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Ordinanza

Ordinanza n. 1777/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell'Esercito, prot. n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-del 16.12.2025, notificato in data 17.12.2025 con cui è stata rigettata l'istanza di assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 33, comma 5 della legge 104/1992, avanzata dal ricorrente per l'assistenza della figlia e del padre entrambi portatori di handicap in situazione di gravità e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale

Giustizia amministrativa202601893

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell'Esercito ha rigettato la richiesta di assegnazione temporanea, proposta per l'assistenza della figlia e del padre, entrambi in situazione di handicap grave. In sede cautelare ha dedotto l'illegittimità della ricognizione effettuata dall'Amministrazione, che aveva verificato esclusivamente la disponibilità, presso le sedi richieste, di posti relativi alla specifica posizione organica di "Sistemista Servizi Informatici", senza considerare la disponibilità di posizioni vacanti nel medesimo ruolo e grado. Ha inoltre rappresentato la particolare gravità delle esigenze assistenziali, con riferimento alla figlia minore sottoposta a terapia ABA.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare non disponendo direttamente l'assegnazione, ma ordinando all'Amministrazione il riesame della posizione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il Collegio ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. 66/2010, il limite delle posizioni organiche vacanti debba essere riferito al ruolo e al grado del militare, non necessariamente alla specifica posizione lavorativa o specializzazione posseduta, salvo ulteriori e motivate esigenze organizzative dell'Amministrazione. Ha inoltre ritenuto non ostativo, di per sé, il deficit di copertura del 20% della specifica posizione nel reparto di appartenenza, né quello non precisato di altre unità regionali, trattandosi di carenze non dimostrate come insuperabili alla luce degli indici elaborati dalla giurisprudenza richiamata. Le esigenze assistenziali allegate integrano il periculum in mora. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 6 maggio 2026, anche per la regolazione delle spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    ove possibile, il lavoratore di cui al comma 3 può scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede

    La disposizione, applicabile al personale militare nei limiti previsti dall'art. 981 d.lgs. 66/2010, non richiede necessariamente la disponibilità di una posizione con specializzazione identica a quella del richiedente.

  • art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. 66/2010

    Al personale militare, compatibilmente con il proprio stato, continuano ad applicarsi le seguenti norme: …. b) articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nel limite, per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione

    La vacanza rilevante deve riguardare una posizione organica del medesimo ruolo e grado, non necessariamente la stessa specifica posizione o specializzazione ricoperta nella sede di provenienza, salve ulteriori esigenze organizzative specifiche, ragionevoli e adeguatamente motivate.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata verificando la sussistenza dei presupposti per una misura interinale; il periculum in mora è stato ravvisato nelle peculiari esigenze di cura della figlia minore con handicap grave.

  • sentenza Consiglio di Stato n. 1562/2026

    La vacanza presso la sede richiesta non deve necessariamente riferirsi a una posizione lavorativa con specializzazione identica, essendo sufficiente una carenza di posizione nel medesimo ruolo e grado, salvo esigenze organizzative ulteriori, specificamente e ragionevolmente motivate.

  • sentenza Consiglio di Stato n. 961/2020

    Il deficit di copertura dell'organico non costituisce automaticamente un ostacolo insuperabile all'assegnazione, dovendo essere valutato secondo gli indici elaborati dalla giurisprudenza.

Massime di principio

  • Nella valutazione di una richiesta di assegnazione temporanea di un militare per assistenza a familiare con handicap grave, il requisito delle posizioni organiche vacanti nella sede richiesta deve essere verificato con riferimento al ruolo e al grado del richiedente, non necessariamente alla specifica posizione lavorativa o specializzazione posseduta, salvo ulteriori esigenze organizzative dell'Amministrazione, che devono essere specificamente e ragionevolmente motivate.
  • Il mero deficit di copertura della specifica posizione lavorativa nel reparto di appartenenza, o in altre unità della medesima regione, non rende automaticamente impossibile l'assegnazione temporanea: l'Amministrazione deve dimostrare che la carenza organica costituisce un impedimento effettivo e insuperabile, alla luce delle concrete esigenze organizzative.
  • In sede cautelare, peculiari esigenze di assistenza e cura connesse alla presenza di un familiare minore con handicap grave possono integrare il periculum in mora richiesto per la concessione della tutela interinale.
  • Quando il diniego di assegnazione temporanea sia fondato su una ricognizione limitata alla sola disponibilità di posti corrispondenti alla specifica specializzazione, il giudice può accogliere la domanda cautelare ai limitati fini del riesame, senza sostituirsi all'Amministrazione nella scelta organizzativa.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoEfficacia ed esecuzione del provvedimentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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