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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12163/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva confermato la condanna per più reati: (a) tentata truffa mediante spendita di documenti contraffatti; (b) contraffazione materiale di una carta di identità altrui (possesso di documento recante false generalita); (c) ricettazione di documenti contraffatti. I motivi di ricorso denunciavano: nullita processuale per riconoscimento di fatto diverso da quello contestato in primo grado; manifesta illogicita della motivazione su tale punto; violazione e falsa applicazione della legge penale in quanto il delitto di ricettazione non puo concorrere con la produzione materiale del documento (privilegio del produttore previsto dalla clausola "fuori dei casi di concorso nel reato" dell'art. 648 cod. pen.); carenza motivazionale per non avere la Corte di merito rilevato l'inconciliabilita delle due imputazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi terzo, quarto e quinto, relativamente all'incompatibilita giuridica tra la ricettazione del documento e la sua produzione materiale da parte dello stesso soggetto. Ha quindi annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva condannato l'imputato per la contraffazione materiale della carta di identita (capo b) per non aver commesso il fatto, e ha eliminato la corrispondente porzione di pena pari a 1 mese e 10 giorni di reclusione e 100 euro di multa (pena gia ridotta per il rito). I primi due motivi (nullita processuale e manifesta illogicita della motivazione) sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, essendo ormai risolto il profilo sostanziale. Per il resto il ricorso e stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma invocata dalla difesa per censurare la nullita della sentenza di primo grado per motivazione contrastante con la contestazione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di interesse dopo aver deciso sul profilo sostanziale.

  • artt. 521, 522 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla presunta nullita della sentenza di primo grado con diversa qualificazione del fatto; non sono stati pero' decisivi dopo la valutazione della incompatibilita sostanziale tra i reati.

  • art. 497-bis cod. pen.

    Norma relativa al possesso di documento recante false generalita; il primo giudice aveva ritenuto non integrato il reato di cui a questa norma rispetto alla specifica funzione del documento nel fatto oggetto di processo.

  • art. 648 cod. pen.

    clausola "Fuori dei casi di concorso nel reato"

    La Corte ha interpretato la clausola iniziale come privilegio del produttore: chi ha commesso (o concorso a commettere) il delitto presupposto non puo essere punito anche per la ricettazione del prodotto del proprio reato, per scelta di politica criminale volta ad evitare una doppia sanzione.

  • artt. 477 e 482 cod. pen.

    Norme richiamate dalla difesa nella censura di violazione e falsa applicazione della legge penale in rapporto alla qualificazione dei reati di falso; la Corte ha accolto il principio di incompatibilita tra produzione materiale e successiva ricettazione nel caso concreto.

  • art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.

    Norma applicata dalla Corte di Cassazione per l'eliminazione del segmento di pena calcolato in continuazione relativo al reato annullato senza rinvio.

Massime di principio

  • Quando l'imputato e autore anche della produzione materiale del bene illecito (es. fabbricazione o contraffazione) la norma sulla ricettazione (art. 648) contiene una clausola che esclude la punibilita del produttore; occorre verificare se si e in presenza del "privilegio del produttore" e in tal caso evitare la doppia sanzione.
  • Se in sentenza di merito viene ritenuto un fatto sostanzialmente diverso rispetto a quello contestato in atto di imputazione, la difesa puo invocare nullita o annullamento; tuttavia, se il giudice di legittimita risolve il profilo sostanziale a favore dell'imputato (escludendo un reato), i motivi processuali urgenti possono risultare inammissibili per difetto di interesse.
  • In caso di condanna plurima calcolata in continuazione, qualora uno dei reati venga poi annullato per non aver commesso il fatto, la Corte puo eliminare senza rinvio la porzione di pena riferibile a quel reato ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen.
  • Nella valutazione tra reati 'produttore' e reati 'derivati' (o di profitto) e necessario distinguere la qualita dell'autore: se la stessa persona ha materialmente prodotto il bene illecito, la ricettazione puo risultare incompatibile; se invece si tratta di soggetti distinti, la ricettazione resta perseguibile.
  • In fase di impugnazione conviene articolare in modo chiaro il profilo sostanziale di incompatibilita tra imputazioni e chiedere espressamente l'eliminazione della porzione di pena correlata al reato che si ritiene non fondato.

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