o la colpa nella determinazione dell'oggetto del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa ma ha comunque applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato a verificare la congruità argomentativa e l'assenza di vizi logico-giuridici: non è consentito al giudice di cassazione sostituirsi alle valutazioni di merito sulle fonti di prova.
- I ricorsi per cassazione devono contenere censure specifiche e puntuali indicate nei termini dell'art. 606 c.p.p.; deduzioni generiche o affermazioni di incomprensibilità della motivazione, senza individuare vizi concreti, determinano l'inammissibilità.
- Se si impugna il trattenimento di corrispondenza (art. 18-ter Ord. pen.), occorre dimostrare concretamente l'assenza di elementi che giustifichino il provvedimento o indicare errori logico-giuridici nel processo valutativo del giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna alle spese e versamento alla cassa delle ammende; anche in assenza di colpa grave nella determinazione del motivo, la sanzione può essere applicata.
- Per aumentare le chance di accoglimento, il ricorrente deve documentare i passaggi logici critici del provvedimento impugnato, indicare omissioni probatorie o errata applicazione di norme e fornire argomentazioni mirate al tipo di sindacato consentito in Cassazione.
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