Ordinanza n. 3070/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza semplificata del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso del militare contro il proscioglimento dalla ferma per inidoneità psico-fisica
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero della difesa ha appellato la sentenza del TAR Lazio favorevole al militare e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua esecutività. L’appello censura la decisione di primo grado alla luce della disciplina del codice dell’ordinamento militare e dei principi elaborati in materia di accertamento dei requisiti psico-fisici per il servizio militare incondizionato. Il Ministero sostiene, in particolare, che tali accertamenti spettano esclusivamente agli organi sanitari militari, che le relative valutazioni costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e che non possono essere sostituite o rivalutate dal giudice amministrativo, salvo manifesta illogicità, travisamento o abnormità. Sono inoltre rilevanti il principio tempus regit actum, l’irrilevanza dei mutamenti delle condizioni psico-fisiche successivi al provvedimento impugnato e l’inidoneità, di per sé, delle valutazioni sanitarie di parte a superare i giudizi degli organismi militari. Nel caso concreto, il Collegio medico legale del Ministero, all’esito della verificazione, aveva accertato l’inidoneità dell’interessato al momento del proscioglimento dalla ferma.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare del Ministero, ravvisando entrambi i presupposti dell’art. 98 c.p.a.: il fumus boni iuris, poiché tutte le censure d’appello risultano suscettibili di favorevole esame in ragione della disciplina e dei principi del settore, e il periculum in mora, poiché il bilanciamento degli interessi favorisce l’interesse pubblico a evitare la riassunzione in servizio del militare qualora essa fosse successivamente caducata all’esito del giudizio di merito. Il Collegio ha valorizzato l’accertamento del Collegio medico legale ministeriale, che aveva constatato l’inidoneità psico-fisica dell’interessato al momento del proscioglimento. Per l’effetto, è stata sospesa l’esecutività della sentenza impugnata. La trattazione del merito è stata fissata al 9 febbraio 2027; le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
fumus boni iuris e periculum in mora
Consente la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata quando ricorrono concorrenti esigenze cautelari, ravvisate nel caso concreto nella plausibilità delle censure d’appello e nel rischio connesso alla riassunzione in servizio.
artt. 956 e 957 c.m.
Costituiscono, secondo l’ordinanza, parte della disciplina del micro-ordinamento di settore applicabile agli accertamenti dei requisiti psico-fisici e al servizio militare incondizionato.
art. 134 c.p.a.
Individua le ipotesi tassative della giurisdizione amministrativa di merito; al di fuori di esse il giudice non può sostituirsi agli organi sanitari militari né rivalutare nel merito il quadro clinico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto dall’ordinanza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In materia di accertamento dei requisiti psico-fisici per il servizio militare incondizionato, la valutazione è riservata agli organi sanitari militari e costituisce esercizio di discrezionalità tecnica; il giudice amministrativo può sindacarla soltanto per manifesta illogicità, travisamento o abnormità, senza sostituire la propria valutazione clinica a quella delle commissioni mediche.
- Il giudice amministrativo non può rivalutare nel merito il quadro clinico accertato dagli organi sanitari militari, salvo che emergano vizi qualificati della valutazione tecnica; è sufficiente che il giudizio della commissione sia motivato sulla base di criteri tecnico-scientifici attendibili.
- Ai fini della legittimità del provvedimento di esclusione o proscioglimento per inidoneità psico-fisica, rileva la situazione esistente al momento dell’adozione dell’atto secondo il principio tempus regit actum; i mutamenti successivi delle condizioni dell’interessato non incidono sulla legittimità originaria del provvedimento.
- Le valutazioni sanitarie prodotte dalla parte non sono, di per sé, idonee a prevalere sui giudizi tecnici degli organismi sanitari militari, salva la dimostrazione di specifici vizi di manifesta illogicità, travisamento o abnormità.
- In sede cautelare d’appello, l’interesse pubblico a evitare la riassunzione in servizio quando essa potrebbe essere successivamente caducata può prevalere sull’interesse individuale all’esecuzione della sentenza favorevole, ove siano ravvisabili sia la plausibilità delle censure sia il pericolo di conseguenze difficilmente reversibili.
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