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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09528/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un contratto d'opera professionale con cui un ingegnere avrebbe assunto l'incarico di istruire una pratica di condono edilizio nell'interesse della committente, per ottenere la sanatoria di un cambio di destinazione d'uso e di un soppalco realizzato nell'immobile di sua proprietà. La committente ha agito per far accertare la responsabilità professionale del tecnico e ottenere la condanna generica al risarcimento dei danni, sostenendo che il professionista avesse omesso o svolto in modo inesatto l'attività dovuta, in particolare nella presentazione della domanda di condono. La Corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda ritenendo non dimostrati: il corretto conferimento dell'incarico nei termini allegati, l'effettivo inadempimento del professionista e, soprattutto, il nesso causale tra l'eventuale inadempimento e il danno, poiché non risultava provato che, con esatto adempimento, la sanatoria sarebbe stata conseguita con ragionevole certezza. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: motivazione apparente e nullità della sentenza; omesso esame di fatti decisivi; contrasto irriducibile tra affermazioni della sentenza; omessa pronuncia su richiesta istruttoria; violazione di legge e degli artt. 1218 e 2697 c.c.; errata esclusione del nesso causale; errato vaglio di lesività rispetto a un danno diverso; illogicità sulla tardività della documentazione prodotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano, in sostanza, a una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie; ha escluso la nullità per motivazione apparente, osservando che il giudice di merito aveva esposto una motivazione logicamente adeguata; ha dichiarato inammissibili i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme in fatto; ha ritenuto infondati i motivi che denunciavano contraddizioni o omissioni di pronuncia, spiegando che la sentenza d'appello non aveva affermato che il professionista avesse personalmente depositato la domanda, ma solo che aveva rassicurato la cliente sull'avvenuto deposito, senza che ciò valesse come prova del fatto; ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui non era stata fornita prova certa che, anche con esatto adempimento, la sanatoria sarebbe stata ottenuta. Sono state poste le spese a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c., n. 4

    La censura di nullità per motivazione apparente è esclusa quando la sentenza contenga un ragionamento comprensibile e logicamente adeguato, anche se sintetico.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se espone gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione senza dover confutare espressamente ogni singola allegazione o prova.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Il motivo è utilizzabile per nullità processuali o della sentenza, non per ottenere una rivalutazione del merito delle prove.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in presenza di doppia conforme in fatto, salvo le ipotesi consentite dalla legge.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia decisione conforme sulle questioni di fatto, il ricorso per cassazione non può essere proposto per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice decide sul punto controverso; la mancata ammissione di prove non si confonde con l'omessa pronuncia su domande o eccezioni.

  • art. 113 c.p.c.

    La doglianza non può essere usata per contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La valutazione delle prove appartiene al giudice di merito, salvo specifiche violazioni dei limiti legali.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice di merito può scegliere le prove ritenute più attendibili e concludenti, purché il ragionamento sia logico e non arbitrario.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità contrattuale richiede la prova dell'inadempimento e del danno, oltre al nesso causale tra i due.

  • art. 2697 c.c.

    Chi agisce per il risarcimento deve provare il fatto costitutivo della pretesa, inclusa la causalità tra l'inadempimento e il pregiudizio.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 32 L. n. 326/2003

    Richiamato dalla ricorrente come base normativa del condono edilizio, ma la Corte ha ritenuto assorbente la mancanza di prova certa sulla conseguibilità della sanatoria.

  • art. 7 L. Regione Lazio n. 12/2004

    Richiamato in relazione alla disciplina regionale del condono, senza incidere sulla ratio decisoria, centrata sulla prova del nesso causale e della certezza del risultato utile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di responsabilità professionale, il danneggiato deve provare non solo l'inadempimento del professionista, ma anche che, con l'esatto adempimento, avrebbe conseguito con ragionevole certezza il risultato utile perseguito; in difetto, manca il nesso causale risarcibile.
  • La motivazione non è apparente se il giudice di merito espone, in modo sintetico ma logicamente coerente, le ragioni della decisione e sceglie le prove ritenute più convincenti, potendo ritenersi implicitamente disattese le tesi incompatibili con la soluzione adottata.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare in deduzione di violazione di legge una censura che mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove.
  • Quando vi è doppia conforme in fatto, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.; il ricorrente non può usare tale mezzo per criticare accertamenti fattuali già concordemente compiuti dai giudici di merito.
  • La mancata ammissione di prove istruttorie è censurabile solo se il ricorrente dimostra la decisività del mezzo, cioè che la prova avrebbe condotto con certezza a una decisione diversa, non bastando una mera rilevanza probabile.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice abbia comunque rigettato la pretesa o affrontato il punto sostanziale controverso; la doglianza non può essere fondata sulla mera insoddisfazione per l'esito della valutazione probatoria.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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