Ordinanza n. 1944/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’a.a. 2025/2026, presso l’Università indicata in epigrafe, secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. “semestre filtro” (o “semestre aperto”), indetta giusti d.m. n. 418 del 30 maggio 2025, d.m. n. 431 del 20 giugno 2025, d.m. n. 454 del 16 luglio 2025, d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia e/o, comunque, nella parte in cui non prevede l’inclusione e l’accesso della stessa parte ricorrente alla graduatoria medesima, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; H) del decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20 novembre 2025 e del 10 dicembre 2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del d.m. n. 418 del 30 maggio 2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data; ancorchè non conoscibili; R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20 novembre 2025 che per quello del 10 dicembre 2025; ancorchè non conoscibili; S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10 dicembre 2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 21 gennaio 2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse; nonché del diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe con la nota di riscontro del 13 febbraio 2026; nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17 febbraio 2026; U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del d.lgs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999; Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale, nonchè per la declaratoria di accertamento del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 8 gennaio 2026 (evasa in misura del tutto parziale, con nota del 13 febbraio 2026 dell’Università in epigrafe, con omissione della documentazione attestante la procedura di correzione delle prove; negata dal M.U.R. con nota del 17 febbraio 2025), con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia per l’a.a. 2025/2026, graduatoria nazionale e atti della procedura del semestre filtro, inclusi gli atti di correzione e valutazione delle prove e i dinieghi parziali o totali di accesso documentale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione universitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura nazionale di accesso al secondo semestre dei corsi di Medicina e chirurgia mediante il semestre filtro, chiedendo anche l’ammissione, eventualmente in soprannumero, e l’ostensione della documentazione relativa alle proprie prove. Ha contestato, tra l’altro, il meccanismo di formazione della graduatoria introdotto o modificato dal d.m. n. 1115/2025, assumendo la violazione delle regole originarie, della par condicio, dell’imparzialità, della buona fede e del legittimo affidamento; la presenza di diverse commissioni universitarie e di possibili difformità nella correzione; l’erroneità, ambiguità o pluralità di possibili risposte nei quesiti, con conseguente richiesta di attribuzione o ricalcolo dei punteggi; la violazione dell’anonimato; l’illegittimità della mancata attribuzione o redistribuzione di posti e della determinazione del contingente; l’illegittimità della rilevazione del fabbisogno professionale e del potenziale formativo; disomogeneità nelle modalità formative e irregolarità nello svolgimento delle prove. Ha inoltre contestato il mancato o parziale accesso agli atti richiesti all’Università e al Ministero.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza dei presupposti dell’art. 55 c.p.a., ritenendo che, allo stato della sommaria delibazione, le censure non presentassero una prognosi favorevole. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole il meccanismo del d.m. n. 1115/2025, poiché esso bilancia l’esigenza di coprire i posti disponibili con la tutela dell’affidamento nelle regole originarie: i candidati che hanno conseguito la sufficienza in tutte e tre le materie senza recuperare voti restano prioritari, mentre gli altri sono ordinati per fasce in base al numero delle sufficienze e dei voti recuperati. Il sistema è stato ritenuto compatibile con la parità di trattamento, essendo tutti i candidati sottoposti alle medesime informazioni e regole. La doglianza relativa alle diverse commissioni è stata giudicata generica e irrilevante per le prove a risposta multipla; per le risposte aperte non è stata dimostrata l’esistenza di prassi difformi. Il mancato accesso agli atti non è stato considerato vizio della procedura selettiva, dovendo essere esaminato nell’ambito della disciplina dell’accesso documentale. Eventuali quesiti errati o ambigui potrebbero, al più, comportare la rivalutazione della posizione del singolo candidato, non l’annullamento dell’intera selezione né l’attribuzione di punti per risposte omesse; inoltre, la ricorrente non ha indicato quale risposta avesse fornito né dimostrato che il diverso punteggio le avrebbe consentito di rientrare nei posti disponibili. Quanto all’anonimato, il TAR ha richiamato il principio dell’Adunanza plenaria secondo cui rileva soltanto una violazione non irrilevante delle regole, escludendo allo stato la concreta possibilità di alterazione dei risultati in ragione della chiusura dei materiali alla presenza di studenti sorteggiati e della successiva rilevazione informatica da parte del CINECA. Sono state ritenute carenti d’interesse le censure sulla mancata attribuzione o redistribuzione dei posti e sulla determinazione del contingente, perché la ricorrente non occupava una posizione in graduatoria utile a beneficiarne. Le censure sulla determinazione del fabbisogno sono state ritenute inammissibili per la mancata evocazione in giudizio del Ministero della Salute. Le doglianze sulle modalità formative e sulle irregolarità delle prove sono state giudicate generiche e apodittiche. Il TAR ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, con indicazione nominativa dei controinteressati e degli ulteriori elementi prescritti. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 500 euro di spese della fase cautelare, oltre accessori, in favore del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è subordinata alla sussistenza dei relativi presupposti; nel caso concreto il TAR li ha esclusi per la mancanza di una prognosi favorevole sulle censure dedotte.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha formulato un avviso alla ricorrente circa l’inammissibilità delle censure sulla determinazione del fabbisogno per mancata evocazione del Ministero della Salute.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Le disposizioni sono state richiamate quale fondamento della notificazione per pubblici proclami e dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di un numero elevato di controinteressati.
