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Ordinanza

Ordinanza n. 1505/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del Progetto Riabilitativo Individualizzato a Termine del mese di Aprile 2026, senza numero né data, del Distretto Sanitario n. 20 dell’ASL Caserta con il quale sono state eliminate le ore ambulatoriali; b) nonché degli atti preordinati, connessi e consequenziali; c) nonché per l’accertamento del diritto della minore ad avere dal Servizio Sanitario Nazionale, tramite l’ASL di Caserta, un trattamento riabilitativo ABA come previsto dalle Linee Guida 21 dell’ISS, con ore di terapia anche ambulatoriali

Giustizia amministrativa202602988

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Progetto Riabilitativo Individualizzato a Termine dell’aprile 2026, con contestata quantificazione delle ore di trattamento riabilitativo e asserita eliminazione delle ore ambulatoriali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitore della minore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il Progetto Riabilitativo Individualizzato a Termine predisposto dal Distretto Sanitario n. 20 dell’ASL Caserta, chiedendone l’annullamento previa sospensione e l’accertamento del diritto della minore a un trattamento riabilitativo ABA conforme alle Linee Guida 21 dell’Istituto Superiore di Sanità, comprensivo anche di ore di terapia ambulatoriale. In sede cautelare è stata dedotta, tra l’altro, l’illegittimità della quantificazione delle ore e il difetto di motivazione del progetto, nonché l’asserita eliminazione delle ore ambulatoriali rispetto alla precedente situazione.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente l’istanza cautelare ai soli fini del riesame. Ha escluso il fumus boni iuris con riguardo alla richiesta di ore di logopedia ambulatoriale, rilevando che, secondo la ricostruzione dell’ASL non contestata, non vi era stata alcuna eliminazione di ore ambulatoriali, poiché il precedente piano non prevedeva ore ambulatoriali nell’accezione prospettata dal ricorrente. Ha invece ritenuto fondata la censura relativa alla carenza di motivazione sulla quantificazione delle ore di trattamento. Richiamando la giurisprudenza della Sezione, ha stabilito che la valutazione deve considerare l’età della minore, le caratteristiche cliniche, il profilo di funzionamento, il contesto educativo, sanitario e domestico. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di riesaminare il provvedimento alla luce delle censure dedotte. La trattazione del merito è stata fissata al 26 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito l’adozione di una misura cautelare propulsiva consistente nel riesame del provvedimento amministrativo.

  • Linee Guida 21 dell’Istituto Superiore di Sanità

    Richiamate dalla domanda di accertamento del diritto della minore a un trattamento riabilitativo ABA, senza che l’ordinanza ne definisca ulteriormente la portata normativa.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nel provvedimento diffuso.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all’oscuramento delle generalità e delle informazioni sanitarie.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l’oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e per la conseguente prescrizione di oscuramento.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare di un progetto riabilitativo sanitario individuale, la quantificazione delle ore di trattamento deve essere adeguatamente motivata mediante considerazione dell’età dell’assistito, delle caratteristiche cliniche, del profilo di funzionamento e dei contesti educativo, sanitario e domestico.
  • Quando l’Amministrazione non motiva adeguatamente la quantificazione delle prestazioni riabilitative, il giudice amministrativo può accordare tutela cautelare propulsiva ordinando il riesame del progetto, senza sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’Amministrazione.
  • La contestazione dell’eliminazione di prestazioni ambulatoriali non è assistita da fumus boni iuris quando risulti, sulla base della ricostruzione amministrativa non contestata, che il precedente piano non prevedeva prestazioni qualificabili come ore ambulatoriali secondo l’accezione sostenuta dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

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