Cassazione Civile, Ordinanza n. 14746/2025 del 01/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva ottenuto in primo grado l’annullamento di numerose cartelle di pagamento e di alcuni avvisi di addebito; la decisione era stata confermata in appello dalla commissione tributaria regionale. La CTR aveva ritenuto, da un lato, non provata dall’agente della riscossione la notifica di atti prodromici, perché il contribuente aveva disconosciuto le copie delle relate/cartoline senza che fossero prodotti gli originali; dall’altro, aveva reputato invalidi gli atti per carenza di indicazione della natura dei crediti, dei termini e dell’autorità competente, e aveva dichiarato inammissibile per tardività il difetto di giurisdizione relativo ad alcune posizioni. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sulla prova documentale e sul disconoscimento delle copie, sostenendo che il disconoscimento era generico e quindi inefficace; (2) violazione della disciplina sull’atto amministrativo e sul contenuto dell’atto impugnabile, assumendo che la mancata indicazione del giudice competente e dei termini non determina nullità dell’intimazione; (3) violazione dell’art. 21-octies L. 241/1990, perché atti vincolati non sarebbero annullabili per meri vizi formali. La Corte ha inoltre rilevato, d’ufficio, il difetto di giurisdizione per due cartelle riferite a crediti non tributari (radiodiffusione).
La decisione
La Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione limitatamente a due cartelle inerenti a crediti non tributari. Nel resto ha accolto il ricorso dell’agente della riscossione: ha affermato che il disconoscimento delle copie documentali era inefficace perché generico e privo di specifica indicazione delle difformità dagli originali, e ha ritenuto erronea la decisione della CTR che aveva considerato invalide le intimazioni per l’omessa indicazione della natura del credito, del termine e del giudice competente. Secondo la Corte, tale omissione non invalida l’atto, ma può rilevare solo sul piano processuale come scusabilità dell’errore e possibile rimessione in termini. Poiché la CTR non aveva esaminato gli ulteriori motivi di merito proposti dal contribuente, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 37 c.p.c.
Il difetto di giurisdizione può essere dichiarato anche in cassazione, se la questione è stata tempestivamente sollevata in appello da almeno una parte, impedendo il giudicato sul punto.
art. 26 d.P.R. 600/1973
Richiamato come norma sulla prova e notificazione degli atti, nel contesto della contestazione delle copie prodotte dall’agente della riscossione.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione all’onere probatorio sulla notificazione degli atti.
art. 2712 c.c.
Richiamato in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche/fotografiche.
art. 2719 c.c.
Richiamato in tema di contestazione della conformità delle copie all’originale.
artt. 214 e 215 c.p.c.
Richiamati in relazione al disconoscimento di scritture e documenti prodotti in copia.
art. 7 L. 212/2000
L’omessa indicazione di termini e giudice competente non determina nullità dell’atto; può incidere solo sulla scusabilità dell’errore del destinatario.
art. 19 d.lgs. 546/1992
Richiamato dalla CTR per ritenere carente la motivazione degli atti impugnati, ma la Corte esclude che l’omissione indicata comporti invalidità automatica.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 21-octies L. 241/1990
Gli atti vincolati non sono annullabili per vizi formali privi di incidenza sul contenuto dispositivo; la Corte lo richiama per censurare la CTR.
art. 3, quarto comma, L. 241/1990
La mancata indicazione del termine di impugnazione e dell’organo competente non inficia la validità dell’atto, ma può solo rilevare ai fini della rimessione in termini.
Massime di principio
- Il disconoscimento della conformità di una copia all’originale è inefficace se formulato in modo generico o con clausole di stile: occorre indicare specificamente il documento contestato e le difformità rispetto all’originale.
- Quando la contestazione della copia è inefficace, il giudice può valorizzare la documentazione prodotta in copia senza imporre necessariamente la produzione dell’originale.
- La mancata indicazione, in un atto impositivo o di riscossione, del termine di ricorso e dell’autorità giudiziaria competente non comporta di per sé nullità o invalidità dell’atto; al più può scusare l’errore del destinatario e giustificare una rimessione in termini.
- L’omissione di indicazioni informative nell’atto non preclude la possibilità di contestare nel merito la pretesa sottostante e i vizi dell’atto presupposto.
- In presenza di più censure del contribuente sul merito della pretesa, il giudice di merito non può arrestarsi al solo profilo formale della notifica o dell’informazione sull’impugnazione, ma deve esaminare anche gli ulteriori motivi dedotti.
- Il difetto di giurisdizione può essere rilevato anche in cassazione per alcune domande o posizioni, se la questione è stata tempestivamente introdotta in appello e non si è formato il giudicato sul punto.
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