Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34300/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 2 luglio 2025 sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente esaminato e valutato le produzioni difensive svolte dalla difesa, con conseguente motivazione contraddittoria e manifestamente illogica.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: l'ordinanza era depositata e notificata l'11 agosto 2025 mentre il ricorso è stato depositato il 10 settembre 2025, oltre il termine decennale di 10 giorni previsto dall'art. 311, comma 1, c.p.p. La Corte ha escluso l'applicazione della sospensione dei termini processuali feriali (legge n.742/1969), ritenendola non operante nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, e ha richiamato la consolidata giurisprudenza in materia. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile per decadenza dalla facoltà di impugnazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), con invio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 311, comma 1, codice di procedura penale

    termine di 10 giorni per l'impugnazione davanti alla Corte di cassazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 309 o 310 c.p.p.

    Stabilisce il termine breve (10 giorni) per proporre ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari; nel caso concreto è stato applicato per dichiarare il ricorso tardivo.

  • artt. 309 e 310 codice di procedura penale

    riferimento ai provvedimenti emessi ai sensi di tali articoli

    Riguardano l'adozione e il deposito dei provvedimenti cautelari: il termine per impugnare decorre dalla comunicazione o notifica dell'avviso di deposito.

  • legge n. 742 del 1969, art. 2 (sospensione feriale dei termini processuali)

    sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; testo modificato dalla disciplina introdotta dal dl 132/2014 conv. l.162/2014

    La sospensione feriale non si applica ai procedimenti per reati di criminalità organizzata; pertanto il termine per proporre il ricorso non è stato sospeso per il periodo agosto 2025.

  • art. 240-bis disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato nel contesto delle modifiche che incidono sulla sospensione feriale

    Norma di coordinamento applicata per escludere la sospensione feriale nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.

  • art. 416 codice penale

    associazione per delinquere

    La presenza di una contestazione di partecipazione ad un'associazione per delinquere (collegata a reati in materia di stupefacenti, art. 74 dPR 309/1990) ha fatto rientrare il procedimento nell'ambito della 'criminalità organizzata' e quindi escluso la sospensione feriale.

  • art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990

    delitti in materia di stupefacenti

    La contestazione di delitti previsti da tale norma, in combinato con l'accusa di associazione per delinquere, ha qualificato il procedimento come attinente alla criminalità organizzata ai fini della non applicazione della sospensione feriale.

  • art. 616 codice di procedura penale

    previsione della sanzione pecuniaria per impugnazioni inammissibili

    Fondamento della condanna del ricorrente al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per il ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    adempimenti di comunicazione a carico della cancelleria

    Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti post-sentenza da eseguire presso la cancelleria.

  • giurisprudenza della Corte di cassazione

    es. Sezioni Unite penali, 11 maggio 2005, n. 17706; Cass. Sez. II, 21 feb. 2020, n. 6996; Cass. Sez. II, 16 feb. 2016, n. 6321; Cass. Sez. III, 14 set. 2015, n. 36927

    Giurisprudenza consolidata che esclude l'applicazione della sospensione feriale nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, estendendo la nozione di 'criminalità organizzata' anche ad associazioni ex art. 416 c.p. finalizzate a vari reati.

Massime di principio

  • I termini per impugnare i provvedimenti cautelari sono molto brevi (10 giorni) e decorrono dalla comunicazione o notifica dell'avviso di deposito: è essenziale verificare e documentare la data di notifica.
  • La sospensione feriale dei termini processuali (agosto) non si applica nei procedimenti per reati di criminalità organizzata o per associazioni di tipo organizzato; se la contestazione comprende art. 416 c.p. o analoghe fattispecie, non si può contare sulla sospensione dei termini estivi.
  • Errori o carenze nella motivazione del provvedimento (ad es. mancata valutazione di produzioni difensive) possono essere censurati in cassazione, ma tali censure restano inefficaci se il ricorso è tardivo e quindi inammissibile.
  • Prima di rinunciare a impugnare o di affidarsi a sospensioni normative, il difensore deve controllare la natura delle imputazioni (se configurano 'criminalità organizzata') e calcolare con precisione i termini processuali; in caso di dubbio, è opportuno proporre tempestivamente impugnazione per non perdere la facoltà.
  • Quando si prospetta l'applicazione di sanzioni pecuniarie per impugnazioni infondate o tardive (art. 616 c.p.p.), valutare il rapporto costi/benefici dell'impugnazione e, se possibile, cercare rimedi alternativi (istanze ricostruttive, rimedi cautelari immediati) nelle sedi competenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.