d.lgs. n. 71/2025
È richiamato quale fonte della disciplina del semestre filtro e dei criteri per la formazione delle graduatorie nazionali.
d.m. n. 418 del 30 maggio 2025
Ha introdotto le regole originarie della procedura di accesso e il requisito della sufficienza in tutte e tre le materie quale condizione ordinaria di accesso alla graduatoria.
d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Ha modificato i criteri di formazione della graduatoria consentendo, secondo fasce e con penalizzazioni, l’ingresso anche a candidati privi della sufficienza in tutte le materie o con voti recuperati; il TAR ha ritenuto il meccanismo non manifestamente irragionevole e compatibile con affidamento e parità di trattamento.
art. 6-ter d.lgs. n. 502/1992
È richiamato in relazione alla rilevazione del fabbisogno professionale di medici e odontoiatri, rispetto alla quale il TAR ha rilevato un problema di contraddittorio.
art. 3, commi 1 e 2, l. n. 264/1999
È richiamato in relazione alla determinazione del potenziale formativo, del contingente nazionale e della compatibilità tra offerta formativa e fabbisogno professionale.
sentenza Adunanza plenaria n. 27/2013
non ogni e qualsiasi irregolarità, bensì solo “una violazione non irrilevante” delle regole sull’anonimato ha effetto viziante degli atti della procedura
La violazione delle regole sull’anonimato assume effetto invalidante soltanto quando abbia carattere non irrilevante e sia idonea a incidere concretamente sull’imparzialità della procedura.
Massime di principio
- La modifica postuma delle regole di una procedura selettiva è compatibile con i principi di buona fede, tutela dell’affidamento, par condicio e imparzialità soltanto se il nuovo meccanismo conserva una priorità effettiva per i candidati che hanno soddisfatto le condizioni originariamente previste e ordina gli altri secondo criteri proporzionati alla loro maggiore o minore prossimità a tali condizioni.
- Nella fase cautelare, un sistema di graduatoria articolato per fasce, che attribuisca una posizione migliore ai candidati con un numero maggiore di sufficienze e un numero minore di voti recuperati, può essere ritenuto non manifestamente irragionevole quando persegua il bilanciamento tra tutela dell’affidamento dei concorrenti e saturazione dei posti disponibili.
- L’eventuale erroneità o ambiguità di singoli quesiti di una procedura selettiva può giustificare, in linea di principio, la rivalutazione della posizione del singolo candidato e la rideterminazione del punteggio, ma non comporta automaticamente l’annullamento dell’intera selezione né l’attribuzione di punti per risposte omesse; il candidato deve inoltre dimostrare l’incidenza concreta dell’errore sulla propria collocazione utile.
- La violazione delle regole sull’anonimato invalida la procedura soltanto quando sia non irrilevante e concretamente idonea a compromettere l’imparzialità della selezione; la mera presenza di passaggi organizzativi affidati ai commissari non è sufficiente se il sistema prevede cautele oggettive, quali la chiusura dei plichi alla presenza di candidati sorteggiati e la rilevazione informatica precedente alla correzione.
- Le censure relative alla determinazione del fabbisogno professionale devono essere rivolte anche nei confronti dell’amministrazione competente alla relativa determinazione; la mancata evocazione di tale amministrazione determina un vizio del contraddittorio e l’inammissibilità della censura.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando l’elevato numero dei controinteressati renda sommamente difficile la notificazione ordinaria, ma deve comunque indicare nominativamente i destinatari e contenere gli elementi necessari a garantire l’effettività del contraddittorio; il mancato adempimento nei termini prescritti può comportare l’improcedibilità del ricorso.
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