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Sentenza

Sentenza del 26/11/2015 n. 9549 - Comm. Trib. Prov. Milano

IRAP - Limiti utilizzo crediti in compensazione "orizzontale" - Versamenti indebiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La compensazione è stata ritenuta non legittima. I versamenti IRAP effettuati indebitamente e non indicati in dichiarazione non possono essere autonomamente utilizzati dal contribuente per compensare debiti relativi ad altre imposte. L'unico rimedio è la presentazione di un'apposita istanza di rimborso.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di compensare crediti IRAP con debiti di natura diversa quando tali crediti derivavano da versamenti in acconto indebitamente effettuati, ma non erano stati esposti nella dichiarazione dei redditi. Secondo la decisione, l'effettiva esistenza del credito non è sufficiente: per poter essere utilizzato in compensazione orizzontale, il credito deve anche risultare formalmente evidenziato nella dichiarazione.

Norme richiamate

  • Disciplina della compensazione dei crediti tributari

    La compensazione orizzontale richiede non solo che il credito tributario sia effettivamente esistente, ma anche che sia stato correttamente indicato nella dichiarazione fiscale.

  • Disciplina del rimborso dei versamenti tributari indebiti

    Quando un versamento IRAP è indebito e il relativo credito non è stato esposto in dichiarazione, il contribuente deve richiederne il rimborso mediante apposita istanza, non potendo procedere autonomamente alla compensazione.

Massime di principio

  • Per utilizzare un credito tributario in compensazione orizzontale non basta che il credito sia sostanzialmente esistente: è necessario che risulti correttamente dichiarato e documentato.
  • I versamenti indebiti non indicati nella dichiarazione non possono normalmente essere trasformati unilateralmente in crediti da compensare con altre imposte.
  • In assenza dell'esposizione dichiarativa del credito, il rimedio ordinario è l'istanza di rimborso, nel rispetto dei termini e delle procedure applicabili.
  • Prima di effettuare una compensazione è necessario verificare sia la maturazione del credito sia gli adempimenti formali richiesti dalla normativa fiscale.

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