Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 17113/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dal ricorrente contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il soggetto interessato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Dal testo non emerge il contenuto sostanziale del provvedimento di sorveglianza né il merito delle censure, perché la Corte si è fermata al profilo processuale di ammissibilità. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile poiché, per effetto della legge n. 103 del 2017, l'imputato e quindi anche il condannato non possono proporre personalmente ricorso per cassazione: l'atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte richiama inoltre la giurisprudenza di legittimità che esclude rilievo alla mera autenticazione della firma o alla sottoscrizione "per accettazione" del mandato o della delega al deposito, poiché non attribuiscono al difensore la titolarità dell'atto impugnatorio.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Dopo la riforma richiamata dalla Corte, esclude la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere in ogni caso sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna alle spese e, in assenza di elementi contrari, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha introdotto la regola per cui il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato/condannato ed ha previsto la sanzione di inammissibilità per il ricorso non sottoscritto da difensore abilitato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, nei provvedimenti successivi al 3 agosto 2017, non può essere validamente proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La sottoscrizione o autenticazione dell'atto da parte di un difensore, se non vale a radicare in capo a quest'ultimo la titolarità dell'impugnazione, non sana il difetto di sottoscrizione richiesto dalla legge.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da una causa imputabile al ricorrente e non emergono elementi per escluderne la colpa, la Corte applica la conseguenza economica prevista dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.