Sentenza del 09/03/2018 n. 5725 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Lombardia che aveva ritenuto legittime le comunicazioni-ingiunzioni per il recupero di agevolazioni IRPEG relative agli anni 1998 e 1999, qualificate come aiuti di Stato incompatibili con il diritto dell’Unione europea. I primi tre motivi riguardavano: la presunta carenza di giurisdizione del giudice tributario; l’asserito obbligo dell’Amministrazione di verificare e provare, caso per caso, l’effetto distorsivo della concorrenza; e la violazione del principio di non contestazione. Il quarto e il quinto motivo contestavano invece, rispettivamente, l’insufficiente motivazione sul calcolo e sulla decorrenza degli interessi e l’omessa pronuncia su una specifica censura relativa alla capitalizzazione o modalità di applicazione degli interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, affermando che la controversia ha natura tributaria, che il recupero degli aiuti incompatibili è obbligatorio e che il giudice nazionale non può rivalutare la compatibilità dell’aiuto né verificare in concreto l’assenza di distorsioni della concorrenza. L’unica eccezione rilevante è l’applicabilità della regola de minimis, che deve essere eccepita e provata dalla società destinataria dell’ingiunzione. La Corte ha invece accolto il quarto e il quinto motivo, rilevando che la C.T.R. non aveva spiegato adeguatamente il criterio utilizzato per determinare gli interessi e non aveva esaminato una specifica doglianza della contribuente. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tali profili, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.L. n. 10 del 2007, art. 1, convertito dalla L. n. 46 del 2007
Il tasso d'interesse da applicare è il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo d'imposta interessato dal recupero dell'aiuto.
La disposizione disciplina il recupero delle agevolazioni fiscali incompatibili e individua il criterio normativo per la determinazione degli interessi. Il giudice deve applicarla motivando concretamente il calcolo effettuato.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, 3 e 36
Art. 36, comma 2, n. 4: la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto.
Le controversie relative al recupero di tributi non versati per effetto di esenzioni fiscali hanno natura tributaria. La sentenza deve inoltre motivare in modo sufficiente e controllabile le ragioni della decisione.
Art. 2697 c.c.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel recupero di aiuti di Stato, l’Amministrazione deve provare l’esistenza dei presupposti oggettivi dell’agevolazione incompatibile; spetta invece alla società destinataria eccepire e provare che l’aiuto rientri nella regola de minimis.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
L’omessa decisione su una specifica censura proposta dalla parte costituisce vizio della sentenza e impone la cassazione con rinvio.
Decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE
La decisione ha qualificato come incompatibili con il diritto comunitario determinate agevolazioni fiscali fruite da società pubbliche locali e ha imposto allo Stato italiano il recupero degli aiuti.
Massime di principio
- Quando un’agevolazione fiscale è stata dichiarata incompatibile dalla Commissione europea, l’Amministrazione nazionale deve procedere al recupero e il giudice nazionale non può riesaminare autonomamente la compatibilità dell’aiuto o escludere il recupero solo perché nel caso concreto non vi sarebbe stata una distorsione della concorrenza.
- La società destinataria dell’ingiunzione deve indicare e provare l’eventuale applicabilità della regola de minimis; la mera natura pubblica, l’affidamento diretto dei servizi o l’assenza di concorrenza effettiva non bastano, di per sé, a impedire il recupero.
- L’ingiunzione deve contenere almeno gli elementi necessari a identificare il beneficiario, l’agevolazione e il suo effettivo godimento, oltre all’invito a far valere l’eventuale esenzione de minimis.
- Il calcolo degli interessi deve rispettare i criteri stabiliti dalla normativa applicabile e deve essere spiegato in modo verificabile, soprattutto quando il contribuente contesta il tasso, la decorrenza o la base di calcolo.
- Il giudice deve esaminare tutti i motivi specificamente proposti. Un rinvio generico alla normativa o a una decisione europea non sostituisce la motivazione sulle singole contestazioni.
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