Cassazione Penale, Ordinanza n. 26788/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina due ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 29 ottobre 2024. Il primo ricorso, proposto da un imputato, riproponeva sostanzialmente le medesime questioni già devolute in appello in tema di responsabilità penale, senza però articolare vere censure di legittimità; si limitava a prospettare ricostruzioni alternative dei fatti. Inoltre, il ricorso introduceva per la prima volta in cassazione una questione interpretativa sul combinato disposto degli artt. 628, terzo comma, n. 1, e 112 c.p., ritenuta dalla Corte manifestamente infondata e comunque non proponibile per la prima volta in sede di legittimità, in violazione della regola della catena devolutiva. Il secondo ricorso, proposto da altro imputato, era ritenuto privo dei requisiti minimi del ricorso per cassazione, perché si limitava alla ripetizione delle doglianze già formulate in appello sulla responsabilità, senza formulare una questione di legittimità.
Norme richiamate
art. 628, terzo comma, n. 1 c.p.
È richiamato solo per la questione interpretativa sollevata per la prima volta in cassazione, ritenuta manifestamente infondata e comunque inammissibile perché nuova.
art. 112 c.p.
È evocato nel combinato disposto con l'art. 628, terzo comma, n. 1 c.p. nella censura nuova formulata in cassazione.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Viene applicato nel senso che non possono proporsi in cassazione questioni nuove, non devolute nei precedenti gradi, per violazione della catena devolutiva.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una vera questione di legittimità: non è sufficiente riproporre in modo assertivo o meramente reiterativo le doglianze già formulate in appello sulla ricostruzione del fatto o sulla responsabilità.
- Le questioni nuove, non sottoposte ai giudici di merito, non sono deducibili in cassazione quando la loro proposizione violi la catena devolutiva, salvo i casi espressamente consentiti dalla legge.
- La Corte di cassazione non può essere investita di semplici ipotesi ricostruttive alternative ai fatti accertati nei gradi di merito, se non accompagnate da specifiche censure di legittimità.
- Un ricorso che si limiti a riprodurre le doglianze dell'appello, senza confrontarsi con la sentenza impugnata e senza individuare vizi deducibili ex art. 606 c.p.p., è inammissibile.
Come è indicizzato
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