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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32080/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la manifesta infondatezza dei motivi e la genericità del secondo. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 15/10/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi dedotti riguardavano, in primo luogo, il diniego del riconoscimento della circostanza di lieve entità del fatto, qualificata dalla Corte come circostanza di natura pretoria; in secondo luogo, un ulteriore motivo che la Corte definisce generico e fondato su un assunto meramente ipotetico, non coerente con la motivazione della sentenza di appello. La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, evidenziando che la valutazione del trattamento sanzionatorio, del bilanciamento delle circostanze e del riconoscimento della lieve entità rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione sia non contraddittoria e non manifestamente illogica.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego del riconoscimento di una circostanza attenuante di elaborazione pretoria, quando sorretto da motivazione non contraddittoria e non manifestamente illogica, non è censurabile in sede di legittimità.
  • La valutazione del trattamento sanzionatorio e del bilanciamento delle circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo per vizi motivazionali rilevanti nei limiti del controllo di legittimità.
  • Un motivo di ricorso fondato su una ricostruzione puramente ipotetica, non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, è generico e può essere dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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