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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21128/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento per IRAP e IVA riferite a una società di persone di cui era stato socio accomandante, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva; il primo giudice aveva accolto il ricorso e compensato le spese. Il contribuente aveva quindi appellato solo la statuizione sulle spese, sostenendo che la compensazione fosse ingiusta. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello e liquidato le spese di primo e secondo grado in importi che il contribuente riteneva inferiori ai minimi dei parametri forensi applicabili e comunque privi di adeguata motivazione, anche perché difformi rispetto alla nota spese depositata. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, dell'art. 91 c.p.c. e degli artt. 4, 5 e 6 del d.m. n. 55/2014, per avere la CTR liquidato compensi inferiori ai minimi e senza considerare la nota spese; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla liquidazione inferiore ai minimi tariffari. È stata inoltre censurata la mancata pronuncia espressa sul rimborso del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi: per il giudizio di primo grado la liquidazione delle spese doveva essere effettuata secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 applicabili ratione temporis, con necessità di adeguata motivazione quando il giudice si discosti dai minimi o dagli importi indicati nella nota spese; per il giudizio di appello la liquidazione era comunque inferiore al minimo dei parametri applicabili. È stata invece dichiarata inammissibile, per difetto di interesse, la censura sul contributo unificato, perché il relativo rimborso discende automaticamente dalla soccombenza e non richiede una statuizione espressa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alle statuizioni sulle spese e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, che dovrà rideterminare le spese di merito e quelle del giudizio di legittimità applicando i criteri temporali corretti.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    richiamato come norma sulla liquidazione delle spese nel processo tributario, da applicare in coordinamento con i parametri forensi

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato quale regola di condanna alle spese secondo soccombenza

  • artt. 4, 5 e 6 d.m. 55/2014

    i compensi vanno liquidati entro i parametri previsti; lo scostamento dai minimi o la mancata applicazione dell'incremento per le cause di valore elevato richiede adeguata motivazione; la disciplina applicabile dipende dal momento di esaurimento della prestazione professionale

  • art. 2233 c.c.

    la liquidazione non può essere talmente bassa da risultare irrisoria

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come vizio denunciato per violazione di legge in tema di liquidazione delle spese

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come vizio denunciato per nullità della sentenza per difetto di motivazione

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4 d.lgs. 546/1992

    richiamato in tema di contenuto minimo della motivazione della decisione tributaria

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come parametro costituzionale della motivazione

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno del diritto di difesa

  • d.m. 147/2022, art. 6

    le modifiche al d.m. 55/2014 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore

  • d.m. 37/2018

    menzionato come modifica intermedia rilevante ai fini dell'individuazione del regime temporale dei parametri

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 6 d.m. 10 marzo 2014 n. 55

    per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 prevede di regola un incremento percentuale; la mancata applicazione dell'incremento richiede specifica motivazione

  • tabella 24 allegata al d.m. 55/2014

    indicata come parametro per le controversie di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000

Massime di principio

  • Nel processo tributario la liquidazione delle spese deve rispettare i parametri forensi applicabili ratione temporis; se il giudice si discosta dai minimi o liquida un importo inferiore a quello risultante dai parametri, deve fornire una motivazione idonea a rendere controllabile la scelta.
  • Quando la controversia ha valore superiore alla soglia prevista dal d.m. n. 55/2014, l'incremento percentuale è la regola; la scelta di non applicarlo richiede uno specifico apporto motivazionale, mentre una liquidazione inferiore ai minimi resta sindacabile per violazione di legge se non adeguatamente giustificata.
  • La prestazione professionale si considera esaurita quando si conclude l'attività riferita alla controversia per la quale si chiedono i compensi; il regime dei parametri applicabile dipende da tale momento, non dalla mera pendenza formale del processo su profili accessori come le spese.
  • La contestazione sul mancato rimborso del contributo unificato è inammissibile per difetto di interesse se la condanna al rimborso discende automaticamente dalla soccombenza e non richiede una pronuncia espressa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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