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Sentenza

Sentenza del 01/12/2022 n. 35436 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2007 su terreni (circa 92 ettari) che il PRG comunale aveva destinato da agricola a CE4 per realizzare alloggi temporanei per militari americani. In primo grado l'atto impositivo era stato parzialmente accolto; in secondo grado la Commissione tributaria regionale di Sicilia ha rigettato l'appello principale del Comune e accolto, in via incidentale, l'appello della S. Srl, disapplicando la Delib. G.C. n.206/2009 sulla quale l'accertamento si fondava per ragioni quali: condizione risolutiva che rendeva di fatto non edificabili i terreni, destinazione vincolata esclusivamente agli alloggi per militari (non destinabili al libero mercato), possibile decadenza della destinazione edificabile dopo dieci anni e carenza di motivazione dell'atto impositivo quanto alla determinazione del valore per particella. Il Comune ricorre in Cassazione con sei motivi (vizi di motivazione, incompetenza del giudice a decidere oltre le domande, errata qualificazione giuridica dell'effetto della variante al PRG e soprattutto violazione delle regole di determinazione del valore imponibile - D.Lgs. n.504/1992 art.5 comma 5 - e dell'uso delle delibere ex art.59 D.Lgs. n.446/1997).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i primi tre motivi del Comune, ma ha accolto il quarto, il quinto e il sesto motivo: ha ritenuto che la CTR abbia impropriamente fatto riferimento alla disapplicazione dell'atto amministrativo invece di verificare la corrispondenza e l'affidabilita' della valutazione economica operata dall'Ente rispetto ai criteri tassativi del D.Lgs. n.504/1992 art.5 comma 5 (zone, indice edificabilita', destinazione d'uso, oneri di urbanizzazione, prezzi medi di mercato, attualita' della potenzialita' edificatoria). Ha inoltre ricordato che le delibere comunali ex art.59 D.Lgs.446/1997 costituiscono presunzioni/prove di valore utilizzabili ma non vincolanti e che l'atto impositivo soddisfa l'obbligo di motivazione quando il contribuente puo' conoscere gli elementi essenziali della pretesa. Per tali ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte territoriale di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi esposti. Decisione in camera di consiglio il 3 novembre 2022; depositata 1 dicembre 2022.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2 comma 1 lettera b)

    L'edificabilità ai fini fiscali si desume dalla qualificazione attribuita nel PRG adottato dal Comune; la corte ricorda che l'interpretazione autentica fornita da successivi interventi normativi conferma che la destinazione PRG rende l'area potenzialmente edificabile ai fini dell'imposizione.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5 comma 5

    Per la determinazione del valore venale delle aree edificabili occorre rispettare criteri tassativi (zona territoriale, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri di urbanizzazione, prezzi medi di mercato); il giudice deve verificare la corrispondenza della stima ai parametri e tenere conto dell'attualità della potenzialità edificatoria e degli oneri.

  • D.Lgs. 31 marzo 1997, n. 446, art. 59

    Le delibere comunali che predeterminano valori venali per zone omogenee hanno funzione probatoria e costituiscono presunzioni utilizzabili dal giudice; sono strumenti non vincolanti e possono essere usate anche con riferimento ad annualità anteriori, fermo restando che informazioni specifiche possono contraddirle.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7 comma 5

    Il giudice tributario ha il potere-dovere di disapplicare atti amministrativi che siano presupposto dell'imposizione anche d'ufficio, purché gli atti abbiano rilevanza incidentale alla decisione e non sussista giudicato amministrativo che ne affermi la legittimità.

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223 art. 36 comma 2 (conv. L. 4 agosto 2006, n. 248)

    Interventi normativi che forniscono interpretazione della disciplina ICI/IMU in relazione all'individuazione dell'edificabilità e della determinazione della base imponibile; richiamati per affermare che la qualificazione PRG ha efficacia ai fini dell'imposizione.

  • D.L. 30 settembre 2005, n. 203 art. 11 quaterdecies comma 16 (conv. L. 2 dicembre 2005, n. 248)

    Norma interpretativa che contribuisce alla conclusione per cui l'edificabilità desunta dal PRG adottato rileva ai fini tributari indipendentemente dall'approvazione regionale e dall'attuazione del piano attuativo.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Richiamata in relazione agli obblighi motivazionali e al regime probatorio del contenzioso tributario: l'atto impositivo deve indicare i fatti astrattamente giustificativi della pretesa e consentire al contribuente di contestare l'accertamento; spetta poi all'Ufficio provare in giudizio la sussistenza concreta dei presupposti.

  • Codice di procedura civile, art. 112 e art. 161 (richiamati nel ricorso)

    Richiami procedurali utilizzati dalle parti per censurare la presunta pronuncia oltre i limiti delle domande e i temi svolti; la Corte ha però ritenuto che il giudice di merito abbia deciso su qualificazione giuridica compatibile con le domande e motivi di impugnazione del contribuente.

  • Codice di procedura civile, art. 360 (norma sulla cassazione)

    Fondamento formale dei motivi di ricorso in Cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge, ecc.)

Massime di principio

  • La qualificazione di area come edificabile ai fini dell'imposizione deriva dalla destinazione attribuita nel PRG adottato dal Comune anche prima dell'approvazione regionale o dell'adozione del piano attuativo; tuttavia la base imponibile deve essere determinata secondo i criteri tassativi di legge (art.5 comma 5 D.Lgs. n.504/1992).
  • Le delibere comunali ex art.59 D.Lgs.446/1997 costituiscono presunzioni o parametri probatori utili ma non vincolanti: possono essere usate per la quantificazione del valore, purché il giudice verifichi l'attendibilità e la corrispondenza ai parametri normativi e alle condizioni di mercato.
  • Il giudice tributario non deve automaticamente disapplicare l'atto amministrativo che ha rilevanza per l'imposizione: piuttosto deve verificare la correttezza e la congruità della valutazione economica alla luce dei criteri di legge; la disapplicazione d'ufficio è ammessa ma entro i limiti della rilevanza per la decisione e dell'eventuale giudicato amministrativo.
  • L'atto di accertamento soddisfa l'obbligo motivazionale se consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa (soggetto, oggetto, quantificazione) e di contestarla; in sede contenziosa incombe poi all'Ufficio l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa.
  • In caso di valori predeterminati aggregatamente per un'area, il giudice deve comunque valutare se la stima complessiva tenga conto dei differenti livelli di edificabilità delle parti e degli oneri di urbanizzazione; la stima può usare indici medi purché la motivazione renda plausibile il criterio adottato.
  • Se la destinazione urbanistica è condizionata a fatti futuri o accordi (es. intese con soggetti terzi) o è soggetta a decadenze temporali, tali circostanze devono essere valutate nel giudizio per determinare l'effettiva attualità della potenzialità edificatoria e il relativo impatto sul valore venale.

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