Cassazione Penale, Sentenza n. 17704/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva confermato la condanna per il reato di truffa aggravata. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 322-ter c.p. in relazione alla mancata restituzione dell'assegno circolare posto in sequestro/confisca, sostenendo che l'assegno non costituiva prezzo o profitto del reato e chiedendo la sua restituzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché diretto contro una statuizione non definitiva: la Corte di appello aveva rimesso la questione dell'appartenenza dell'assegno al giudice civile, determinando una decisione interlocutoria non impugnabile. Perciò il merito della restituzione non è stato esaminato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e non è stata irrogata alcuna sanzione pecuniaria, per mancata apprezzabile negligenza.
Norme richiamate
art. 322-ter cod. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla mancata restituzione del bene; la Corte non ha deciso sulla violazione sostanziale perché la questione della proprietà dell'assegno è stata rimessa al giudice civile e il provvedimento è interlocutorio.
art. 616 cod. proc. pen.
Invocato dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 6769 del 03/12/2018; Sez. 2, n. 35665 del 16/05/2014)
Principio richiamato: il provvedimento penale che rimette le parti al giudice civile per la decisione sulla proprietà di beni sequestrati è interlocutorio e inoppugnabile in Cassazione, perché non ha contenuto decisorio definitivo.
Massime di principio
- Gli atti interlocutori del giudice penale che rinviano la questione di appartenenza di un bene al giudice civile non sono impugnabili in Cassazione: l'impugnazione va proposta solo contro statuizioni definitive.
- Se si chiede la restituzione di beni sequestrati e sussiste una controversia sulla proprietà, occorre agire o far valere la questione in sede civile; la remessione al giudice civile impedisce la discussione immediata in sede penale di merito sulla restituzione.
- Prima di proporre ricorso per cassazione verificare sempre la definitività della statuizione impugnata: l'inammissibilità per carenza di definitività può comportare condanna alle spese.
- Se si ritiene che un bene non costituisca prezzo o profitto del reato, è utile raccogliere e proporre prove sulla titolarità e, se necessario, instaurare il giudizio civile propedeutico per ottenere una decisione sulla proprietà utile alla richiesta di restituzione.
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