Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1672/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600814

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso difensivo agli atti relativi a due interpellanze nazionali per trasferimenti del personale dell'Arma dei Carabinieri

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare partecipante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, escluso da due interpellanze nazionali per la copertura di esigenze di organico presso articolazioni territoriali dell'Arma, aveva presentato istanza di accesso difensivo alla documentazione relativa alla gestione delle procedure, ai criteri e parametri utilizzati, ai provvedimenti di trasferimento dei selezionati e alle relative posizioni. L'amministrazione aveva trasmesso parte degli atti e negato l'ostensione per il resto, ritenendo insussistente un interesse concreto e attuale e richiamando l'art. 1050, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 90/2010, nonché la riservatezza delle posizioni dei terzi. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e motivazione, violazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 24 Cost. e degli artt. 1049 e 1050 del d.P.R. n. 90/2010, oltre all'omessa individuazione di modalità alternative, come l'oscuramento dei dati non pertinenti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto inconferente il richiamo all'art. 1050 del d.P.R. n. 90/2010, poiché la disposizione riguarda procedure ancora in corso, mentre le procedure di trasferimento erano concluse con l'esclusione definitiva del ricorrente. Ha riconosciuto l'interesse concreto e attuale all'accesso, poiché il ricorrente aveva partecipato a specifiche procedure, ne era stato escluso e intendeva verificare l'imparzialità e l'omogeneità dell'applicazione dei criteri di selezione, anche in relazione ai soggetti preferiti e ai parametri utilizzati, quali anzianità e note caratteristiche. L'interesse è stato qualificato come difensivo e non diretto a un controllo generalizzato dell'attività amministrativa. Il TAR ha inoltre rilevato che l'amministrazione avrebbe dovuto coinvolgere i controinteressati ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006 e valutare eventuali modalità proporzionate di oscuramento dei dati, senza poter opporre in via astratta la riservatezza. Ha ordinato l'accesso alla documentazione relativa alla gestione delle procedure e ai soggetti selezionati, previa instaurazione del contraddittorio con i controinteressati e valutazione delle eventuali opposizioni, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Le spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, lettera b), l. 241/1990

    L'accesso presuppone un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata; tale requisito sussiste per il partecipante escluso che chieda di verificare la correttezza della procedura che lo ha riguardato.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    L'accesso difensivo deve essere consentito quando la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici e prevale tendenzialmente sulle ragioni di riservatezza dei soggetti coinvolti nel medesimo procedimento, salva la gestione proporzionata dei dati.

  • art. 25, comma 3, l. 241/1990

    Il diniego di accesso deve essere motivato; non è sufficiente un richiamo astratto a una causa di esclusione o alla riservatezza dei terzi.

  • art. 3, d.P.R. 184/2006

    Quando la richiesta di accesso può incidere su dati o interessi di terzi, l'amministrazione deve coinvolgere i controinteressati prima di decidere sull'istanza e considerare le eventuali opposizioni.

  • art. 1050, comma 1, lettera e), d.P.R. 90/2010

    attività e documentazione di carattere interno, anche se contenuta nei fascicoli personali, quali relazioni o rapporti di commissioni, uffici o funzionari sulle procedure da adottare e contenente giudizi di fattibilità e opportunità di provvedimenti: fino alla adozione del provvedimento, 50 anni per le informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi

    La disposizione è stata ritenuta inconferente rispetto a procedure già concluse, non potendo essere utilizzata per escludere in astratto l'accesso agli atti di procedure di trasferimento definitivamente definite.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa sostiene l'accesso alla documentazione necessaria per verificare la legittimità della procedura amministrativa che ha inciso sulla posizione dell'istante.

Massime di principio

  • Il partecipante escluso da una procedura amministrativa conclusa possiede un interesse concreto, diretto e attuale all'accesso agli atti relativi alla gestione della procedura e alle posizioni dei soggetti selezionati, quando la conoscenza sia funzionale a verificare l'imparzialità dell'esclusione e a tutelare la propria posizione giuridica.
  • L'accesso difensivo non costituisce controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione quando è riferito a una specifica procedura alla quale l'istante ha partecipato e mira a verificare la corretta applicazione dei criteri e delle cause di esclusione.
  • Una disposizione regolamentare che sottrae all'accesso documenti interni relativi a procedure in corso non può essere applicata a procedure ormai concluse con l'adozione del provvedimento finale.
  • La riservatezza dei partecipanti selezionati non giustifica un diniego astratto e integrale dell'accesso difensivo: l'amministrazione deve coinvolgere i controinteressati e valutare la prevalenza dell'interesse difensivo, nonché eventuali modalità proporzionate di oscuramento dei dati non necessari.
  • L'amministrazione che riceve una richiesta di accesso potenzialmente lesiva degli interessi di terzi deve instaurare il contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006 e pronunciarsi esplicitamente sulle eventuali opposizioni.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoStato giuridico e avanzamento
RamiAccesso e trasparenzaForze armate e forze di polizia
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàTutela del terzoProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.