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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22482/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito di condanna per ricettazione è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Napoli che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. I motivi dedotti erano cinque: (1) violazione degli artt. 27 Cost., 530, comma 2, c.p.p. e 648 c.p., per asserita erronea affermazione di responsabilità in difetto di elementi qualificanti; (2) violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito fatto ricorso a presunzioni non consentite per integrare il dolo, fondando la decisione sull'assenza di spiegazioni dell'imputato sulla provenienza del bene; (3) travisamento della prova e manifesta illogicità, per valorizzazione di circostanze non risultanti dagli atti, in particolare il preteso "prezzo vile" del bene; (4) violazione dell'art. 192 c.p.p., per omessa valutazione di alternative lecite; (5) violazione degli artt. 132 e 133 c.p. sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che tutti i motivi erano non consentiti in sede di legittimità: quanto al dolo e alla provenienza illecita del bene, la Corte territoriale non si era basata sulla sola mancanza di giustificazioni dell'imputato, ma anche sull'assenza di elementi a discarico e sulla disponibilità diretta di un bene recante evidenti segni di provenienza illecita; il motivo sul prezzo vile era aspecifico perché quel dato non era stato utilizzato a fondamento del dolo; la censura sulle alternative lecite era generica; quella sulla pena era inammissibile per difetto di interesse, essendo stata applicata la pena minima edittale.

Norme richiamate

  • art. 27 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della presunzione di innocenza e del divieto di responsabilità senza prova sufficiente, ma la censura è stata ritenuta non consentita in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    invocato per sostenere l'insufficienza o contraddittorietà della prova; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito fosse sorretta da elementi probatori univoci.

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice della ricettazione oggetto dell'affermazione di responsabilità confermata in appello.

  • art. 495, comma 2, c.p.p.

    richiamato per evidenziare che l'imputato aveva introdotto facoltà difensive ma senza fornire elementi a discarico idonei a neutralizzare gli indici di illecita provenienza del bene.

  • art. 192 c.p.p.

    la Corte ha ritenuto generica la censura sulla valutazione delle prove e ha ribadito la tenuta del ragionamento probatorio fondato su elementi decisivi.

  • art. 132 c.p.

    invocato sul trattamento sanzionatorio, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse poiché la pena era stata fissata nel minimo edittale.

  • art. 133 c.p.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p. in punto di determinazione della pena; nessun vizio utile è stato ravvisato.

  • art. 616 c.p.p.

    norma implicitamente applicata per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del merito o che ripropongano in modo generico alternative ricostruttive già incompatibili con il compendio probatorio valorizzato dai giudici di merito.
  • Nel reato di ricettazione, il dolo può essere desunto da elementi sintomatici obiettivi della provenienza illecita del bene e dalla mancanza di elementi a discarico forniti dall'imputato, purché la motivazione dia conto di un quadro probatorio complessivo e non del solo silenzio difensivo.
  • Le doglianze per travisamento della prova devono essere specifiche e riferite a dati effettivamente presenti negli atti; sono inammissibili quando attribuiscono alla sentenza elementi fattuali non utilizzati o inesistenti nella motivazione.
  • La critica alla motivazione sulla prova è generica quando si limita a prospettare possibili letture alternative senza misurarsi con gli elementi decisivi posti a base della decisione.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è priva di interesse quando la pena è stata applicata nel minimo edittale, salvo specifici vizi autonomamente rilevabili.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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