Sentenza del 27/04/2018 n. 10235 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la validità della notifica della cartella di pagamento relativa all'IVA per l'anno 2003, sostenendo che la cartella fosse stata consegnata a M.M., qualificatasi addetta alla ricezione, presso il domicilio del liquidatore e non presso la sede sociale. Deduceva inoltre l'assenza dell'indicazione del luogo della notifica e del nominativo del liquidatore, nonché l'inesistenza o nullità della notificazione. Con un ulteriore motivo contestava la tempestività del ricorso originario, assumendo che la notifica dell'atto impositivo non fosse validamente avvenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in parte carenti di autosufficienza, poiché la società non aveva trascritto integralmente la relata di notifica, e in parte nuove, poiché la questione relativa all'assenza del nominativo del liquidatore non risultava proposta nei precedenti gradi di giudizio. Nel merito, ha affermato che, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., la notifica alla persona giuridica può essere eseguita presso la sede oppure, quando ciò non sia possibile, presso il domicilio della persona fisica che la rappresenta, secondo le modalità degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. La dichiarazione del soggetto che si qualifica addetto alla ricezione è assistita da presunzione relativa, superabile con prova contraria, che nella fattispecie non è stata fornita. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in Euro 2.900,00 in favore dell'ufficio e in Euro 2.900,00 in favore della società di riscossione, oltre agli ulteriori accessori indicati in sentenza.
Norme richiamate
Art. 145 c.p.c.
La notifica alla persona fisica che rappresenta la società può avvenire presso la sede della società oppure, quando siano specificati residenza, domicilio o dimora abituale, secondo le modalità degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.
La notifica a una persona giuridica non deve necessariamente avvenire sempre presso la sede legale: se la notifica presso la sede è impossibile, può essere effettuata presso il domicilio del legale rappresentante, secondo le modalità previste per le persone fisiche.
Artt. 137 e seguenti c.p.c.
Disciplinano le modalità generali delle notificazioni degli atti giudiziari e tributari, comprese le notifiche presso la sede, il domicilio o l'abitazione del destinatario.
Artt. 138, 139 e 141 c.p.c.
Sono applicabili alla notifica dell'atto alla persona fisica che rappresenta l'ente, quando la notifica presso la sede della società non sia possibile.
Art. 140 c.p.c.
Trova applicazione quando non sia possibile eseguire la notifica nelle forme ordinarie presso la sede o presso il rappresentante, mediante deposito e ulteriori formalità previste dalla norma.
Art. 149 c.p.c.
Consente, in assenza di un espresso divieto, la notificazione tramite servizio postale anche all'amministratore o rappresentante dell'ente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Disciplina le notificazioni degli atti tributari. Se l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente si trovano fuori dal comune del domicilio fiscale, la notifica può perfezionarsi secondo le forme previste dalla norma, incluso il deposito presso l'albo comunale.
Art. 156 c.p.c.
La nullità della notificazione non può essere dichiarata quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, salvo i casi di mancanza degli elementi essenziali dell'atto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20 e 21
Regolano la proposizione del ricorso tributario e i relativi termini, decorrenti dalla valida notificazione dell'atto impugnato.
Art. 360 c.p.c., n. 3
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Per contestare in cassazione una notificazione, è necessario trascrivere integralmente la relata, indicando data e contenuto, così da consentire alla Corte di verificare concretamente il vizio denunciato.
- La notifica a una società può essere valida anche se eseguita presso il domicilio del legale rappresentante, quando il tentativo presso la sede sociale sia risultato infruttuoso e il domicilio del rappresentante sia identificabile.
- La persona che riceve l'atto e si qualifica come addetta alla ricezione è normalmente considerata legittimata in base a una presunzione relativa; chi contesta la notifica deve fornire una prova concreta contraria.
- Le questioni che comportano nuovi accertamenti di fatto non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; devono essere state tempestivamente dedotte nei precedenti gradi e adeguatamente documentate.
- Un vizio formale della notifica non comporta automaticamente l'inesistenza dell'atto: occorre distinguere tra inesistenza, nullità e irregolarità, verificando se la notifica abbia comunque raggiunto lo scopo di portare l'atto a conoscenza del destinatario.
- Quando la notifica risulta formalmente regolare e la parte non dimostra l'estraneità del ricevente o l'inesistenza del collegamento con il destinatario, è probabile che la contestazione venga respinta e che le spese siano poste a carico del ricorrente.
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