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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17061/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere per tentata rapina, basata sull'omesso avviso al difensore dell'udienza davanti al Tribunale del riesame; il ricorrente denunciava la mancata comunicazione dell'udienza al proprio difensore

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Dal verbale risulta che l'avviso era stato inviato via PEC all'indirizzo comunicato dal difensore ma il messaggio è rientrato con la dicitura "casella piena"; in applicazione dell'art. 16, comma 6, D.L. 179/2012 la notifica è stata depositata in cancelleria e ritenuta valida. La corte ha ritenuto il malfunzionamento imputabile al difensore (mancato svuotamento/limite contrattuale) e non ha accolto il motivo di ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.L. 179/2012 (art. 16, comma 6)

    art. 16, comma 6, D.L. 179/2012

    Le notificazioni a soggetti obbligati a PEC, quando non sono riuscite per cause imputabili al destinatario (es. casella piena), possono essere eseguite mediante deposito in cancelleria; tale deposito ha effetto equivalente alla notifica telematica andata a vuoto

  • D.L. 179/2012 (art. 16, comma 4)

    art. 16, comma 4, D.L. 179/2012

    Prevede l'obbligo di effettuare le notificazioni per via telematica agli indirizzi PEC risultanti da pubblici elenchi per alcune notificazioni rivolte a persone diverse dall'imputato

  • D.L. 185/2008

    Stabilisce l'obbligo, per gli iscritti agli ordini professionali (compresi gli avvocati), di dotarsi di una casella PEC e di comunicarne l'indirizzo all'ordine; le notifiche effettuate presso tale casella sono considerate regolari

  • D.L. 193/2009 (art. 4)

    Norma iniziale che ha previsto l'uso della PEC in ambito giudiziario per favorire la digitalizzazione delle notifiche

  • Codice di procedura penale

    artt. 148, comma 2 bis; 149; 150; 151, comma 2 (richiamati)

    Richiamati in relazione alle notificazioni a persona diversa dall'imputato; il richiamo serve a inquadrare le tipologie di notifiche che devono seguire la modalità telematica ove previsto

  • Codice di procedura penale (art. 616)

    Prevede la condanna alle spese processuali e, ove del caso, alla somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di spese e 3.000 euro

Massime di principio

  • La notifica via PEC inviata all'indirizzo comunicato dall'avvocato che non viene recapitata per "casella piena" può essere considerata come mancata consegna imputabile al destinatario e quindi validamente sostituita dal deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 16, comma 6, D.L. 179/2012
  • L'obbligo per gli avvocati di dotarsi e comunicare un indirizzo PEC impone loro di mantenerne il corretto funzionamento (monitoraggio, svuotamento, limiti contrattuali): la disfunzione della casella è in linea generale imputabile all'avvocato e non al mittente della notifica
  • Il semplice mancato ricevimento dell'avviso d'udienza dovuto al rimbalzo della PEC non giustifica automaticamente l'annullamento di un provvedimento: il ricorso per omessa comunicazione è debole se la notifica è stata regolarmente inviata e risultata non recapitabile per cause imputabili al difensore
  • In situazioni analoghe il rimedio è più probabile se si dimostra che la mancata ricezione non è dovuta a responsabilità del destinatario (es. errore nell'indirizzo PEC usato dall'ufficio, malfunzionamento del sistema pubblico non imputabile al difensore, inesistenza dell'obbligo di PEC per la controparte), ovvero se sussistono gravi irregolarità formali nella procedura di notifica
  • Prassi prudente per i difensori: comunicare un indirizzo PEC operativo e verificarne periodicamente la capacità, prevedere recapiti alternativi ove consentito, e conservare prove dell'effettiva operatività della casella per poter contrastare eventuali contestazioni sulla regolarità delle notifiche

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